Cass. civ., SS.UU., ordinanza 12/04/2022, n. 11773
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Testo completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25039-2020 proposto da: F V, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOVANNI PAISIELLO
55, presso lo studio dell'avvocato F G S, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
C F, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.
MAZZINI
11, presso lo studio dell'avvocato P S R, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonchè
contro
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 5610/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 24/09/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere L E.
FATTI DI CAUSA
1 - Il Consiglio di Stato, sesta sezione giurisdizionale, ha riformato la sentenza del Tar della Puglia che aveva respinto il ricorso proposto dalla professoressa F C per l'impugnativa di plurimi atti dell'Università di Foggia e del relativo dipartimento di giurisprudenza, relativi alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale "Diritto amministrativo", riservato ai docenti interni, che aveva visto vincitrice la dott.ssa V F.
2 - I giudici del collegio accoglievano il ricorso sul rilievo che il membro interno della Commissione, dott. F, per essere maestro di entrambe le nominate candidate, versasse in una situazione di incompatibilità.
3 - Precisavano che, se in passato la partecipazione alla commissione di concorso di un docente nella descritta situazione era stata ritenuta ammissibile, e ciò perché il carattere ristretto della comunità scientifica di un determinato settore di riferimento consentiva una deroga alle norme sull'astensione che presiedono alla procedura concorsuale, tale deroga non poteva ritenersi più giustificata dal Ric. 2020 n. 25039 sez. SU - ud. 11-01-2022 -2- momento in cui, come era accaduto nella specie, i docenti avevano raggiunto un'ampia diffusione numerica sul territorio. Disponeva, pertanto, l'annullamento di tutti gli atti successivi al bando di concorso.
4 - Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione V F per motivi attinenti alla giurisdizione, sulla base di unico motivo, illustrato mediante memoria.
5 - Resisteva con controricorso F C, mentre il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e l'Università degli Studi di Foggia rimanevano intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - Con unico motivo la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 7 codice del processo amministrativo, 2 e 3 all. E I. 2243/1965, eccesso di potere
GIOVANNI PAISIELLO
55, presso lo studio dell'avvocato F G S, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
C F, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.
MAZZINI
11, presso lo studio dell'avvocato P S R, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonchè
contro
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 5610/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 24/09/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere L E.
FATTI DI CAUSA
1 - Il Consiglio di Stato, sesta sezione giurisdizionale, ha riformato la sentenza del Tar della Puglia che aveva respinto il ricorso proposto dalla professoressa F C per l'impugnativa di plurimi atti dell'Università di Foggia e del relativo dipartimento di giurisprudenza, relativi alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale "Diritto amministrativo", riservato ai docenti interni, che aveva visto vincitrice la dott.ssa V F.
2 - I giudici del collegio accoglievano il ricorso sul rilievo che il membro interno della Commissione, dott. F, per essere maestro di entrambe le nominate candidate, versasse in una situazione di incompatibilità.
3 - Precisavano che, se in passato la partecipazione alla commissione di concorso di un docente nella descritta situazione era stata ritenuta ammissibile, e ciò perché il carattere ristretto della comunità scientifica di un determinato settore di riferimento consentiva una deroga alle norme sull'astensione che presiedono alla procedura concorsuale, tale deroga non poteva ritenersi più giustificata dal Ric. 2020 n. 25039 sez. SU - ud. 11-01-2022 -2- momento in cui, come era accaduto nella specie, i docenti avevano raggiunto un'ampia diffusione numerica sul territorio. Disponeva, pertanto, l'annullamento di tutti gli atti successivi al bando di concorso.
4 - Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione V F per motivi attinenti alla giurisdizione, sulla base di unico motivo, illustrato mediante memoria.
5 - Resisteva con controricorso F C, mentre il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e l'Università degli Studi di Foggia rimanevano intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - Con unico motivo la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 7 codice del processo amministrativo, 2 e 3 all. E I. 2243/1965, eccesso di potere
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