Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-09-24, n. 202005610

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-09-24, n. 202005610
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202005610
Data del deposito : 24 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/09/2020

N. 05610/2020REG.PROV.COLL.

N. 08579/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8579 del 2018, proposto dalla prof.ssa -OS-, rappresentata e difesa dall’avvocato P S R, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini 11;

contro

Ministero dell’università e della ricerca, Università degli Studi Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

prof.ssa -OS-, rappresentata e difesa dagli avvocati F G L G e F G S, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio F G S in Roma, via Giovanni Paisiello n. 55;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. -OS-/2018, resa tra le parti, concernente per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- il provvedimento con il quale in data 2 febbraio 2017 è stata disposta la presa di servizio della Prof. -OS- come professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia;

- la delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università di Foggia del 1.2.2017, con la quale è stata disposta la definitiva approvazione della proposta di chiamata della prof. -OS- in qualità di professore di ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare IUS 10 Diritto amministrativo, settore concorsuale 12/D1, presso il dipartimento di Giurisprudenza, con decorrenza 2.2.2017;

e i seguenti atti endoprocedimentali presupposti:

- la delibera del Consiglio del dipartimento di Giurisprudenza del 25.1.2017, con la quale è stata proposta la chiamata della prof. -OS- a decorrere dalla prima data utile;

- il decreto rettorale n. 77 del 24.1.2017 di approvazione degli atti della procedura valutativa;

- le relazioni finali e dei verbali redatti dalla Commissione in seno alla procedura valutativa;

- il decreto rettorale n. 1/2017 con il quale è stata rigettata l’istanza di ricusazione della prof. -OS-;

- il decreto rettorale n. 1503/2016 di nomina della commissione di valutazione;

- la delibera del Consiglio del dipartimento di Giurisprudenza del 16.11.2016 con la quale è stata formulata la proposta di nomina della Commissione;

- il decreto rettorale n. 1166/2016, contenente il bando per la procedura valutativa per un posto di professore di ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare IUS 10 Diritto amministrativo, settore concorsuale 12/D1, in parte qua;

- la delibera del Consiglio di dipartimento del 21 settembre 2016, con la quale è stato proposto l’avvio della procedura valutativa, in parte qua;

- il verbale del Consiglio di dipartimento del 13 luglio 2016, in parte qua;

- i provvedimenti a firma del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, con le quali si è disposto in ordine alle richieste di accesso ai documenti della prof. -OS-;

- il regolamento relativo ai criteri generali per la proposta dipartimentale di copertura dei posti di professori di ruolo (emanato con decreto rettorale n. 873-2016, prot. n. 18997 – I/3 del 06.07.2016), in parte qua;

nonché ogni altro atto connesso presupposto o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi eventualmente compresi i bandi emanati successivamente ed in conseguenza della presa di servizio della prof. -OS- e della connessa liberazione del budget di 0,70, per la sua cessazione dal servizio come professore associato.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla prof.ssa -OS- Vera il 19 dicembre 2018:

impugnativa di atti dell’Università di Foggia e del Dipartimento di Giurisprudenza della stessa Università per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di I fascia per il settore concorsuale 12/D1 “Diritto amministrativo”, SSD JUS/10, riservato ai docenti interni ex art. 24, comma 6, L. n. 240/2010.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’università e della ricerca e della prof.ssa -OS- e dell’Università degli studi Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2020 il Cons. A P e uditi per le parti gli avvocati indicati nel verbale d’udienza.

L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 84 comma 5 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

A) La sentenza, qui impugnata, ha osservato in punto di fatto quanto segue.

<<L’Università di Foggia, con D.R. n. 1166/2016, recante data 26.9.2016, ha indetto una procedura valutativa, riservata ai docenti interni, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore concorsuale 12/D1 “Diritto Amministrativo” - SSD IUS/10- mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, co. 6, L. n. 240/2010.

Hanno presentato domanda di partecipazione l’odierna ricorrente, prof.ssa -OS-, e la prof.ssa -OS-, controinteressata nel presente giudizio, entrambe professori associati confermati di diritto amministrativo, in servizio presso l’Università di Foggia ed in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16, L. n. 240/2010 per il settore concorsuale e le funzioni oggetto della procedura valutativa, così come prescritto dal bando.

In data 5.12.2016, con D.R. n. 1503/2016, è stata nominata la Commissione giudicatrice, composta da tre docenti, due dei quali sorteggiati da un elenco di quattro professori ordinari di diritto amministrativo indicati dal Dipartimento di Giurisprudenza, ed un terzo, il prof. Enrico -OS- (professore della stessa Università di Foggia, indicato come membro interno), designato direttamente dal predetto Dipartimento (coerentemente con quanto previsto dal Reg. n. 923/2016 dell’Università di Foggia).

L’individuazione del componente interno quale membro della Commissione di valutazione è stata contestata dalla ricorrente, la quale, prospettando la sussistenza di particolari rapporti di natura fiduciaria e patrimoniale tra lui e la controinteressata, ha presentato istanza di ricusazione nei suoi confronti, rigettata con successivo D.R. n. 1/2017.

La Commissione, in seguito, esaminata la documentazione presentata dalle candidate e, in particolare, i curricula, le attività didattiche e di ricerca, le pubblicazioni scientifiche prodotte e gli incarichi istituzionali da esse assunti, ha individuato la controinteressata quale candidata più qualificata a ricoprire il ruolo oggetto del procedimento de quo.

In particolare, con il verbale n. 3 del 23.1.2017, ha precisato che: “la prof.ssa -OS-, pur qualificata per gli altri criteri, non integra quello dell’intensità e della continuità delle pubblicazioni, a partire dal conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale di I fascia; inoltre, la produzione scientifica della prof.ssa -OS-, oltre a presentare continuità anche dopo il conseguimento dell’ASN di I fascia, è qualitativamente superiore a quella della prof.ssa -OS-. In conclusione, la Commissione giudica la prof.ssa -OS- meno qualificata a ricoprire il posto di ruolo messo a bando, rispetto alla prof.ssa -OS- che, al contrario, è pienamente qualificata”.

Approvati gli atti della procedura valutativa (con decreto del Prorettore n. 77 del 24.1.2017), il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, con verbale del 25.1.2017, ha proposto al Consiglio di amministrazione la chiamata della odierna controinteressata, in seguito approvata nella seduta del 1° febbraio 2017.

Il

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