Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2023, n. 03279

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2023, n. 03279
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03279
Data del deposito : 2 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.21553/2020 R.G. proposto da : H AAJID, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI, 8, presso lo studio dell’avvocato F SRE (FCHSVT71P30I199M) rappresentato e difeso dall'avvocato V D (VLRDNL67P05A271J)per procura allegata al ricorso -ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeope legis -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 58/2020depositata il 22/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2022 dal Consigliere dott.ssa C P;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. L D R, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n.58/2020 pubblicata il 22-01-2020 la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello proposto da H A, cittadino del Marocco, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto il riconoscimento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, negato con provvedimento del 30.6.2017 dalla Questura di Macerata. Il giudice d’appello ha rilevato che, avendo il Comune di Recanati, con provvedimento del 4.7.2016, dichiarato il fratello del ricorrente, H R, cittadino italiano, decaduto dall’assegnazione dell’alloggio popolare sito in Campo dei Fiori, non poteva ritenersi integrato in capo al ricorrente il requisito del possesso dell’alloggio legittimante il rinnovo del permesso di soggiorno, a nulla rilevando che di fatto la famiglia aveva continuato a risiedere, evidentemente in modo abusivo, nell’unità abitativa di edilizia popolare 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Con ordinanza interlocutoria n.11778/2022 della Sesta Sezione civile di questa Corte la causa è stata rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

4. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica è stato applicato lo speciale rito «cartolare» previsto dall’art.23, comma 8 bis, del d.l. 137 del 28-10-2020, convertito con modificazioni dalla legge 18-12-2020 n.176 e prorogato a tutto il 2022 dal d.l. 30-12-2021 n.228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022,n. 15. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso sono così rubricati: « I. Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c.: Violazione o falsa applicazione degli art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari) e 22, comma 3, (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286);II.Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5 c.p.c.: Omesso esame e valutazione della circostanza che l’E.r.a.p. Marche richiede il pagamento del canone di locazione al fratello del ricorrente;
III. Nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c.: Violazione dell’art.112 c.p.c. –Omessa pronuncia sui motivi di appello indicati nell’atto di citazione di appello ai numeri 2, 3, 4, 5 in parte qua e 6;
IV.Nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c.: Violazione dell’art. 132 c.p.c. per illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di Appello di Ancona motiva in ordine alla violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990». Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 30 e 22 d.lgs. n. 286/1998, sul rilievo che la prima norma non indica l’alloggio come requisito necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, mentre la seconda norma è del tutto estranea alla fattispecie di cui è causa, concernendo la documentazione che deve produrre il datore di lavoro ove non abbia diretta conoscenza dello straniero residente all’estero;
il ricorrente rileva, altresì, di poter reperire, insieme al fratello convivente , altra abitazione , nell’ipotesi in cui l’Istituto Autonomo delle Case Popolari dovesse interrompere il rapporto di locazione avente ad oggetto l’alloggio all’attualità occupato da entrambi. Con il secondo motivo denuncia l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’Appello considerato che l’ente locatore, in quattro anni , non aveva mai dato esecuzione al provvedimento di revoca dell’assegnazione dell’alloggio ed aveva continua t o a richiedere al fratello del ricorrente il pagamento dei canoni di locazione. Con il terzo motivo denuncia la violazionedell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sui motivi di appello, indicati nell’atto di citazione in appello ai numeri 2,3, 4, 5 e,in parte qua, 6. Con il quarto motivo denuncia la violazione deg li artt. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ. per illogicità della motivazione, nella parte cui la Corte di Appello ha ritenuto insussistente la dedotta violazione degli artt. 10 e 10 bis della L. 214/1990. 2. Il primo motivo è fondato.
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