Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-07-07, n. 201503343
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Testo completo
N. 03343/2015REG.PROV.COLL.
N. 00377/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2015, proposto da:
Consorzio Stabile Europeo in proprio e quale mandataria capogruppo del costituendo RTI, RTI Parolini NT Spa, RTI Egi NO Spa e RTI Facchin Calcestruzzi Srl, rappresentati e difesi dagli avv. Daniele Spinelli, Barbara Bracarda e Francesco Mazzoleni, con domicilio eletto presso l’avv. Daniele Spinelli in Roma, piazza dell'Orologio, 7;
contro
Consorzio Alta Pianura Veneta, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Sala e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri, 5;
nei confronti di
Consorzio Stabile Medoacus Scarl, rappresentato e difeso dagli avv. Stefania Lago e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri, 5;
Consorzio Stabile Idra Building Società Consortile a r.l.;
Consorzio Veneto Cooperativo Società Cooperativa per Azioni;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 01267/2014, resa tra le parti, concernente l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano – Risarcimento dei danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Alta Pianura Veneta e del Consorzio Stabile Medoacus Scarl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2015 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Daniele Spinelli, Barbara Bracarda, Andrea Reggio D'Aci in dichiarata sostituzione dell'Avv. Luigi Manzi e Andrea Manzi;
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. I, con la sentenza 7 ottobre 2014, n. 1267, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara per l’affidamento della “progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso l’adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano in provincia di Vicenza Cassa di Monte”, dichiarando improcedibili i ricorsi incidentali.Il TAR ha rilevato sinteticamente che:
- la commissione giudicatrice, quale organo straordinario e temporaneo dell’amministrazione appaltante, è certamente abilitata, ai sensi dell’art. 243 bis del d.lgs. n. 163/06, ad esercitare il potere di autotutela sui propri atti e, in particolare, sul contestato verbale di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara;
- infondate le censure con le quali il Consorzio ricorrente asserisce che le disposizioni della lex specialis, come formulate, avrebbero sostanzialmente impedito la proposizione di varianti al progetto posto a base di gara, avendo in verità il bando espressamente precisato le caratteristiche delle varianti ammesse, e cioè quelle riguardanti “soluzioni tecniche” e “modalità esecutive” dell’opera;
- per quanto riguarda l’asserita mancanza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163-06 da parte del mandante del costituendo R.T.I. aggiudicatario e, in particolare, con riferimento ai due amministratori con legale rappresentanza operanti nell’anno antecedente presso l’impresa cedente, risulta per tabulas, dalla documentazione prodotta agli atti di causa l’insussistenza nei confronti dei soggetti predetti di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna irrevocabili o di sentenza di applicazione della pena su richiesta.
L’appellante contestava la sentenza del TAR, deducendo:
- erroneità, ingiustizia ed