Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/02/2019, n. 03520

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/02/2019, n. 03520
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03520
Data del deposito : 6 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 6716-2018 proposto da: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A., anche quale soggetto succeduto nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a SISTEMA AMBIENTE S.R.L. e anteriori alla fusione per incorporazione con quest'ultima, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Eustachio Manfredi 5, presso lo studio dell'avvocato M L, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati L P e L D P;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI FIUME VENETO, HYDROGEA S.P.A., CONSULTAD'AMBITO DELL'ATO (C.A.T.0.) OCCIDENTALE, CONSULTA D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE INTERREGIONALE (C.A.T.O.I.) "LEMENE", AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, REGIONE VENETO, AUTORITA' UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR);

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 375/2017 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di TRIESTE. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2019 dal Consigliere LUIGI G L;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale C C, il quale ha chiesto che la Corte di cassazione a Sezioni unite, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione in unico grado di legittimità, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con le conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA

1. - La società Livenza Tagliamento Acque s.p.a. (costituita, tra i comuni del bacino idrografico del fiume Lemene, per la gestione del servizio idrico integrato) propose ricorso avanti al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, chiedendo l'annullamento delle deliberazioni del comune di Fiume Veneto con le quali l'ente comunale aveva deliberato la revisione delle partecipazione societarie e il recesso dalla Società Livenza Tagliamento Acque, della nota con la quale il sindaco del detto comune aveva dichiarato il recesso e di tutti gli atti comunque connessi ai predetti. Dedusse l'illegittimità degli atti impugnati in quanto sarebbero stati sostanzialmente diretti ad eludere l'applicazione delle leggi dello Stato e della Regione F.V.G. in materia di servizio idrico integrato e a consentire all'ente comunale di individuare autonomamente il gestore del servizio idrico per il proprio territorio (poi, in effetti, individuato nella società HydroGEA s.p.a.). Costituitosi il contraddittorio, il comune di Fiume Veneto, nel resistere al ricorso della società di gestione del servizio idrico, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, sul presupposto che l'oggetto del giudizio fosse costituito dal mero recesso dalla società partecipata. 2. - La società Livenza Tagliamento Acque s.p.a. ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo o, in subordine, del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche in unico grado di legittimità. Il comune di Fiume Veneto e le altre parti, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non hanno svolto attività difensiva. Il Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che sia dichiarata la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche in unico grado di legittimità.
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