Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/12/2020, n. 29654

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In tema di ordinamento sportivo, le controversie sulla concreta individuazione degli organi sportivi competenti alla promozione dell'azione disciplinare ed alla irrogazione di eventuali sanzioni sportive rientrano nella giurisdizione sportiva, in quanto ricomprese nella materia della "irrogazione ed applicazione" delle sanzioni sportive, ai sensi dell'art. 2 , comma 1, lett. b), del d.l. n. 220 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 280 del 2003, con conseguente difetto assoluto di giurisdizione dello Stato, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/12/2020, n. 29654
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29654
Data del deposito : 28 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

29 654-20 LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.

CONTRO

FRANCESCO TIRELLI - Primo Presidente f.f. - DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI - Presidente di Sezione - ANTONIO MNNA Ud. 13/10/2020 - - Consigliere - AMELIA TORRICE CC R.G.N. 19726/2019 - Consigliere - ANTONIO VALITUTTI hon 20654 Rep. - Rel. Consigliere - ANTONIO ORICCHIO C.M. GIACOMO MRIA STALLA - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - к G M - Consigliere - с FRANCESCO MRIA CIRILLO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19726-2019 proposto da: P P, elettivamente domiciliato in ROM, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell'avvocato G V, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati I TI e F G S;

- ricorrente -

contro

CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROM, VIA 338 го о г PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato ANGELO CLARIZIA, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonchè

contro

ROTARIS SERGIO, MTARESE GIANLUCA, PREGNOLATO ALBERTO, CACCIARI DAVIDE, MUSIANI ROBERTO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 7165/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 20/12/2018. CA Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2020 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per il dichiararsi l'inammissibilità del ricorso comunque infondato. Ric. 2019 n. 19726 sez. SU - ud. 13-10-2020 -2- Fatti di causa Pilani Piercarlo ricorre per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7165/2018 con la quale veniva declinata la giurisdizione del Giudice Ammnistrativo in relazione all'impugnazione della decisione del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) a Sezioni Unite del 7 novembre 2017. Nell'occasione la sentenza del Consiglio di Stato, adito su ricorso del C.O.N.I., accoglieva il proposto gravame, riformava l'appellata sentenza del T.A.R. Lazio n. 4041/2018 e dichiarava il detto difetto di giurisdizione. Il ricorso è affidato ad un articolato motivo ed è resistito con controricorso del C.O.N.I.. Va, in breve, riepilogato che la vicenda processuale per cui è causa ebbe inizio a seguito della apertura di due procedimenti disciplinari (n. ri 3 e 6/17) da parte della Procura Generale dello sport, con deferimento dell'odierno ricorrente e di altri tesserati della Federazione italiana di danza sportiva innanzi al Tribunale federale della Federazione stessa. - conTale Tribunale, riuniti i detti procedimenti, dichiarava decisione n. 20/2017 "inammissibile l'azione disciplinare promossa con l'atto di deferimento del 21 aprile 2017 (prot. 2456) per difetto di titolarità in capo al Procuratore Generale dello Sport", nonché "per difetto di legittimazione dei 3 Procuratori Nazionali dello Sport applicati" e la "nullità dell'atto di delega del 19 aprile 2017 (nonché) di tutti gli atti di indagine". Giova al riguardo (data la particolarità della non consueta fattispecie in esame ed al fine di comprenderla al meglio) specificare che nel corso dei citati procedimenti il Procuratore Federale formulava al Procuratore Generale dello Sport due istanze di autorizzazione all'astensione (la prima rigettata e la seconda accolta) in relazione al procedimento n. 3/17, nonchè altra analoga istanza (accolta) in ordine al procedimento n. 6/17. Conseguentemente alle alterne sorti delle succitate istanze si verificava dapprima l'assegnazione del procedimento 3/17, da parte del Procuratore Federale, ad un Sostituto e - l'applicazione di altro Procuratore successivamente- Nazionale (in entrambi i procedimenti), con conclusivo atto del 21.4.2017 di

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