Cass. civ., SS.UU., ordinanza 02/05/2019, n. 11582
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18687-2017 proposto da: P G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CIVITAVECCHIA
7, presso lo studio dell'avvocato L G T, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENZO BARILA';
- ricorrente -
contro
L M, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale AZIENDA AGRICOLA M L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI, 9, presso lo studio dell'avvocato U C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato E A;
- con troricorrente - nonchè
contro
COMUNE DI CUSONE;
- intimato -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 980/2016 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SEZIONE DISTACCATA ch BRESCIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2018 dal Consigliere GIACINTO BISOGNI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale S D C, il quale conclude per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Rilevato che 1. Il sig. M L, affittuario del fondo denominato "Alpe Rigada", di proprietà del Comune di Clusone e sito nel territorio del Comune di Oltressenda Alta, ha impugnato davanti al T.A.R.Ric. 2017 n. 18687 sez. SU - ud. 09-10-2018 -2- Lombardia la determinazione comunale n. 110 del 1 luglio 2016 con la quale il Comune di Clusone aveva definitivamente aggiudicato la proprietà del predetto fondo al sig. G P, unico partecipante all'asta pubblica concernente l'alienazione del fondo. M L ha contestato tale aggiudicazione rilevando che lo stesso bando di gara per la cessione mediante asta pubblica dava atto dell'insistenza, sul fondo oggetto della gara, del contratto di affitto di cui era titolare e della sua scadenza al 24 novembre 2016, contratto che legittimava l'affittuario a far valere, prima dell'assegnazione definitiva, il diritto di prelazione agraria secondo i tempi e i modi previsti dalla legge n. 590/1965. Di conseguenza il Comune, con la determinazione n. 52 del 9 aprile 2016, aveva aggiudicato l'Alpe Rigada al sig. Picco per l'importo complessivo di 320.000 euro, fatta salva la facoltà per gli aventi diritto (affittuario e/o confinanti) di esercitare il diritto di prelazione ai sensi delle leggi nn. 590/1965 e 817/1971. Sia il confinante del fondo, il sig. Aldo Pasini, che l'affittuario M L avevano manifestato la loro volontà di far valere il diritto di prelazione e il Comune con nota del 23 maggio 2016 aveva comunicato al sig. Picco e al suo difensore che il sig. L aveva fatto valere tempestivamente il suo diritto di prelazione e aveva espresso il convincimento che l'affittuario era pertanto nelle condizioni per Ric. 2017 n. 18687 sez. SU - ud. 09-10-2018 -3- poter acquisire il bene. Tuttavia con successiva determinazione del 1 luglio 2016 il Comune di Clusone aveva aggiudicato definitivamente il fondo Alpe Rigada al sig. G P nonostante il precedente riconoscimento del diritto del sig. L ad esercitare il suo diritto di prelazione.
2. Nel giudizio così proposto davanti al T.A.R. della Lombardia si è costituito il sig. G P che ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'A.G.A.
3. Con ordinanza n.
CIVITAVECCHIA
7, presso lo studio dell'avvocato L G T, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENZO BARILA';
- ricorrente -
contro
L M, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale AZIENDA AGRICOLA M L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI, 9, presso lo studio dell'avvocato U C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato E A;
- con troricorrente - nonchè
contro
COMUNE DI CUSONE;
- intimato -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 980/2016 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SEZIONE DISTACCATA ch BRESCIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2018 dal Consigliere GIACINTO BISOGNI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale S D C, il quale conclude per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Rilevato che 1. Il sig. M L, affittuario del fondo denominato "Alpe Rigada", di proprietà del Comune di Clusone e sito nel territorio del Comune di Oltressenda Alta, ha impugnato davanti al T.A.R.Ric. 2017 n. 18687 sez. SU - ud. 09-10-2018 -2- Lombardia la determinazione comunale n. 110 del 1 luglio 2016 con la quale il Comune di Clusone aveva definitivamente aggiudicato la proprietà del predetto fondo al sig. G P, unico partecipante all'asta pubblica concernente l'alienazione del fondo. M L ha contestato tale aggiudicazione rilevando che lo stesso bando di gara per la cessione mediante asta pubblica dava atto dell'insistenza, sul fondo oggetto della gara, del contratto di affitto di cui era titolare e della sua scadenza al 24 novembre 2016, contratto che legittimava l'affittuario a far valere, prima dell'assegnazione definitiva, il diritto di prelazione agraria secondo i tempi e i modi previsti dalla legge n. 590/1965. Di conseguenza il Comune, con la determinazione n. 52 del 9 aprile 2016, aveva aggiudicato l'Alpe Rigada al sig. Picco per l'importo complessivo di 320.000 euro, fatta salva la facoltà per gli aventi diritto (affittuario e/o confinanti) di esercitare il diritto di prelazione ai sensi delle leggi nn. 590/1965 e 817/1971. Sia il confinante del fondo, il sig. Aldo Pasini, che l'affittuario M L avevano manifestato la loro volontà di far valere il diritto di prelazione e il Comune con nota del 23 maggio 2016 aveva comunicato al sig. Picco e al suo difensore che il sig. L aveva fatto valere tempestivamente il suo diritto di prelazione e aveva espresso il convincimento che l'affittuario era pertanto nelle condizioni per Ric. 2017 n. 18687 sez. SU - ud. 09-10-2018 -3- poter acquisire il bene. Tuttavia con successiva determinazione del 1 luglio 2016 il Comune di Clusone aveva aggiudicato definitivamente il fondo Alpe Rigada al sig. G P nonostante il precedente riconoscimento del diritto del sig. L ad esercitare il suo diritto di prelazione.
2. Nel giudizio così proposto davanti al T.A.R. della Lombardia si è costituito il sig. G P che ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'A.G.A.
3. Con ordinanza n.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi