TAR Trieste, sez. I, sentenza 2017-12-12, n. 201700375
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Testo completo
Pubblicato il 12/12/2017
N. 00375/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00292/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2017, proposto da:
C G, P G e S C, tutte rappresentate e difese dagli avvocati F P e A M, con domicilio eletto presso il loro studio in Trieste, via Cesare Beccaria, 3;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale del FVG - Ambito Territoriale per la Provincia di Pordenone, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pordenone in funzione di Giudice del Lavoro n. 24/2017 del 09/02/2017 - 13/03/2017
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che le signore C G, P G e S C hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pordenone in funzione di Giudice del Lavoro n. 24/2017 del 09/02/2017 - 13/03/2017 (vedi attestazione Cancelleria), il cui dispositivo dd. 09/02/2017 è stato munito della formula esecutiva in data 21/02/2017 e con essa notificato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 25/02/2017 all’indirizzo di posta elettronica estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC);
Considerato, ai fini che qui vengono in rilievo, che il Tribunale di Pordenone, dopo aver accertato e dichiarato l’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati dal Ministero intimato con le predette, ha condannato il Ministero medesimo a corrispondere a ciascuna ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria, 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto corrisposta, nonché a rifondere alle medesime le spese di lite equitativamente liquidate in € 5.000,00, oltre accessori;
Considerato che le ricorrenti lamentano che il Ministero intimato ha, sino ad oggi, disatteso il disposto giudiziale e chiedono, pertanto, di ottenere l'adempimento dell'obbligo del medesimo di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
Considerato che il Ministero, seppur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio;
Considerato che la causa è stata chiamata all’udienza camerale del 5 dicembre 2017 e, poi, trattenuta in decisione;
Considerato che il giudizio va definito con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 114, comma 3, c.p.a.;
Ritenuta, in via preliminare, l’ammissibilità dell’azione proposta, atteso che le ricorrenti in data 25 febbraio 2017 hanno notificato all’Amministrazione intimata presso la sua sede legale il dispositivo della sentenza di cui chiedono l’esecuzione, munito di formula esecutiva, e in data 3 ottobre 2017 notificato alla medesima il presente ricorso per ottemperanza presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, soddisfacendo puntualmente i presupposti di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 (“Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”);
Ritenuto, invero, che tale disposizione, disciplinando sotto il profilo sostanziale i procedimenti di pagamento di denaro da parte delle pubbliche amministrazioni e costituendo, quindi, norma di contabilità pubblica, è da ritenersi operante anche in relazione all’esazione attuata mediante il giudizio di ottemperanza, essendo evidente che tale giudizio persegue la medesima finalità perseguita con l’esecuzione forzata ( ex multis Tar Toscana, I, 11 luglio 2013 n. 1166;Tar Lazio, Roma, I, 10 giugno 2013 n. 5789;Tar Campania, Napoli, IV, 6 febbraio 2013 n. 729);
Ritenuta la fondatezza del ricorso per ottemperanza proposto dalle ricorrenti, atteso che il Ministero intimato non ha, ad oggi, provveduto a dare attuazione alla sentenza in questione;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda proposta e di fissare al Ministero intimato il termine di 15 giorni, decorrente dalla comunicazione a mezzo pec ovvero, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per ottemperare alla sentenza del Tribunale di Pordenone in funzione di Giudice del Lavoro n. 24/2017 del 09/02/2017 - 13/03/2017, passata in giudicato, ovvero per provvedere al pagamento e rimborso alle ricorrenti delle somme dianzi indicate, anche, occorrendo, mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996;
Ritenuto che, decorso infruttuosamente il termine dianzi indicato, dovrà provvedere, senza ulteriore indugio e comunque non oltre il termine di ulteriori 30 giorni, il commissario ad acta , che, già in questa sede, si nomina ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. nella persona del direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste o suo delegato, con autorizzazione a presentare la richiesta di liquidazione del compenso al termine dell’esecuzione dell’incarico;
Ritenuto che le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e vanno liquidate nella misura liquidata in dispositivo. Va dato, inoltre, atto che alle ricorrenti compete il rimborso del contributo unificato nei sensi, termini e nella misura di legge;