Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2020, n. 8631

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La tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2020, n. 8631
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8631
Data del deposito : 7 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

N° 86 31-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INDEBITO ANGELO SPIRITO - Primo Presidente f.f. - ARRICCHIMENTO – T.I.A. 2 ANTONIO MANNA Presidente di Sezione - Ud. 28/01/2020 - ENRICA D'ANTONIO Consigliere - PU R.G.N. 16514/2017 MARIA GIOVANNA SAMBITO - Consigliere - 2048631 Rep. ERNESTINO IG TA - Consigliere - ANTONIO ORICCHIO - Consigliere - 64 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere - ENZO VINCENTI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16514-2017 proposto da: VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI - V.E.R.I.T.A.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CECCONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA PASQUALIN;
32/20 -

- ricorrente -

contro

EL ENRICO, rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente all'avvocato MARIO MASSANO, presso il cui studio in ROMA, VIA OTRANTO 36, è elettivamente domiciliato;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3386/2016 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 20/12/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2020 dal Consigliere ENZO VINCENTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati Andrea Pasqualin ed CO EL.

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di pace di Venezia, con sentenza del 25 novembre 2013, respinse l'opposizione che la Società V.E.R.I.T.A.S. (Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi) S.p.A. aveva proposto avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di CO EL per il pagamento della complessiva somma di euro 156,38, oltre accessori, quale restituzione degli importi dall'ingiunta indebitamente incassati a titolo di i.v.a. nelle bollette di utenza domestica sulla Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A. 1) e sulla Tariffa di Integrata Ambientale (T.I.A. 2) nel periodo compreso tra aprile 2003 e novembre 2012. 2. Avverso tale sentenza interponeva appello la V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., insistendo, inizialmente, per l'assoggettabilità ad i.v.a. di entrambe le T.I.A. (1 e 2), per poi concentrare il gravame soltanto sulla affermata debenza dell'Iva sulla T.I.A. 2, a partire dall'anno 2011. Ric. 2017 n. 16514 sez. SU - ud. 28-01-2020 -2- Nella resistenza del EL, il Tribunale di Venezia, con sentenza del 20 dicembre 2016, accoglieva solo parzialmente, e in punto di commisurazione delle spese processuali, l'appello della V.E.R.I.T.A.S., respingendolo nel resto. -Il giudice di appello - premesso che quanto alla T.I.A. 1, 2.1. prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, la non assoggettabilità ad i.v.a. era stata, condivisibilmente, affermata (sulla scorta delle pronunce in materia della Corte costituzionale: sentenza n. 238 del 2009 e ordinanze n. 300 del 2009 e n. 64 del 2010) dalla sentenza n. 5078 del 2016 di queste Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in ragione della natura tributaria della tariffa, connotata da "elementi autoritativi", oltre che dall'assenza di "rapporto sinallagmatico proprio. delle prestazioni soggette" ad i.v.a. ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 riteneva che, in riferimento alla T.I.A. 2, si dovesse - giungere ad analoga conclusione, non essendo dirimente il dato testuale ricavabile dal combinato disposto di cui agli artt. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 e 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010) - ossia, rispettivamente, la dichiarata natura di corrispettivo della tariffa e la sua natura non " essendo la T.I.A. 2 "un prelievo disciplinato secondo i tributaria medesimi parametri della T.I.A. 1" e, dunque, avendo le due tariffe natura "omogenea e tributaria".

3. La V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. ha proposto ricorso per la cassazione - di tale decisione, affidando le sorti dell'impugnazione a un unico, articolato, motivo, illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato da memoria, CO EL. 4. - La causa, già fissata per la trattazione in adunanza ex art. 380 bis.1 c.p.c. e poi rinviata a udienza pubblica, è stata, quindi, rimessa a queste Sezioni Unite a seguito di ordinanza interlocutoria n. 23949 del 25 settembre 2019, pronunciata, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., Ric. 2017 n. 16514 sez. SU - ud. 28-01-2020 -3- dalla Terza Sezione civile, la quale ha ritenuto che la "natura giuridica della tariffa integrata ambientale, cd. T.I.A. 2 e l'assoggettabilità ad Iva stessa", rilevi come questione di massima di particolaredella importanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con l'unico mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4, comma secondo e terzo, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Il giudice di appello avrebbe erroneamente accomunato la tariffa prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. T.I.A. 1) a quella ex art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. T.I.A. 2) - tariffa alla quale sono stati assoggettati gli immobili siti nel Comune di Venezia per il periodo dal 2011 al 2013, anno in cui la T.I.A. 2 è stata sostituita dalla TARES e poi dalla TARI -, errando altresì nell'escludere la natura di corrispettivo della T.I.A. 2 e il suo assoggettamento ad i.v.a. Il Tribunale di Venezia avrebbe, infatti, trascurato di considerare (anche alla luce della sentenza n. 238 del 2009 della Corte costituzionale) la diversa natura dei due prelievi: tributaria la T.I.A. 1, siccome correlata alla mera occupazione o detenzione di locali ed aree e dovuta anche in assenza di produzione di rifiuti, e, dunque, non assoggettata ad i.v.a. (in tal senso, le Sezioni Unite civili con la sentenza n. 5078 del 2006);
di corrispettivo la T.I.A. 2, come affermato dai succitati artt. 238 e 14, in quanto correlata all'effettiva produzione di rifiuti e dovuta soltanto in tale evenienza, così da doversi assoggettare ad i.v.a. (nella specie, per una somma pari ad euro 82,87) l'importo a tale titolo corrisposto.

2. Come detto, la assoggettabilità ad i.v.a. della T.I.A. 2 è questione che la Terza Sezione civile ha rimesso allo scrutinio e alla soluzione di queste Sezioni Unite. Ric. 2017 n. 16514 sez. SU - ud. 28-01-2020 -4- 2.1. -- L'ordinanza interlocutoria (n. 23249/2019), premessa un'ampia ricognizione normativa di settore, dà atto che, con la sentenza n. 16332 del 21 giugno 2018, la stessa Terza Sezione ha escluso la natura tributaria della T.I.A. 2, in quanto avente carattere di "corrispettivo" e non già di tributo e, quindi, da assoggettarsi ad i.v.a. ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972. Tale orientamento ha, quindi, trovato conferma e puntualizzazione in numerose successive decisioni, anche della Sezione Tributaria (sono richiamate, tra le più recenti: Cass. n. 12744/2018, n. 12745/2018, n. 4876/2019, n. 14753/2019 e n. 15529/2019, della Terza Sezione e della Sesta Sezione, sottosezione III;
Cass. n. 20972/2019, della Sezione Tributaria). Secondo il Collegio, il "nucleo centrale della motivazione", su cui la sentenza n. 16332/2018 e le successive fondano la soluzione anzidetta, si basa sostanzialmente su due argomenti: «da un lato, viene ritenuto decisivo il dato normativo che individua il fatto generatore dell'obbligo del pagamento nella produzione di rifiuti e, dunque, nella "effettiva fruizione del servizio", "commisurando l'entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti";
dall'altro, si valorizza il dato letterale chiaro e innovativo, che definisce "corrispettivo" la tariffa». Della validità di tali argomenti a sorreggere le conclusioni 2.2. - raggiunte si dubita nell'ordinanza interlocutoria di rimessione a queste Sezioni Unite. Si sostiene, infatti, la necessità di ancorare il giudizio ad una indagine "sulle caratteristiche sostanziali del prelievo" - come, del resto, imposto non solo dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi, ma anche dalla legislazione eurounitaria e dalla Corte di giustizia -, per cui, al fine di verificare l'assoggettabilità ad i.v.a. del prelievo stesso, occorre prescindere dalla sua "qualificazione formale", per dare rilievo, invece, alla "esistenza o meno di un nesso sinallagmatico tra l'importo dovuto e il servizio fruito", ravvisabile dove tra chi fornisce la prestazione e il Ric. 2017 n. 16514 sez. SU - ud. 28-01-2020 -5- destinatario della stessa "intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario". Una siffatta indagine - argomenta ancora il Collegio rimettente porta a valorizzare, in contrasto con la "tesi della natura privatistica", taluni elementi, sostanziali e comuni alla T.I.A. 1 (della cui natura tributaria non è dato dubitare), e segnatamente: a) la determinazione autoritativa dell'importo della tariffa, prescindente dalla volontà delle parti, volta "allo scopo di ripartire spese pubbliche necessarie a provvedere a servizi indispensabili e pubblici", gestiti in regime di privativa da parte dei Comuni;
b) la debenza della tariffa non già in forza di un "rapporto sinallagmatico" e, dunque, di un nesso tra servizio ed entità del prelievo, ma in ragione del possesso o della detenzione di locali o di aree "che producano" rifiuti urbani, con una parametrazione del relativo importo "soltanto presuntiva e potenziale", in quanto commisurata "alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte" (art. 238, comma 2);
c) la copertura di costi di servizi relativi ai

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