Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 04884
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Acero SPV s.r.l. avverso il decreto del 25/03/2022 del Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 25/03/2022, il Tribunale di Trapani rigettava l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 59, comma 6, del cligs. 6 settembre 2011, n. 159, da Elipso Finance s.r.l. avverso il decreto del 25/01/2022 del giudice delegato alla procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di A P che aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ipotecario vantato dalla stessa Elipso Finance s.r.l. nei confronti del predetto proposto. Il Tribunale di Trapani rigettava la menzionata opposizione perché era stata proposta oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di, esecutività dello stato passivo previsto dall'art. 58, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011, ritenendo che, a norma di tale disposizione, una volta decorso il previsto termine massimo di un anno, fosse preclusa qualsiasi domanda di ammissione del credito, essendo irrilevante l'accertata non imputabilità del ritardo in capo al creditore Elipso Finance s.r.l. per non esserle stato notificato, da parte dell'amministratore giudiziario, il decreto del giudice delegato di assegnazione ai creditori del termine per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti, come previsto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo il Tribunale di Trapani, inoltre, doveva ritenersi non conferente il richiamo, operato dall'opponente, alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione Business Partner Italia s.p.a. (Sez. U, n. 39608 del 22/02/2018, Business Partner Italia s.p.a., Rv. 273660-01), in quanto essa era relativa al dies a quo del termine per proporre le domande di ammissione del credito nei procedimenti ai quali non si applicava la disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Avverso l'indicato decreto del Tribunale di Trapani, ha proposto ricorso per cassazione Acero SPV s.r.l. - acquirente pro soluto da Elipso Finance s.r.l. del credito ipotecario da questa vantato nei confronti del proposto A P - per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta l'erronea applicazione dell'art. 58, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, e la mancata applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. La ricorrente sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Trapani, i principi statuiti dalla citata sentenza delle Sezioni Unite Business Partner Italia s.p.a. - in particolare là dove essa afferma che l'applicazione del termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, «è comunque
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 25/03/2022, il Tribunale di Trapani rigettava l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 59, comma 6, del cligs. 6 settembre 2011, n. 159, da Elipso Finance s.r.l. avverso il decreto del 25/01/2022 del giudice delegato alla procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di A P che aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ipotecario vantato dalla stessa Elipso Finance s.r.l. nei confronti del predetto proposto. Il Tribunale di Trapani rigettava la menzionata opposizione perché era stata proposta oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di, esecutività dello stato passivo previsto dall'art. 58, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011, ritenendo che, a norma di tale disposizione, una volta decorso il previsto termine massimo di un anno, fosse preclusa qualsiasi domanda di ammissione del credito, essendo irrilevante l'accertata non imputabilità del ritardo in capo al creditore Elipso Finance s.r.l. per non esserle stato notificato, da parte dell'amministratore giudiziario, il decreto del giudice delegato di assegnazione ai creditori del termine per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti, come previsto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo il Tribunale di Trapani, inoltre, doveva ritenersi non conferente il richiamo, operato dall'opponente, alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione Business Partner Italia s.p.a. (Sez. U, n. 39608 del 22/02/2018, Business Partner Italia s.p.a., Rv. 273660-01), in quanto essa era relativa al dies a quo del termine per proporre le domande di ammissione del credito nei procedimenti ai quali non si applicava la disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Avverso l'indicato decreto del Tribunale di Trapani, ha proposto ricorso per cassazione Acero SPV s.r.l. - acquirente pro soluto da Elipso Finance s.r.l. del credito ipotecario da questa vantato nei confronti del proposto A P - per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta l'erronea applicazione dell'art. 58, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, e la mancata applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. La ricorrente sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Trapani, i principi statuiti dalla citata sentenza delle Sezioni Unite Business Partner Italia s.p.a. - in particolare là dove essa afferma che l'applicazione del termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, «è comunque
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