Cass. civ., sez. III, sentenza 19/09/2019, n. 23335
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
L'attività processuale posta in essere sulla base di procura alle liti non formalmente revocata, ma conferita in base a legge successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima (nella specie, la l.r. Campania n. 1 del 2009, che aveva autorizzato gli enti collegati alla regione ad avvalersi dell'avvocatura della Giunta regionale) non diviene invalida "ab origine" poiché la decisione della Corte costituzionale non incide sullo "ius postulandi", stante la sua autonomia dal negozio di patrocinio.
Sul provvedimento
Testo completo
o e t n v i e t a m r a g s e r t e 23335-2019 n v i l o a t u o t b a i r g t i l n b o c b o ORIGINALE l e e d t n e e r r o r i Oggetto o r REPUBBLICA ITALIANA c e i t l R u Nullità IN NOME DEL POPOLO ITALIANO della LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE procura alle liti per TERZA SEZIONE CIVILE sopravvenuta incostituzionalità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: della norma regolatrice Presidente Dott. ULIANA ARMANO dell'atto di conferimento Consigliere - Dott. ANTONELLA DI FLORIO del mandato professionale Consigliere Dott. DANILO SESTINI ai legali delle Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI regioni abilitati a Rel. Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI patrocinare gli enti ha pronunciato la seguente economici collegati SENTENZA R.G. N. 12239/2017 sul ricorso 12239-2017 proposto da: Cron. 23335 DE MARIA EUGENIO, elettivamente domiciliato in @.
1. Rep. . . ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo Ud. 16/05/2019 studio dell'avvocato ANTONIO PALMA, rappresentato e PU difeso dagli avvocati LUCA MIGLIORE, ERNESTO DE MARIA;
- ricorrente 2019 contro 1126 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO in persona del Direttore Generale Dott. PASQUALE DI GIROLAMO domiciliata in ROMA, VIALE FARAONE, elettivamente 1 DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VOLANTI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI PIETRO ROCCO DI TORREPADULA;
controricorrente avversO la sentenza n. 464/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella 16/05/2019 dal Consigliere pubblica udienza del Dott. FRANCESCA FIECCONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato ERNESTO DE MARIA;
2 RG 12239/2017 SVOLGIMENTO IN FATTO 1. Con ricorso notificato il 5 maggio 2017 Eugenio De Maria impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli numero 464-2017, pubblicata il 2 febbraio 2017, non notificata, con la quale è stato respinto l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli il 29 settembre 2010 a definizione di un giudizio avviato nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale di Napoli 1 Centro per ottenere il risarcimento del danno morale in relazione a un fatto calunnioso per il quale, a seguito di denuncia della ASL, era stato avviato nei suoi confronti un procedimento penale per truffa e falso - nel redigere una scheda di aggiornamento di un proprio assistito deceduto - dal quale era stato assolto perché il fatto non sussiste. La domanda risarcitoria del medico nei confronti della ASL, costituitasi a mezzo dell'avvocatura regionale, era stata rigettata con compensazione delle spese, mentre nel giudizio di secondo grado, avviato con citazione notificata alla ASL il 7/06/2011, il rigetto dell'appello aveva comportato la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
2. Nel corso del giudizio di secondo grado, con sentenza n. 91/2013 del 20- 22.05.2013 veniva dichiarata dalla Corte Costituzionale l'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost. in tema di ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni della norma di cui all'articolo 29, commi 1 e 2 della legge regionale Campania n. 1/2009 che sanciva la possibilità per gli enti collegati alla regione di conferire mandato alle liti all'avvocatura della Giunta regionale. Con nuova comparsa di costituzione l'avvocato Rosaria Saturno dell'avvocatura regionale, in esecuzione dell'art. 11, comma 8 bis del d.l. n. 35 del 2913, aggiunto alla legge di conversione n. 64 de 2013, si costituiva di nuovo con procura speciale rilasciata a margine dell'atto, in quanto con legge statale intervenuta successivamente alla pronuncia di incostituzionalità della norma regionale gli uffici regionali erano stati autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti -tra cui la Asl in questione-. Difatti, con nota dell'avvocatura 3 regionale indirizzata all'ente in questione era stato precisato che l'avvocatura poteva svolgere la propria attività di patrocinio nei giudizi ad essa affidati soltanto a seguito di nuovo mandato. La disposizione era supportata da un atto della Giunta amministrativa n. 174/2014 che, tuttavia con successiva sentenza n.4388/2015 del TAR Napoli-Campania veniva annullata, essendo mancato un intervento legislativo regionale primario in attuazione della legge ordinaria, successivamente emessa, che con norma primaria ammetteva per le regioni tale possibilità.
3. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si impugna la sola condanna alle spese di giudizio, sul rilievo che il giudice avrebbe dovuto dichiarare la contumacia della ASL, appellata risultata vittoriosa, con conseguente declaratoria di irripetibilità delle spese, in ragione dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma - art. 29, commi 1 e 2, I.r. Campania n. 1/2009 - che abilitava l'avvocatura regionale ad assumere il patrocinio in giudizio di enti strumentali alla regione, posto che la procura rilasciata al patrocinatore abilitato era venuta meno ab origine senza alcun successivo valido intervento di regolarizzazione da parte del giudice ex art. 182 cod. proc. civ. o della medesima ASL convenuta. La parte intimata ha notificato controricorso dopo avere conferito mandato difensivo a un nuovo patrocinatore, deducendo di volere comunque ratificare l'operato svolto dal difensore precedentemente nominato dalla ASL in esecuzione della delibera autorizzativa della regione. All' adunanza camerale del 9 gennaio 2019, il Collegio rimetteva la questione alla discussione in pubblica udienza per il suo carattere di novità. Le parti depositavano memorie. Il pubblico Ministero concludeva come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo ex articolo 360, 1 comma, n. 3 cod. proc. civ. il ricorrente denuncia violazione falsa applicazione dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ. combinato disposto con l'articolo 3 comma 2 R D L. numero 1578 del 1933, e dell'articolo 91 cod. proc. civ., in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità, con sentenza Corte Cost. n. 91/2013, 4 dell'articolo 29, comma 1 e 2 della legge regionale Campania numero 1- 2009. Rileva infatti che a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale che consentiva agli enti di essere difesi dall'avvocatura regionale, intervenuta il 20/22 maggio 2013, il giudice avrebbe dovuto ritenere decaduto il difensore nominato dall'ente dalla facoltà di difenderlo giudizio, essendo sopraggiunta una causa di incompatibilità che avrebbe inciso sul ius postulandi, a causa di una nullità insanabile della costituzione in giudizio mediante difensore regolarmente abilitato, con relativa necessità di una dichiarazione di contumacia e derivata inesistenza di tutti gli atti posti in essere dal difensore. Di conseguenza la Asl così rappresentata non avrebbe dovuto ottenere la rifusione delle spese giudiziali in quanto parte vittoriosa in realtà assente dal giudizio, in ossequio all'art. 91 cod. proc. civ. che non ammette la rifusione delle spese di giudizio in favore del "contumace vittorioso".
1.1. Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.
1.2. In seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 91/2013 con cui si è sancita la illegittimità costituzionale della norma regionale sulla base della quale era stato conferito mandato alle liti all'avvocatura regionale per difendere la ASL qui resistente, la delibera autorizzativa della Regione veniva annullata dal Tar Campania con sentenza 1039/2014. Successivamente, previa delibera della Giunta regionale n. 174/2014, emessa sulla base dell' art. 11, comma 8 bis, del D.L. 35/2013, convertito in L. 64/2013, emanata in seguito alla pronuncia di incostituzionalità della norma regionale (statuente che .. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici