Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/05/2017, n. 11804
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Non costituisce rifiuto di giurisdizione la valutazione, da parte del giudice amministrativo, di sufficienza e congruità degli accertamenti, connotati da un elevato tasso di discrezionalità tecnica, svolti dall'Amministrazione, atteso che la natura impugnatoria della giurisdizione generale amministrativa di legittimità non consente un'indagine diretta sulla materia controversa, prescindendo dal tramite dell'attività denunciata, sicché la necessità di nominare un consulente tecnico, come previsto dall'art. 67 del d.lgs. n. 104 del 2010, all. 1, è funzionale al solo scrutinio di legittimità dell'atto impugnato e non anche alla ricerca dell'esatta soluzione tecnica della questione di merito. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione con cui il Consiglio di Stato aveva escluso dalla procedura di evidenza pubblica il ricorrente, la cui offerta tecnica aveva stravolto le scelte progettuali fondamentali già effettuate dall'Amministrazione, non essendo stati denunciati una fallace rappresentazione della realtà fattuale né una delibazione del tutto illogica o arbitraria).
Sul provvedimento
Testo completo
1 18 04/ 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTO DI Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - GIURISDIZIONE Dott. SERGIO DI AMATO - Presidente Sezione - Ud. 07/02/2017 - Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - PU Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente Sezione - R.G.N. 26950/2015 hon 4804 Rep.Dott. STEFANO BIELLI - Consigliere - Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere - C.I. Dott. FELICE MANNA - Rel. Consigliere - Dott. LUCIA TRIA - Consigliere - Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26950-2015 proposto da: CONSORZIO STABILE EUROPEO, in proprio e quale mandataria capogruppo del costituendo RTI con le mandanti Parolini Giannantonio s.p.a., E.G.I. Zanotto s.p.a., Facchin Calcestruzzi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. MERCALLI 13, presso lo studio 100 17 dell'avvocato ARTURO CANCRINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO VAGNUCCI;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI SALA;
- controricorrente -
nonchè
contro
CONSORZIO STABILE MEDOACUS SCARL;
- intimata avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 07/07/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
uditi gli avvocati Valeria NINFADORO per delega dell'avvocato Arturo Cancrini e Gianluca CALDERARA per delega dell'avvocato Gianluca Calderara;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il Consorzio Stabile Europeo, in qualità di mandatario di un RTI, impugnava innanzi al TAR Veneto sia la propria esclusione dalla procedura aperta indetta dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta per l'affidamento della "progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera di laminazione delle piene del fiume Agno- Ric. 2015 n. 26950 sez. SU - ud. 07-02-2017 -2- Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arziganno in Provincia di Vicenza Cassa di Monte";
sia l'aggiudicazione disposta in favore del RTI facente capo al Consorzio Medoacus soc. coop. a r.l. L'esclusione era stata basata sul fatto che l'offerta tecnica avrebbe stravolto le scelte progettuali fondamentali già effettuate dall'amministrazione, non rispettando i livelli prestazionali del progetto. Costituiti il Consorzio Alta Pianura Veneta e il Consorzio Medoacus, il TAR rigettava il ricorso. L'appello proposto dal Consorzio Stabile Europeo era respinto dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 3343/15. Il quale ultimo limitatamente a quanto ancora rileva in questa sede di legittimità osservava che la disciplina della gara aveva autorizzato espressamente, ai sensi dell'art. 76 codice dei contratti pubblici, varianti progettuali in sede di offerta limitatamente a soluzioni tecniche e migliorie esecutive, salve le scelte progettuali fondamentali già effettuate dall'amministrazione. Il disciplinare di gara precisava che, in ogni caso, le soluzioni proposte non avrebbero dovuto necessitare di nuove approvazioni di carattere ambientale, essendo preclusa ogni proposta in difformità alle approvazioni contenute nel parere della Commissione regionale n. 286 del 28.4.2010. Nello specifico, il Consorzio Stabile Europeo aveva presentato un progetto con varianti che eccedevano tali limiti, sotto il profilo sia strutturale che funzionale, per cui non