Cass. civ., SS.UU., ordinanza 02/05/2019, n. 11582

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 02/05/2019, n. 11582
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11582
Data del deposito : 2 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18687-2017 proposto da: P G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CIVITAVECCHIA

7, presso lo studio dell'avvocato L G T, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENZO BARILA';

- ricorrente -

contro

L M, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale AZIENDA AGRICOLA M L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI, 9, presso lo studio dell'avvocato U C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato E A;
- con troricorrente - nonchè

contro

COMUNE DI CUSONE;

- intimato -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 980/2016 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SEZIONE DISTACCATA ch BRESCIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2018 dal Consigliere GIACINTO BISOGNI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale S D C, il quale conclude per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Rilevato che 1. Il sig. M L, affittuario del fondo denominato "Alpe Rigada", di proprietà del Comune di Clusone e sito nel territorio del Comune di Oltressenda Alta, ha impugnato davanti al T.A.R.Ric. 2017 n. 18687 sez. SU - ud. 09-10-2018 -2- Lombardia la determinazione comunale n. 110 del 1 luglio 2016 con la quale il Comune di Clusone aveva definitivamente aggiudicato la proprietà del predetto fondo al sig. G P, unico partecipante all'asta pubblica concernente l'alienazione del fondo. M L ha contestato tale aggiudicazione rilevando che lo stesso bando di gara per la cessione mediante asta pubblica dava atto dell'insistenza, sul fondo oggetto della gara, del contratto di affitto di cui era titolare e della sua scadenza al 24 novembre 2016, contratto che legittimava l'affittuario a far valere, prima dell'assegnazione definitiva, il diritto di prelazione agraria secondo i tempi e i modi previsti dalla legge n. 590/1965. Di conseguenza il Comune, con la determinazione n. 52 del 9 aprile 2016, aveva aggiudicato l'Alpe Rigada al sig. Picco per l'importo complessivo di 320.000 euro, fatta salva la facoltà per gli aventi diritto (affittuario e/o confinanti) di esercitare il diritto di prelazione ai sensi delle leggi nn. 590/1965 e 817/1971. Sia il confinante del fondo, il sig. Aldo Pasini, che l'affittuario M L avevano manifestato la loro volontà di far valere il diritto di prelazione e il Comune con nota del 23 maggio 2016 aveva comunicato al sig. Picco e al suo difensore che il sig. L aveva fatto valere tempestivamente il suo diritto di prelazione e aveva espresso il convincimento che l'affittuario era pertanto nelle condizioni per Ric. 2017 n. 18687 sez. SU - ud. 09-10-2018 -3- poter acquisire il bene. Tuttavia con successiva determinazione del 1 luglio 2016 il Comune di Clusone aveva aggiudicato definitivamente il fondo Alpe Rigada al sig. G P nonostante il precedente riconoscimento del diritto del sig. L ad esercitare il suo diritto di prelazione.

2. Nel giudizio così proposto davanti al T.A.R. della Lombardia si è costituito il sig. G P che ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'A.G.A.

3. Con ordinanza n. 645/2016 il T.A.R., provvedendo su richiesta di pronuncia cautelare e pur ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario circa l'accertamento della corretta applicazione dell'art. 8 della legge n. 590/1965, ha affermato che il Comune di Clusone non aveva condotto una adeguata istruttoria, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno del diritto di prelazione in favore del sig. L, sul tipo di attività da questi svolta sul fondo in contestazione, e ha pertanto rimesso alla valutazione del Comune il riesame dell'istanza del sig. L, sospendendo gli effetti dell'atto impugnato. Con successiva ordinanza n. 8/2017 il T.A.R. ha confermato la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato ritenendo che, per un verso, il bando di gara appare introdurre, con un rinvio recettizio-statico, il riconoscimento del diritto di prelazione e, per altro verso, che il ricorrente sig. Ric. 2017 n. 18687 sez. SU - ud. 09-10-2018 -4- L può essere riconosciuto come imprenditore agricolo che coltiva il fondo compatibilmente con le caratteristiche di un terreno destinato a pascolo.
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