Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/10/2019, n. 25100
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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 405-2018 proposto da: M R, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell'avvocato G P, che lo rappresenta e difende;- ricorrente -contro SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E TARANTO, in persona del Soprintendente pro tempore, M PR I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- con troricorrenti - avverso la sentenza n. 2342/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 17/05/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2019 dal Consigliere GIACINTO BOGNI;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;uditi gli avvocati G P e G S per l'Avvocatura Generale dello Stato. RILEVATO CHE 1. Il sig. R M è proprietario di un terreno, con sovrastante fabbricato abitativo, sulla litoranea Leuca - Otranto e ha presentato due istanze di condono edilizio rispettivamente ex legge n. 47/1985 (relativamente all'originaria costruzione consistente in due piccoli Ric. 2018 n. 00405 sez. SU - ud. 16-04-2019 -2- appartamenti) e ex legge n. 724/1994 (relativamente all'intervento di accorpamento dei due appartamenti in unica abitazione). 2. La competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici ha espresso parere negativo con nota n. 5331 del 23.3.2011 rilevando la contrarietà delle opere alle N.T.A. del P.U.T.T. della Regione Puglia e all'art. 51 lett. f) della legge regionale Puglia n. 56/1980. 3. Il sig. M ha proposto ricorso al T.A.R. che con sentenza n. 2001/2011 ha annullato il parere della Soprintendenza rilevando che il contrasto con le N.T.A. rilevato dalla Soprintendenza si basava su una erronea qualificazione dell'area non rientrante nella categorie delle coste e aree litoranee di cui all'art. 3/7 del P.U.T.T. Mentre il prospettato contrasto con il citato art. 51 lett. f) è insussistente in quanto si verte in tema di vincolo di inedificabilità assoluto ma temporaneo. 4. Ha proposto appello al Consiglio di Stato l'Amministrazione contestando entrambi gli assunti rilevati dal T.A.R. 5. Si è costituito il sig. M che ha eccepito la improcedibilità dell'appello rilevando che medio tempore e a seguito dell'annullamento del parere della Soprintendenza da parte del T.A.R. il Comune di Gagliano del Capo ha accolto le istanze di condono rilasciando !e concessioni in sanatoria e l'agibilità dei fabbricati con provvedimenti non impugnati dal Ministero. Ric. 2018 n. 00405 sez. SU - ud. 16-04-2019 -3- 6. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2342 del 17 .5.2017, ha respinto preliminarmente l'eccezione di improcedibilità rilevando l'impossibilità di attribuire ai provvedimenti del Comune, di accoglimento delle istanze di condono, alcuna efficacia preclusiva della decisione di merito sulla impugnazione del parere della Soprintendenza in quanto tali provvedimenti "stanno o cadono" automaticamente insieme alla sentenza impugnata emessa in primo grado dal T.A.R. perché le concessioni rilasciate dal Comune dipendono proprio dall'avvenuto annullamento da parte del T.A.R. del necessario parere della Soprintendenza. Nel merito il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'attribuzione al vincolo di inedificabilità, pacificamente esistente sul terreno de quo, del carattere della temporaneità e quindi della sua irrilevanza ai fini del condono edilizio si basa su una interpretazione normativa (art. 39 c. 20 L. 724/1994) contrastante con quella univocamente recepita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenze n. 2509/2015, 5725/2006, 1914/1999). Infatti la liceità di un insediamento edilizio e la possibilità di condonarlo se abusivo devono essere verificate con esclusivo riferimento alla normativa urbanistica vigente all'epoca della sua realizzazione e non ai possibili contenuti della normativa futura mentre la norma invocata dal T.A.R. (art. 39 c. 20 citato) non smentisce la regola generale per cui un vincolo temporaneo di inedificabilità comporta normalmente l'assoluta insanabilità dell'abuso. Il Consiglio di Stato ha pertanto accolto l'appello Ric. 2018 n. 00405 sez. SU - ud. 16-04-2019 -4- e respinto il ricorso proposto in primo grado dal sig. M. Nella motivazione il Consiglio di Stato ha anche chiarito che per effetto di tale pronuncia rivive l'atto impugnato (parere della Soprintendenza) e quindi, come è stato argomentato per respingere l'eccezione di improcedibilità, saranno travolti gli atti dell'amministrazione comunale adottati in dipendenza dell'annullamento del parere della Soprintendenza, in forza dell'effetto espansivo esterno della riforma di cui all'art. 336 c.p.c., norma di principio applicabile pacificamente anche al processo amministrativo (CdS sez. IV 5.8.2005 n. 4165).
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