Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2023, n. 02331
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DIBENEVENTO nei confronti di: D R nato a MIRABELLA ECLANO il 12/06/1955 avverso l'ordinanza del 15/04/2022 del TRIB. RIESAME di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;lette le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Benevento del 15 aprile 2022 che in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione di precedente ordinanza dello stesso Tribunale, ha nuovamente annullato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari con cui ai sensi dell'art. 12 bis del D.Lgs 74/2000e 321 comma 2 cod. proc. pen. era stato disposto il sequestro del denaro nella disponibilità della Sunset srl fino alla concorrenza di euro 521.440, 72, nonché in caso di impossibilità totale o parziale di eseguire tale sequestro, di somme di denaro o di ulteriori beni nella disponibilità dell'amministratore unico della società R D. La articolata vicenda cautelare oggetto dell'ordinanza del Tribunale del Riesame può essere così riassunta. 1.1. D R è indagato in qualità di amministratore unico della "Dotolo Mobili srl", oggi "Sunset srl", esercente l'attività all'ingrosso e al dettaglio di mobili di arredamento per non aver versato, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, VIVA dovuta per il periodo di imposta 2017 pari a 521.440,72 , fatto accertato in Ariano Irpino il 27.12.2018 1.2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta del Pubblico Ministero ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle somme di danaro nella disponibilità della "Dotolo Mobili srl" (oggi Sunset srl) fino alla concorrenza dell'importo della imposta evasa, pari ad euro 521.440,72 ed in via subordinata, per l'ipotesi di accertata insufficienza in sede esecutiva, della disponibilità liquide della predetta società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni nella disponibilità di R D per un valore pari alla differenza tra l'importo della imposta evasa e l'importo delle somme societarie già sottoposte a sequestro. 1.3 II Tribunale del Riesame, adito dall'indagato, con ordinanza del 29 luglio 2021 ha annullato il decreto di sequestro del Giudice per le indagini preliminari, ritenendo insussistente il fumus commissi delicti per l'operatività della "scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. posto che il dovere di adempiere può essere imposto anche da norme giuridiche (nella specie artt. 167 e 168 I.fall.) e che l'omesso versamento dell'imposta dovuta non poteva essere considerato contra ius in quanto legittimato, a tutto voler concedere, dall'avvenuta ammissione alla procedura concorsuale".1.4. La Corte di Cassazione con sentenza del 2 dicembre 2021, in accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica, ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Benevento rilevando che essa si poneva in contrato con la direttrice interpretativa maggioritaria, secondo cui la procedura di concordato scrimina i reati di omesso versamento solo ove sia intervenuto il provvedimento del Tribunale che abbia vietato, o comunque non autorizzato, il pagamento dei suddetti debiti, mentre in mancanza di dette condizioni il mero decreto di ammissione non vale a scriminare retroattivamente gli omessi versamenti relativi a debiti scaduti anteriormente. 1.5. Il Tribunale di Benevento in sede di rinvio, dopo che il difensore dell'indagato aveva depositato memorie difensive in data 11, 12 e 14 aprile 2022 a cui si era riportato in sede di udienza chiedendo l'annullamento del decreto di sequestro preventivo per difetto di motivazione in ordine al periculum in mora, ha annullato il decreto di sequestro del Giudice per le indagini preliminari, aderendo alle censure della difesa ed rilevando, appunto, il difetto di motivazione sul periculum in mora. 2. Avvero l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 15 aprile 2022 il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge con riferimento particolare agli artt. 324, 623 e 627 cod. proc. pen. , 12 bis Dlgs 74/2000 e 321 comma 2 cod. proc. pen. La censura del ricorrente investe due diversi profili. 2.1. Il primo profilo inerisce ai poteri del Tribunale del riesame in sede di rinvio di effettuare la valutazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, nell'ipotesi in cui nel primo giudizio, poi esitato nel provvedimento annullato dalla Corte di Cassazione, con il riesame non fosse stato censurato anche tale aspetto, ma solo la sussistenza del fumus di reato. Secondo il Procuratore, in tale ipotesi, consentire la proposizione di motivi nuovi in relazione alla udienza fissata per lo svolgimento della fase rescissoria derivante dalla pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione, equivale, da un lato, a legittimare una sorta di restituzione della parte nel termine di decadenza entro il quale deve essere formulata la richiesta di riesame e, dall'altro, a violare il principio di inoppugnabilità delle sentenze della Corte di Cassazione dal quale discende la formazione del cd. giudicato progressivo per le questioni non dedotte , certamente valido anche per la fase cautelare. Tale principio si ricaverebbe da una serie di pronunce in cui si è affermato che: - nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte per la prima volta, né rilevate cause di inutilizzabilità concernenti atti formati nella fase anteriore al \ dibattimento, atteso che la sentenza della Corte di Cassazione determina preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento (Sez. 5, n. 36769 del 03/10/2006, Caruso, Rv 235015);- in materia di riesame di misure cautelari reali il giudice del rinvio ex art.627 cod. proc. pen. è vincolato al pari del giudizio di merito al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione ed è limitato nella indagine devoluta all'esame del punto della prima decisione attinto da annullamento con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva nella specifica materia, la sopravvenienza di elementi di fatto sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti (Sez. 2 n. 16359 del 12/03/2014, Uni Land spa, Rv 261611);- in materia di impugnazioni riguardanti provvedimenti cautelari il giudice del rinvio non può abbandonare il segnato dai motivi di ricorso che hanno determinato l'annullamento e definire il giudizio attraverso la introduzione di nuovi punti per la decisione, ma deve in primo luogo eliminare il vizio rilevato dalla Corte e solo successivamente, muovendo da tale presupposto, può affrontare ulteriori questioni attinenti alla attualità delle condizioni legittimanti la cautela, poiché per effetto del collegamento sequenziale tra pronuncia rescindente e fase rescissoria non deve venire meno la continuità di oggetto del giudizio (fattispecie in cui il giudice del rinvio, dopo precedente annullamento della decisione del giudice di appello per avere questi erroneamente negato la sussistenza dei gravi indizi per l'applicazione di misure cautelari e interdittive nei confronti di una persona giuridica, si era limitato a revocare l'ordinanza genetica, per difetto sopravvenuto delle condizioni che legittimavano l'applicazione della temporanea interdizione)( Sez. 6 n. 18634 del 18/11/2014, R, Rv 263951);- nel giudizio cautelare di rinvio non possono essere dedotte dalle parti né rilevate di ufficio per la prima volta cause di inutilizzabilità o di nullità concernenti atti formati nella fase anteriore del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di Cassazione da cui origina il giudizio stesso determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di rilevare una causa di nullità assoluta in un'ipotesi in cui l'annullamento con rinvio era avvenuto limitatamente alle esigenze cautelari)(Sez. 6 n. 47564 del 14/11/2013, T, Rv 257470);- in tema di riesame di misure cautelari personali il giudice del rinvio può prendere in considerazione gli elementi sopravvenuti al provvedimento cautelare nei limiti delle valutazioni espresse nel giudizio rescindente ed a condizione che i fatti nuovi posti a base del rinnovato esame incidano sulla originaria legittimità del titolo cautelare, potendo avere rilevanza in caso contrario solo nell'ambito di una autonoma richiesta di revoca o di modifica della misura ( Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione del Tribunale del Riesame che aveva considerate estranee all'oggetto del giudizio di rinvio le deduzioni volte ad ottenere una rivalutazione del quadro indiziario, trattandosi di profilo che aveva superato il vaglio di legittimità e quindi non pertinente alla rinnovata valutazione indicata nella pronuncia di annullamento (Sez. 2 n. 22015 del 13/02/2019, R, Rv 276652);- in tema di impugnazioni riguardanti provvedimenti cautelari, il giudice del rinvio può prendere in considerazione elementi sopravvenuti dopo l'emissione o il diniego di emissione della misura cautelare, ma tale potere è condizionato oltre che dalle valutazioni espresse dalla Corte di legittimità nel giudizio rescindente, dalla esigenza che i fatti nuovi posti a base del rinnovato appello incidano sulla originaria legittimità del titolo cautelare, trovando in caso contrario la loro naturale rilevanza nell'ambito di autonoma richiesta di revoca o di modifica (Sez. 2, n. 8854 del 09/02/2016, Vescovi, Rv 266100) - l'obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto e inderogabile anche quando a seguito di tale decisione sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza (Sez 1 n. 4049 del 10/04/2012 dep. 2013, Licata, Rv 254217). Sulla basi di tali pronunce, dunque,- argomenta il Procuratore ricorrente- sembrerebbe preclusa la possibilità di far valere ai fini della impugnazione avanzata in fase cautelare motivi di diritto nuovi e proposti per la prima volta nel corso del giudizio di rinvio dopo l'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione magari sfruttando, come nel caso in esame, mutamenti giurisprudenziali verificatisi nelle more in maniera tale da pregiudicare il principio della certezza del diritto.
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