Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2024, n. 917
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In tema di giudizio per cassazione, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto di cui all'art. 366 c.p.c., sicché, in virtù del principio della consumazione del diritto d'impugnazione, la parte che, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione nei suoi confronti, abbia a sua volta proposto autonoma impugnazione, da ritenersi convertita in ricorso incidentale, non può con il controricorso proporre nuova impugnazione incidentale, ancorché intenda indicare nuovi motivi o colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti a pena di invalidità.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 31409/2018 Numero sezionale 3579/2023 Numero di raccolta generale 917/2024 Data pubblicazione 10/01/2024 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE composta dagli Ill.mi Magistrati Oggetto: condominio F M - Presidente - V P - Consigliere - R.G.N. 31409/2018 R G - Consigliere - C.C. – 14.11.2023. G F - Consigliere Rel. - R C - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31409/2018 R.G. proposto da STORTI GIOVANNI BATTISTA E LORIGA MARZIA, rappresentati e difesi dagli avv.ti G L, L D e S G, con domicilio in Roma, Via di Monte Fiore n. 22. – RICORRENTI–
contro
AUGELLETTA ALESSIA, AUGELLETTA PASQUALE, SALERNO ANNUNZIATA, rappresentati e difesi dall'avv. P P, con domicilio in Roma, alla Via Largo della Gancia n. 1. -CONTRORICORRENTI-RICORRENTI INCIDENTALI- e CONDOMINIO DI VIA SIRTORI 14 DI MILANO, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F M M, con domicilio eletto in Roma, alla Via Mocenigo 16, presso l'avv. A Telli. -CONTRORICORRENTE- e GIAMMINOLA FRANCESCO. Numero registro generale 31409/2018 Numero sezionale 3579/2023 Numero di raccolta generale 917/2024 Data pubblicazione 10/01/2024 -INTIMATO- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1803/2018, pubblicata in data 9.4.2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 14.11.2023 dal Consigliere G F. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Mucci, che ha concluso, chiedendo di respingere entrambi i ricorsi. Uditi gli avv.ti G L, L D, A Telli e P P.
FATTI DI CAUSA
1. P A, A A e A S hanno evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano G B S e M L, esponendo di aver acquistato dai convenuti un appartamento sito al quinto piano del condominio di via Sirtori n. 14 di Milano, comprendente anche due terrazze che i convenuti avevano realizzato senza autorizzazione assembleare sotto la direzione dei lavori dell'architetto F G, opere per le quali i venditori avevano assunto l'impegno di farsi carico di qualunque richiesta formulata dai condomini e di ogni conseguenza derivante dalla mancanza dell'autorizzazione condominiale, con espresso esonero da ogni responsabilità per gli acquirenti anche con riferimento ad eventuali pretese dei condomini ad una indennità per il rialzo attuato dai venditori, lamentando inoltre copiose infiltrazioni d'acqua provenienti da porte-vetrate di accesso ai terrazzi e dal soffitto, oltre che vizi agli impianti del gas. Dopo aver premesso che i venditori non avevano provveduto alla regolarizzazione delle opere, né eseguito gli interventi di manutenzione cui si erano obbligati nel corso della riunione 2 di 12 Numero registro generale 31409/2018 Numero sezionale 3579/2023 Numero di raccolta generale 917/2024 Data pubblicazione 10/01/2024 condominiale del 21.4.2009, hanno chiesto di accertare l'obbligo dei convenuti di provvedere al rifacimento del tetto e a risarcire i danni per il deprezzamento dell'immobile e per le infiltrazioni d'acqua, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute, condanna che, limitatamente ai danni da infiltrazioni, hanno chiesto di estendere al Condominio per i danni cagionati dall'omessa manutenzione del lastrico, instando, in subordine, per la riduzione del prezzo di vendita e la restituzione di quanto versato in eccedenza. Il Condominio ha proposto riconvenzionale per la condanna alla ricostruzione della copertura condominiale. F G ha respinto ogni addebito;
G S e M L hanno sostenuto di aver realizzato le opere con l'autorizzazione dell'assemblea. Il Tribunale, espletata consulenza tecnica d'ufficio, ha condannato i convenuti, nei confronti del Condominio, a ripristinare il tetto, e a risarcire i danni da infiltrazioni patiti dagli attori, liquidati in € 7776,00;
ha ordinato al G il ripristino della funzionalità degli impianti di scarico dei servizi igienici, respingendo ogni altra domanda. La sentenza è stata parzialmente riformata in appello. La Corte territoriale ha esteso la condanna al ripristino del tetto anche agli acquirenti dell'immobile, confermando l'illiceità delle terrazze ai sensi degli artt. 1120 c.c.;
in accoglimento del gravame proposto dagli Augelletta - Salerno ha condannato i venditori al pagamento di € 140.000,00 per il minor valore dell'immobile e F G al pagamento di € 7760,00, oltre accessori, per le infiltrazioni di acqua e umido alla proprietà esclusiva, negando la responsabilità dei venditori e del Condominio per i danni da infiltrazioni di acqua dal tetto e per i vizi della copertura. 3 di 12 Numero registro generale 31409/2018 Numero sezionale 3579/2023 Numero di raccolta generale 917/2024 Data pubblicazione 10/01/2024 La cassazione della sentenza è chiesta da G B S e M L con ricorso in quattro motivi;
P A, A A e A S resistono con controricorso e con ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. Il Condomino di Via Sirtori 14 di Milano ha notificato controricorso;
F G non ha proposto difese. A A, P A e A S hanno proposto ricorso autonomo in cinque motivi;
G B S e M L hanno notificato controricorso con ricorso incidentale in quattro motivi. Le parti hanno, inoltre, depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E' infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso principale degli Storti Lorica, avendo essi depositato copia della sentenza con il messaggio di notifica e con attestazione di conformità all'originale informatico, il che ha sanato ogni irregolarità (Cass. s.u. 8312/2019).
1.1 Sono inammissibili il ricorso incidentale condizionato degli Augelletta-Salerno, notificato in data 30.11.2018, dopo l'impugnazione autonoma da essi proposta in data 24.10.2018, avverso la sentenza di appello;
identica inammissibilità inficia il ricorso incidentale degli Storti – Loriga, notificato in data 3.12.2018, dopo aver impugnato in via principale la pronuncia con ricorso notificato il 24.10.2018. Il ricorso per cassazione deve essere proposto a pena di inammissibilità con unico atto avente i requisiti di forma e