Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/2022, n. 36056
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In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS.
Sul provvedimento
Testo completo
I T T I R I D E T N E S 09 DIC. 2022 E - I L L O B E 36056 .22 T 'AULA B' N E S E REPUBBLICA ITALIANA - E N O I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Z A R T S I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G E R SEZIONE QUARTA CIVILE E T N E S E Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott. UMBERTO BERRINO -- Presidente - R.G.N. 10865/2017 - Consigliere - Cron. 36056 Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - Dott. GABRIELLA MARCHESE Rep. Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere - P.U. 11/10/2022 - Consigliere Rel. - Dott. ANGELO CERULO - Trattamento previdenziale dei lavoratori dello spettacolo ha pronunciato la seguente (Quota B) SENTENZA sul ricorso 10865-2017 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati SERGIO PREDEN, LU CALIULO, ANTONELLA PATTERI e LIDIA CARCAVALLO, con domicilio eletto in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto
- ricorrente -
contro
LA MO LU, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati FEDERICA MURINEDDU e DARIO SCIMÈ, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in ROMA, VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA, 38 controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 730 del 2017 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, pronunciata 1'8 febbraio 2017 e pubblicata il 14 febbraio 2017 (R.G.N. 398/2016). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2022 dal Consigliere Angelo Cerulo. Lette le conclusioni motivate formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RITA SANLORENZO, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.- Il signor IG La NI ha chiesto al Tribunale di Roma di rideterminare due supplementi di pensione, concessi a decorrere dal 1° novembre 2001 e dal 1° novembre 2006, e di ricalcolare la “quota B" del trattamento di quiescenza, senza applicare il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall'art. 12, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420. 1.1.- La domanda è stata accolta dal giudice di primo grado, che ha condannato l'INPS a corrispondere le differenze derivanti dal d e ricalcolo. l p y 1.2.- La pronuncia del Tribunale è stata quindi confermata dalla C Corte d'appello di Roma, con sentenza pubblicata il 14 febbraio 2017 con il numero 730. Nel respingere il gravame dell'INPS, la Corte territoriale, dopo avere ripercorso l'evoluzione normativa, ha argomentato che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applica alla sola determinazione della "quota A" del trattamento di quiescenza e non è più vigente per la "quota B", regolata dai nuovi criteri fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. 2.- Con ricorso notificato il 24 aprile 2017 e affidato a un unico motivo, l'INPS impugna per cassazione la pronuncia della Corte d'appello di Roma. -2- 3.- IG La NI resiste con controricorso. 4.- La causa, fissata alla pubblica udienza dell'11 ottobre 2022 (art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata trattata in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, in quanto nessuno degl'interessati ha formulato istanza di discussione orale (art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15).
5. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni motivate e ha chiesto di accogliere il ricorso. 6.- In prossimità dell'udienza, entrambe le parti hanno presentato memorie, a norma dell'art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997. La Corte di merito avrebbe errato nel prospettare l'abrogazione tacita della disciplina del "massimale pensionabile", a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la "quota B" della pensione. 2.- Il controricorrente, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità o, in alternativa, l'improcedibilità del ricorso.
2.1. Secondo la Corte d'appello di Roma, l'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997 non rimanda al comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che fa salvi i limiti massimi alla retribuzione pensionabile previsti nei singoli ordinamenti. Il richiamo è circoscritto al comma 1 del citato art. 12, che determina le aliquote di rendimento. - 3 - Contro tale affermazione, che rappresenterebbe una ratio decidendi di per sé idonea a sorreggere la pronuncia della Corte di merito, il ricorrente non avrebbe formulato censure di sorta. Di qui la definitività della decisione impugnata, che renderebbe inammissibile o improcedibile il ricorso per cassazione.
2.2. L'eccezione non è fondata. Con un'esposizione intelligibile ed esaustiva dei fatti di causa e dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, il ricorso contesta in radice le argomentazioni della Corte d'appello in ordine all'abrogazione del "massimale pensionabile" per la "quota B". Ne consegue che la perdurante vigenza, anche per tale quota, del limite previsto dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 rappresenta un tema ancora controverso e che nessun "giudicato interno" può precluderne l'esame. Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull'unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto л у в (fra le molte, di recente, Cass., sez. lav., 3 ottobre 2022, n. 28565). 3.- Il ricorso, pertanto, può essere scrutinato nel merito e si rivela fondato. 4.- Questa Corte è chiamata a pronunciarsi su una questione nuova, relativa ai trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Tale Gestione è stata istituita presso l'INPS, che è subentrato all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), in virtù dell'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il ricorso dell'INPS interpella questa Corte sulla determinazione dei trattamenti che si compongono di una “quota A” e di una "quota B". 4- 4.1.- La “quota A" corrisponde «all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, del d.lgs. n. 503 del 1992). Al fine di quantificare l'importo annuo della pensione relativa a tale quota, per i lavoratori dello spettacolo si applica il 2 per cento al prodotto ottenuto moltiplicando la retribuzione giornaliera pensionabile per il numero complessivo dei contributi giornalieri effettivi e figurativi versati ed accreditati tra la data della prima iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima» (art. 12, primo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971). La retribuzione giornaliera pensionabile, assunta a parametro di riferimento, è costituita «dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate tra quelle assoggettate a contribuzione by effettiva in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa» (art. 12, secondo comma, del medesimo d.P.R. n. 1420 del 1971). Le retribuzioni sono rivalutate sulla base della variazione media annua dell'indice ISTAT del costo della vita, solo fino al quinto anno che precede la decorrenza della pensione (art. 12, cit., terzo comma). 4.2.- La "quota B" corrisponde, invece, «all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503 del 1992). La retribuzione giornaliera pensionabile, per la quota in esame, è variamente modulata nei tre gruppi in cui i lavoratori dello spettacolo risultano oggi suddivisi. - 5 - Per il gruppo A, composto dai lavoratori che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art. 2, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 182 del 1997), la retribuzione giornaliera pensionabile «è costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione» (art. 3, comma 4, primo periodo, del d.lgs. n. 182 del 1997). La media è calcolata su una quantità di retribuzioni giornaliere, che equivalgono a 1900 a decorrere dal 1° gennaio 1998 (tabella B, allegata al d.lgs. n. 182 del 1997), in riferimento alle migliori tra quelle accreditate. Le retribuzioni sono rivalutate secondo meccanismi diversi, a seconda che riguardino periodi anteriori o posteriori al 1° gennaio 1993 (art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 182 del 1997, che richiama, rispettivamente, i criteri dell'art. 12, terzo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 e, per i periodi più recenti, l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 503 del 1992). Identica è la disciplina della retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori del gruppo B e del gruppo C (art. 2, comma 1, lettere ligh bec, del d.lgs. n. 182 del 1997): gli uni prestano attività artistica o tecnica a tempo determinato al di fuori delle ipotesi di diretta connessione con la