Cass. civ., sez. II, sentenza 30/06/2020, n. 13148

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/06/2020, n. 13148
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13148
Data del deposito : 30 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 2388-2018 proposto da: C L R, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VARESE

46, presso lo studio dell'avvocato M B, rappresentata e difesa dall'avvocato M A M;

- ricorrente -

contro

AUTOVITULLI & DEL COLLE SRL;
- intimata - avverso la sentenza n. 224/2017 della CORTE D'APPELLO A/u) di CAMPOBASSO, depositata il 22/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2019 dal Consigliere R G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C M che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, declaratoria di inammissibilità del secondo motivo, in subordine rigetto;
udito l'Avvocato M A M, difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1.Arnesano Sandro e C L R convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Larino, Sezione Distaccata di Termoli la ditta Autovitulli & Del Colle s.r.I., esponendo di aver acquistato un'autovettura usata dalla società convenuta che, subito dopo l'acquisto presentava gravi vizi occulti, regolarmente denunciati e non riparati;
chiedevano, pertanto, il risarcimento dei danni consistiti nel rimborso delle spese sostenute per noleggiare un'auto sostitutiva, pari ad C 1810,96, le somme spese per il ripristino del mezzo pari ad C 1.770,00 ed i danni subiti per il disagio.

1.1. Si costituiva la ditta Autovitulli & Del Colle s.r.l. e deduceva che il veicolo era perfettamente funzionante al momento della consegna e che il vizio era stato causato da un uso anomalo del mezzo, che aveva percorso un numero di chilometri superiore alla norma ed alla carente manutenzione.

1.2. Il Tribunale di Larino, Sezione Distaccata di Termoli, rigettava la domanda.

1.3.La sentenza veniva confermata dalla Corte d'Appello di Campobasso in data 22.6.2017. 1.4. La corte di merito accertava che gli attori, che avevano acquistato l'autovettura in data 7 marzo 2006, non avevano provato che i vizi si fossero manifestati pochi giorni dopo la consegna ma solo nel giugno 2006, ovvero dopo tre mesi;
osservava che il veicolo era stata venduto quando aveva già percorso 140.000 chilometri e la stessa attrice aveva ammesso di aver fatto un uso anomalo del mezzo. Ella aveva percorso il tratto Larino-Termoli due volte al giorno e, dalle fatture della ditta noleggiatrice del veicolo sostitutivo, era emerso che, dall'i al 14 settembre, detta autovettura aveva percorso oltre 54.000 Km, sì da considerare eccezionale l'utilizzo del mezzo. Inoltre, era emerso dalla valutazione delle deposizioni testimoniali che l'auto, prima della vendita, era stata accuratamente controllata ed era risultata perfettamente funzionante, tanto che non aveva presentato problemi fino a giugno 2006;
le sostituzioni, avvenute nel 2008, erano state determinate dall'eccessivo chilometraggio percorso in assenza di ordinaria manutenzione. i 2.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Colombo Luciana Rita sulla base di due motivi.

2.1.La ditta Autovitulli & Del Colle s.r.l. ed Arnesano Sandro non hanno svolto attività difensiva.

2.2. A seguito della proposta di rigetto del ricorso da parte del Consigliere relatore per manifesta infondatezza, cui seguiva la memoria difensiva della Colombo, con ordinanza interlocutoria del 4-20.12.2018, la Seconda Sezione, Sesta Sottosezione ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza.

2.3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. C M, ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 128, 129, 130 , 132 e 135 del Codice del Consumo , in relazione all'art.360 comma ln.3 c.p.c., per avere la corte di merito applicato alla fattispecie la normativa relativa al contratto di vendita e non il Codice del Consumo, con particolare riferimento all'art.130 del Codice del Consumo, che prevede la responsabilità del venditore in caso di difetto di conformità, erroneamente ritenendo che l'autovettura, che aveva già percorso 140.000 km al momento dell'acquisto, avesse subito un utilizzo anomalo. Detta conclusione era stata erroneamente tratta dalle fatture relative all'autonoleggio dell'auto sostitutiva, da cui era risultato che in due settimane, il mezzo avrebbe percorso altri 54.818,00 Km, mentre tale dato si riferiva ai chilometri complessivamente percorsi dall'autovettura noleggiata. Inoltre, vi sarebbe stata una violazione dell'art.132 del Codice del Consumo, che prevede una presunzione del difetto di conformità del bene, qualora i vizi si manifestino entro sei mesi dalla consegna mentre, nella specie, i vizi si sarebbero presentati tre mesi dopo la consegna, con conseguente inversione dell'onere della prova, in capo alla concessionaria, della loro insussistenza al momento della vendita.

1.1.11 motivo è fondato.

1.2.L'art. 135, comma 2, del codice del consumo stabilisce che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano "per quanto non previsto dal presente titolo";
l'art. 1469 bis c.c., introdotto dall'art. 142 del codice del consumo, stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo "Dei contratti in generale" "si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore".

1.3.Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita): nel senso che si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dalla normativa speciale (Cass. Civ. Sez.III, 30.5.2019, n.14775).

1.4.E' necessario tuttavia che sussistano i presupposti per l'applicazione del codice del consumo, secondo le categorie da esso predeterminate.

1.5.A tal fine, va osservato che l'art. 128 del codice del consumo stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel capo I del titolo III dello stesso codice dal titolo "Della vendita dei beni di consumo", per "bene di consumo" si intende "qualsiasi bene mobile" e per "venditore" si intende "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1" (contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto etc.).

1.6. Alle disposizioni civilistiche dettate agli artt. 1490 e ss. del codice civile in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita si aggiungono, in una prospettiva di maggior tutela, gli strumenti predisposti dal codice del consumo.

1.7. Dal combinato disposto degli artt.129 e ss. del summenzionato codice si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.

1.8.11 difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art.130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben
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