Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/2019, n. 08833
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LE AR nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: MI IA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/10/2017 del TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLA FILIPPI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 ottobre 2017 dal Giudice monocratico del Tribunale di Verona, che, previa declaratoria parziale di nullità della sentenza del Giudice di pace di Caprino Veronese quanto al reato di cui all'art. 581 cod. pen. (per omessa indicazione della formula assolutoria in dispositivo), ha assolto IA NI dal reato di percosse ai danni di MA EL perché il fatto non sussiste ed ha confermato la declaratoria di non punibilità per l'ingiuria, che il Giudice di pace aveva fondato sull'art. 599 cod. pen.
2. La sentenza è stata impugnata dal difensore della parte civile che ha formulato tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 604 e 426 cod. pen. perché il Giudice di appello, nell'ipotesi in cui dichiari la nullità della sentenza impugnata, è investito della devoluzione totale del merito e non deve esaminare — come aveva fatto il Giudice monocratico di Verona — la pronunzia di prime cure solo nei limiti del devoluto.
2.2. Il secondo motivo verte sul vizio di motivazione. Il ricorrente richiama i principi che presidiano la valutazione dell'apporto conoscitivo proveniente dalla persona offesa, nonché la nozione di percosse e quella di ingiuria e l'aggravante di cui all'art. 594, comma 4, cod. pen. della cui omessa contestazione da parte del pubblico ministero si duole;
il ricorrente contesta altresì la sussistenza della provocazione.
2.3. Il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 29, comma 8, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 perché il Giudice di pace aveva prima revocato i testi della difesa dell'imputato e poi li aveva ammessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La doglianza circa la necessità di esame dell'intera res iudicanda a seguito della declaratoria di nullità non può trovare spazio, per una ragione che costituisce l'antecedente logico-giuridico dell'invocato riesame totale del merito. Non si era determinata, infatti, alcuna delle nullità di cui all'art. 604 cod. proc. pen., né altra ipotesi di nullità, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità cui il Collegio intende dare seguito, il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina detto vizio (Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini e