Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2019, n. 05577

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2019, n. 05577
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05577
Data del deposito : 26 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3959/2012 R.G. proposto da C C, rappresentato e difeso dall'Avv. U M C, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Seregno, Via Rossini n. 30, giusta delega a margine del ricorso

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e Cons. Est. L 'Ozio RGN 3959 2012 difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 contro ricorrente- E Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. M R V e dall'Avv. P B, elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Piazza Cola di Rienzo, n. 69 -contoricorrenmarte- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4 /ci/ /2011 depositata il iglase.~.samd: 2011. v Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del / 2019 dal Consigliere Luigi D'Ozio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. S D M, che ha concluso chiedendo l'infondatezza dei primi tre motivi di ricorso e la dichiarazione di inammissibilità del quarto e del quinto motivo. udito l' Avv. A B, per delega dell'Avv. P B, per il contribuente e l'Avv. G R per l'Avvocatura Generale dello Stato;

FATTI DI CAUSA

1.In data 5-4-2007 l'Esatri comunicava a C C l'avvenuta iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 del d.p.r. 602/1973 su terreni di sua proprietà, in base a numerose cartelle di pagamento.Cons. Est. igi D'Ozio RGN 3959 2012 2.La Commissione tributaria regionale rigettava l'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva rigettato il ricorso proposto dal Canuto avverso l'iscrizione ipotecaria fondato, tra l'altro, sulla inesistenza o nullità delle cartelle di pagamento notificate dalla concessionaria a mezzo posta ordinaria, con raccomandata con avviso di ricevimento, ma senza la redazione della relata di notifica, sulla intempestività della notifica ai sensi dell'art. 25 d.p.r. 602/1973, sulla violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 5 della legge 241/1990, per la mancata indicazione dell'autorità giurisdizionale cui presentare ricorso, sulla intervenuta prescrizione dei crediti, sulla violazione dell'art. 50 del d.p.r. 602/1973 per mancato preavviso della iscrizione ipotecaria.

3.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente.

4.Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

5.Equitalia Nord s.p.a. ha depositato memoria scritta.

6.L'Avv. U M C ha depositato comunicazione di avvenuto decesso del proprio assistito, chiedendo dichiararsi l'interruzione del processo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Anzitutto, si rileva che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Cass., 1757/2016).

1.1.Inoltre, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla Equitalia Nord s.p.a. per assenza della procura speciale di cui all'art. 365 c.p.c.. Invero, per giurisprudenza consolidata di legittimità (Cass., 7 marzo 2006, n. 4868), cui si intende aderire, superando un datato orientamento (Cass.Civ., 17 Cons. Est. Lut D'Ozio RGN 3959 2012 dicembre 1998, n. 12653;
Cass.Civ., 15 maggio 1997, n. 4281), ove la procura sia apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione, non v'è dubbio che la stessa, al di là delle indicazioni in essa contenute e dei termini usati nella redazione dell'atto, sia riferibile proprio al giudizio di cassazione. Infatti, nel caso in cui la procura non espliciti in modo chiaro la volontà di proporre ricorso in cassazione (principale o incidentale) - per essersi fatto uso di timbri predisposti per altre evenienze o per essere impiegati in ogni circostanza - , mentre l'apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sè ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell'atto, la mancanza di una prova siffatta e la conseguente incertezza in ordine alla effettiva portata della volontà della parte, non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 cod. civ.), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l'art. 159 cod. proc. Civ. (Cass.Civ., Sez.Un., 10 aprile 2000, n. 108). Si è anche aggiunto che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest'ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione;
ove sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall'essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall'atto a margine del quale essa è apposta, restando, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità (Cass.Civ., 17 marzo 2017, n. 7014).Cons. Est. uigi D'Ozio RGN 3959 2012 1.2.Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce "violazione e/o errata applicazione di norme di diritto in relazione alla inesistenza e/o nullità della notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria e/o delle cartelle di pagamento e/o alla inesistenza e/o nullità dell'iscrizione ipotecaria e/o delle cartelle di pagamento", in quanto la concessionaria gli ha inviato le cartelle utilizzando il servizio di posta ordinaria di cui all'art. 26 comma 1 d.p.r. 602/1973, quindi con raccomandata, in plico chiuso, munita di ricevuta di ritorno, ma in assenza della relata di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c., non ricoprendo, peraltro, l'esattore la qualifica di pubblico ufficiale e non potendo, quindi, attestare che il documento è stato effettivamente notificato al destinatario.

1.3.Tale motivo è infondato. Invero, l'art. 26 comma 1 d.p.r. 602/1973 prevede, nella disciplina all'epoca vigente, che "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione.., nelle forme previste dalla legge.. .la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda". La Corte Costituzionale (sentenza n. 175 del 23 luglio 2018), chiamata a pronunciarsi sulla conformità di tale disposizione con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., con il diritto di difesa ex art. 24 Cost. e con l'effettività del contraddittorio e la "parità delle armi" ex art. 111 Cost., ha rigettato la richiesta di dichiarazione di illegittimià costituzionale della norma. In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità della norma, muovendo dalla considerazione che la notifica "diretta" e "semplificata" delle cartella da parte del concessionario (poi divenuto agente) alla riscossione, quindi, con l'utilizzo delle disposizioni ordinarie di cui al d.p.r. 156/1973, invece che di quelle di cui alla legge 890/1982, è giustificato, non solo dalla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività del concessionario, Cons. Est. Lfii D'Ozio RGN 3959 2012 ma anche dall'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica, in quanto la disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all'esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato che proprio la "semplificazione" che connota la notificazione "diretta" giustifica la mancanza della relazione di notificazione di cui agli artt. 148 c.p.c. e 3 legge 890/1982, relazione deputata ad attestare i dati significativi dell'avvenuta notificazione. Nella notificazione "diretta", ai sensi dell'art. 26 comma 1 d.p.r. 602/197, però, c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico "chiuso", contenente l'originale della cartella, al destinatario. La Corte Costituzionale non ha mancato di osservare che lo scarto tra la conoscenza legale e quella effettiva può essere riequilibrato facendo applicazione dell'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 153 comma 2 c.p.c., in modo da tutelare il contribuente che non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto, fornendo al riguardo elementi presuntivi dinanzi al giudice della controversia. Questa Corte si è già pronunciata sulla questione, con decisione cui si intende dare seguito, affermando che, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della I. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass, 12 novembre 2018, n. 28872;
Cass., 5 dicembre Cons. Est. Lu i D'Ozio RGN 3959 2012 2017, n. 29022;
anche in precedenza vedi Cass., 19 giugno 2009, n. 14327). In particolare si è ritenuto che la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (Cass., sez. L, 19270/2018). Pertanto, sia le cartelle precedenti, sia la "comunicazione di iscrizione di ipoteca" sono state ritualmente notificate ai sensi dell'art. 26 comma 1 d.p.r. 602/1973, con l'utilizzo della posta ordinaria, quindi con raccomandata con ricevuta di ritorno, tanto che il contribuente non ha contestato di avere ricevuto la raccomandata, ma soltanto la mancata redazione della relata di notifica. È, dunque, decorso il termine di decadenza per la proposizione del ricorso sia nei confronti delle cartelle pregresse sia nei confronti della spedizione con posta ordinaria della "comunicazione di iscrizione ipotecaria", avvenuta il 5-4- 2007 (dato non contestato), con ricorso giurisdizionale notificato solo nel 2009. 2.Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta "Violazione e/o errata applicazione di norme di diritto in relazione alla nullità delle cartelle di Cons. Est. LÙÌ D'Ozio RGN 3959 2012 pagamento per intempestività della notifica e violazione dell'art. 25 d.p.r. 602/1973, in quanto il concessionario non ha notificato la cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato.
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