Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/07/2009, n. 16428
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In tema di imposte di successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso.
Il curatore dell'eredità giacente, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità, anche quando sia venuta meno la situazione di giacenza, per l'adempimento degli obblighi che attengono al periodo di gestione dell'eredità. Non può quindi considerarsi inesistente la notifica al curatore del ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia dell'Entrate in un giudizio avente ad oggetto l'adempimento di obblighi di natura fiscale sorti durante il periodo di giacenza, anche se, dopo la pronuncia della sentenza di appello, sia intervenuta l'accettazione dell'eredità da parte dell'erede.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ALONZO Michele - Presidente -
Dott. D D V - Consigliere -
Dott. D I C - Consigliere -
Dott. B G - rel. Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO SATO, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
- ricorrenti -
contro
Eredità giacente di \Pirolo Michele\, in persona del curatore speciale;
- intimato -
con l'intervento di \CORVINO Angela\, nella qualità di unico erede accettante la eredità del de cuius \Michele Pirolo\, elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita 42, presso lo studio dell'avvocato M L D P, rappresentata e difesa dall'avv.to SANTONASASO Michele, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 680/40/04 della Commissione tributaria regionale di Napoli, emessa il 13 dicembre 2004, depositata il 14 febbraio 2005, R.G. 3172/04;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2009 dal Consigliere Dott. G B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D N W, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il curatore dell'eredità giacente di \Michele Pirolo\ impugnava l'avviso di rettifica del valore dei beni e liquidazione dell'imposta notificatogli, dopo aver presentato la denuncia di successione, sia per difetto di motivazione che per la propria asserita carenza di legittimazione passiva. Deduceva inoltre l'erronea determinazione della base imponibile, dell'imposta lorda e delle imposte ipotecarie, catastali e INVIM.
La C.T.P. sospendeva l'attività di liquidazione sino all'accettazione dell'eredità.
Proponeva appello l'Ufficio sostenendo che il curatore dell'eredità giacente è obbligato a presentare la dichiarazione di cui all'art. 28 del testo unico in materia successoria e al pagamento del tributo, ai sensi del successivo art. 36 che impone la solidarietà tributaria per il pagamento a tutti i soggetti obbligati alla dichiarazione. La C.T.R. rigettava l'appello ritenendo che il curatore dell'eredità giacente non è obbligato al pagamento dell'imposta in considerazione della provvisorietà del suo ufficio.
Ricorrono per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad unico motivo di impugnazione. Si costituisce con controricorso \Angela Corvino\ ed eccepisce il difetto di legittimazione attiva del Ministero, l'inammissibilità del ricorso per totale difetto di procura, l'inammissibilità del ricorso per carenza di sottoscrizione da parte di persona/funzionario legittimato, con conseguente carenza di rappresentanza, potere e legittimazione. Eccepisce inoltre la nullità del ricorso per cassazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, perché notificato a soggetto inesistente. Rileva infatti che, successivamente alla pronuncia della C.T.R., era intervenuta la sua accettazione dell'eredità e conseguentemente era cessata la giacenza dell'eredità. Rileva infine che a seguito della presentazione della denuncia di successione e del pagamento dell'imposta è venuta anche a cessare la materia del contendere. Deposita memoria ex art. 378 c.p.c. la parte ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni pregiudiziali della \Corvino\ sono infondate. Per quanto riguarda l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del Ministero si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che a seguito dell'istituzione - disposta del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 -
delle Agenzie fiscali, divenute operative a partire dal 1 gennaio 2001 ed aventi personalità giuridica di diritto pubblico, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione, avverso una sentenza emessa nei confronti del Ministero delle Finanze, proposto da quest'ultimo;infatti, il trasferimento in favore delle Agenzie delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del Ministero delle Finanze (al quale rimangono le sole "funzioni statali" elencate nell'art. 56) non ha dato luogo ad un'ipotesi di successione nel processo, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., ma ad una successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., essendo le Agenzie destinatarie di posizioni attive e passive specificamente determinate;correttamente, pertanto, il giudizio prosegue tra le parti originarie, ferma restando la facoltà di chiamare in causa il successore a titolo particolare (cfr. Cassazione civile, sezione 1, n. 1054 del 19 gennaio 2006). Per quanto riguarda la pretesa inammissibilità del ricorso per difetto di procura si ribadisce che allorché l'Agenzia dalle entrate si avvalga, nel giudizio di cassazione, del ministero dell'avvocatura dello Stato, non è tenuta a conferire a quest'ultima una procura alle liti, essendo applicabile a tale ipotesi la disposizione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2, secondo il quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato (Cassazione civile, sezione 5, n. 11227 del 16 maggio 2007). Quanto invece alla pretesa cessazione della legittimazione della curatela dell'eredità giacente per effetto dell'accettazione dell'eredità si osserva che, da un lato, ai sensi dell'art. 529 c.c., il Curatore dell'eredità giacente, seppure non è un
rappresentante in senso proprio del chiamato all'eredità, è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità e il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività è destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne rappresentano il presupposto, costituisce valido atto interruttivo del decorso della prescrizione l'atto di citazione notificato - in una controversia relativa a diritti ereditar - al Curatore dell'eredità giacente (cfr. Cassazione civile, sezione 2, n. 5334 del 16 marzo 2004). Si deve ritenere quindi che il Curatore rimanga legittimato circa l'adempimento degli obblighi che attengano al periodo di giacenza dell'eredità come nel caso in esame. Va quindi escluso che il ricorso sia stato notificato a soggetto inesistente e che si sia formato il giudicato sulla decisione della C.T.R.
Non può ritenersi per altro verso cessata la materia del contendere dato che non è stato provato l'assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta nella misura richiesta dall'amministrazione finanziaria.
Con il motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 530 cod. civ., D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 28 e 36.
Le amministrazioni ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto: "se il curatore dell'eredità giacente sia obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione ai fini della relativa imposta, ex art. 38 T.U. successioni, nonché nei limiti del valore dei beni ereditari dei quali è in possesso, al pagamento del tributo".
Al quesito deve essere data risposta positiva.
Dispongono l'art. 36, comma 3 e 4: "3. Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l'art. 58 del testo unico sull'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'Ufficio del registro può chiedere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità a norma dell'art. 481 c.c. o la nomina di un curatore dell'eredità giacente a norma dell'art. 528 c.c.." Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.