Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/09/2023, n. 25633

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In tema di aiuti di stato, il giudicato che riconosca il diritto all'agevolazione in contrasto con l'ordinamento UE è cedevole rispetto alla decisione con cui la Commissione accerti siffatto contrasto, sia quando antecedente sia quando successivo ad essa, in quanto, nell'una come nell'altra ipotesi, emesso in violazione della disciplina, cogente per gli ordinamenti interni degli Stati membri, che attribuisce all'esclusiva competenza della Commissione la valutazione circa la compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti; siffatta cedevolezza, tuttavia, non si esplica nel senso di una non consentita modificazione od eliminazione del giudicato come titolo di per sé esistente, ma si estrinseca soltanto sul piano dell'inidoneità di esso a produrre effetti, alla stregua del diritto unionale, cosicché eventuali questioni riguardanti quest'ultimo profilo, con particolare riguardo al recupero dell'agevolazione illegittima, possono essere discusse soltanto in sede di ottemperanza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/09/2023, n. 25633
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25633
Data del deposito : 1 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 33479/2018 Numero sezionale 862/2023 Numero di raccolta generale 25633/2023 Data pubblicazione 01/09/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *TRIBUTI ERNESTINO LUIGI Presidente REGIONALI BRUSCHETTA Ud.05/07/2023 PU GIOVANNI LA ROCCA Consigliere LUNELLA CARADONNA Consigliere FRANCESCO FEDERICI Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 33479-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende “ope legis”

- ricorrente -

CONTRO

NUOVA INVINCIBILE S.R.L., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in ROMA, VIACASETTA MATTEI 239, presso lo studio dell'avvocato SERGIO TROPEA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNA FONDACARO, DANIELE BELLONE;

- controricorrente -

Numero registro generale 33479/2018 Numero sezionale 862/2023 avverso la sentenza n. 4031/5/2017 della COMMISSIONE Numero di raccolta generale 25633/2023 TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA-SEZIONE DISTACCATA di Data pubblicazione 01/09/2023 CATANIA, depositata il 16/10/2017;
udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 5 luglio 2023 dal Consigliere Relatore Dott. Andrea Antonio Salemme.

FATTI DI CAUSA

1. NUOVA INVINCIBILE SRL ha impugnato il silenzio-rifiuto avverso l'istanza di rimborso delle imposte versate negli anni 1990, 1991, 1992. 2. La CTP di Catania ha rigettato il ricorso e la CTR della Sicilia ha accolto l'appello della contribuente, la cui sentenza è stata annullata dalla Sez. 5 della Corte di cassazione con sentenza n. 25278 deliberata il 25/11/2015 e depositata il 16/12/2015. 2.1. La S.C., a seguito della rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea della questione riguardante la compatibilità con la normativa unionale della disciplina interna in tema di agevolazioni riconosciute ai soggetti colpiti dal sisma in Sicilia orientale del 13-16 dicembre 1990, ha accolto, solo relativamente all'IVA, il ricorso dell'Ufficio, ritenendo che il diritto al rimborso del 90% delle imposte versate nel triennio in oggetto contrastasse con il principio di neutralità fiscale.

2.2. Stante quanto si legge nella sentenza in epigrafe, “con [l']atto di riassunzione del giudizio […], e con la successiva memoria illustrativa, la società VA NC […] ha chiesto il riconoscimento del diritto al rimborso nella misura del 90% delle imposte dirette versate nel triennio 1990-1992, con esclusione – dunque – dei soli versamenti per le imposte indirette. Nella costituzione in giudizio […], l'Amministrazione finanziaria ha dedotto la sussistenza di una causa ostativa all'applicazione delle agevolazioni fiscali in favore di soggetti esercenti attività economiche d'impresa o di lavoro autonomo, per l'incompatibilità 2 di 21 Numero registro generale 33479/2018 Numero sezionale 862/2023 Numero di raccolta generale 25633/2023 della normativa nazionale con la disciplina comunitaria sulla libera Data pubblicazione 01/09/2023 concorrenza e sugli aiuti di Stato, accertata con la decisione della Commissione europea C(2012)-7128, ed ha pertanto concluso per il rigetto della richiesta di rimborso anche per le imposte dirette versate dalla società contribuente del triennio 1990-1992”.

2.3. Indi, con detta sentenza, la CTR della Sicilia-Sezione distaccata di Catania così decideva: […] [P]ronunziando nel giudizio di rinvio, accoglie il ricorso dell'Amministrazione finanziaria per la parte attinente l'IVA, e riconosce il diritto della società “VA NC srl” al rimborso del 90% delle imposte versate per il triennio 1990-1992 a titolo diverso dall'IVA.

2.4. La CTR rilevava che - pur avendo la Commissione europea valutato le agevolazioni in contrasto con l'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE - dovesse nella specie prevalere il giudicato ormai formatosi a seguito della suddetta sentenza della S.C. sui tributi diversi dall'IVA.

2.4.1. La CTR, in particolare, scriveva: […] [I]l Collegio osserva che l'effetto cassatorio e devolutivo è stato limitato e circoscritto dallo stesso Giudice di legittimità alla 'parte attinente all'IVA', poiché sulla parte non attinente all'IVA il ricorso per cassazione è stato rigettato, e su tale rigetto si è formato il giudicato (art. 2909 cod. civ.). Nonostante la formazione del giudicato sul diritto alla restituzione delle imposte versate dalla società contribuente a titolo diverso dall'IVA, in riferimento all'applicazione dell'agevolazione fiscale nei confronti dei soggetti d'impresa, l'Amministrazione finanziaria ha eccepito - nel giudizio di rinvio - la carenza dei presupposti e dei requisiti di compatibilità del beneficio con l'ordinamento comunitario. Infatti, la Commissione europea […] ha accertato che le misure relative alle agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità 3 di 21 Numero registro generale 33479/2018 Numero sezionale 862/2023 Numero di raccolta generale 25633/2023 naturali, tra queste compres[i] i benefici per il terremoto del 1990 Data pubblicazione 01/09/2023 in Sicilia orientale […,] non sono conformi ai principi del TFUE. Tuttavia, nonostante la sussistenza di elementi univoci e concordanti sulla riconducibilità del beneficio richiesto alla produzione di un reddito d'impresa, il Collegio rileva che la formazione del giudicato nazionale (art. 2909 cod. civ.) non è - nella specie - sindacabile con interpretazioni ispirate alla prevalenza del diritto comunitario. Infatti, il principio della 'cedevolezza relativa' del giudicato nazionale in favore del diritto comunitario […] è stato affermato dalla Corte di giustizia europea solo ed esclusivamente per il caso di sopravvenienza di una disciplina comunitaria contrastante con un giudicato nazionale preesistente (cd. giudicato esterno su casi simili) e per il caso di esecuzione di decisione confliggente con i principi comunitari […]. Nessuno dei casi appena evidenziati è riscontrabile nella fattispecie in esame, la quale è - viceversa - qualificata da un elemento distintivo contrapposto, poiché la sentenza della Cassazione tributaria n. 25278/15 cit., depositata il 16/12/2015, è successiva alla decisione della Commissione europea adottata il 14/08/2015 […].

3. Proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate affidato a tre motivi, resistendo la contribuente con controricorso.

4. A seguito di ordinanza interlocutoria n. 3003 emessa dalla Sez.

6-5 ad esito dell'udienza camerale del 15/01/2020, la causa era rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

5. Il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giuseppe Locatelli, giusta requisitoria scritta – a valere altresì come memoria - addì 11 giugno 2023, concludeva per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

6. All'odierna pubblica udienza, udita la relazione di causa, il Sost. Proc. Gen. reitera le conclusioni di cui alla requisitoria scritta, 4 di 21 Numero registro generale 33479/2018 Numero sezionale 862/2023 instando, altresì, affinché la causa sia deciso nel merito, con rigetto Numero di raccolta generale 25633/2023 del ricorso introduttivo del giudizio. La difesa erariale conclude per Data pubblicazione 01/09/2023 l'accoglimento del ricorso. Nessuno è presente per la contribuente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 21 D.Lgs. n. 546 del 1992. 1.1. La sentenza impugnata è affetta da nullità per non avere la CTR dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio stante la mancanza nell'istanza di rimborso dell'indicazione del “quantum” richiesto e della connessa prova di aver versato la somma corrispondente.

2. Il motivo è inammissibile. Esso incorre in difetto di precisione a misura che non riproduce l'istanza di rimborso né allega e comprova di aver eccepito l'inammissibilità della stessa, per le ragioni tutt'ora evocate, già dal primo grado di giudizio.

3. I successivi due motivi, per comunanza di censure, possono essere enunciati e trattati congiuntamente.

3.1. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909 cod. civ., dell'art. 324 cod. proc. civ., dell'art. 9, comma 17, l. n. 289 del 1992, dell'art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, della VI Direttiva (n. 77/388/CEE) come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, degli artt. 107 e 108 TFUE e della decisione della Commissione europea n. C(2015), 5549 final del 14/08/2015. 3.1.1. La S.C. aveva disposto il rigetto del ricorso per cassazione dell'Ufficio unicamente per la parte non attinente all'IVA;
per la parte attinente alle imposte dirette, la CTR ha ritenuto che, sul rigetto del ricorso espresso dalla S.C., si fosse formato il giudicato. A parere della CTR, troverebbe applicazione il 5 di 21 Numero registro generale 33479/2018 Numero sezionale 862/2023 principio della cedevolezza del giudicato nazionale solo nell'“ipotesi Numero di raccolta generale 25633/2023 di sopravvenienza di una disciplina comunitaria contrastante con un Data pubblicazione 01/09/2023 giudicato nazionale preesistente”. Invece, “il giudice nazionale, in linea di principio, deve contribuire, nell'interpretazione del diritto interno, all'attuazione del diritto comunitario ed è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione interna ad esso contraria. Il richiamo operato dai giudici di rinvio all'art. 2909 c.c. è assolutamente privo di logica, atteso che il diritto comunitario osta all'applicazione di una disposizione nazionale, quale l'art. 2909 c.c., che sancisce l'autorità di cosa giudicata, qualora tale disposizione impedisca il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il

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