Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 27/04/2023, n. 11132
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10957/2017proposto da: CREA, già CRA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliatoper legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12;-ricorrente- contro Raffaele D’Amore, A F, R N, L d G e F A, rappresentati e difesi dagli Avv.ti P S R e R S ed elettivamente domiciliat i presso di loro in Roma, viale Mazzini n. 11;-controricorrenti- nonché A L;-intimato - avverso la SENTENZA della Corte d’appello diRoma n. 5069 /2016 , pubblicata il 28 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6/04/2023 dal Consigliere D C. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti att i di citazione Raffaele D’Amore, A F, A L, L d G, F A ed A L hanno proposto opposizione davanti al Tribunale di Roma contro le ingiunzioni di cui all’art. 2 r.d. n. 639 del 1910 emesse dal Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA), concernenti il pagamento delle diverse somme indicate nei rispettivi atti perché indebitamente percepite a titolo di indennità di anzianità, al netto delle ritenute di legge. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, riuniti i procedimenti, con sentenza n. 12616/2012, ha rigettato le opposizioni. Raffaele D’Amore, A F, A L, L d G, F Aed A L hanno proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5069/2016, ha accolto. Il CRA, oggi divenuto CREA, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Raffaele D’Amore, A F, R N (quale erede di A L), L d G e F A si sono difesi con controricorso. A L non ha svolto difese. Il CREA ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Preliminarmente, si osserva che Raffaele D’Amore, A F, A L, L d G, F A ed A L sono dei dipendenti degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero delle Politiche agricole e forestali i quali, il 1° ottobre 2004, sono stati trasferiti alle dipendenze del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, noto anche come CRA, ora CREA. Il CREA sostiene che, nella quantificazione delle prestazioni spettanti a Raffaele D’Amore, A F, A L, L d G, F A ed A L al momento della cessazione del rapporto di lavoro il periodo anteriore al 1° ottobre 2004 e quello successivo a tale data dovessero essere distinti. Ne sarebbe conseguito che, per il primo periodo, il sistema di calcolo da applicare per la determinazione dell’indennità di anzianità spettante aRaffaele D’Amore, A F, A L, L d G, F A ed A Lavrebbe dovuto essere quello previsto dal d.P.R. n. 1032 del 1973 per i dipendenti statali. In ordine al secondo, invece, avrebbe dovuto trovare ingresso l’art. 13 della legge n. 70 del 1975, introdotto per i lavoratori degli enti pubblici economici. In concreto, però, la menzionata indennità dovuta a Raffaele D’Amore, A F, A L, L d G, F A ed A L è stata liquidata considerando i l solo disposto dell’art. 13 della legge n. 70 del 1975, come se essi fossero sempre stati dipendenti del CREA. Ne è derivato che essi hanno percepito un importo più alto di quello al quale avrebbero avuto diritto se si fosse tenuto conto, per l’epoca anteriore al 1° ottobre 2004, della normativa ex d.P.R. n. 1032 del 1973. Per queste ragioni, parte ricorrente ha ingiunto aRaffaele D’Amore, A F, A L, L d G, F A ed A Ldi restituire ciò che avevano ricevuto in eccesso rispetto alla somma che il CREA riteneva a loro spettante. 2) Con il primo e d il secondo motivo , che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione,il CREA lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge n. 70 del 1975, dell’art. 9 del d.lgs. n. 454 del 1999,degli artt. 3 e 38 d.P.R. n. 1032 del 1973 della legge n. 544 del 1988 e del d.P.R. n. 104 del 1993. L’ente ricorrente ha evidenziato, in primo luogo, la conformità della propria condotta ai pareri resi dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Agenzia delle Entrataintervenuti in materia, avendo errato la corte territoriale nel ritenere applicabile ai ricorrenti le norme dell’amministrazione di provenienza per il calcolo dell’indennità di buonuscita e quelle della P.A. di destinazione quanto all’indennità di anzianità. Ha censurato, quindi,la sentenza impugnata per avere utilizzato, in un’ ipotesi di mobilità ex lege,principi affermati con riferimento alla mobilità volontaria del personale in esubero, rilevando che,nella specie, il transito del lavoratore al CRA era avvenuto ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 454 del 1999 e non della legge n. 554del 1988 e del d.P.R. n. 104 del 1993. Ha pure aggiunto che la materia della mobilità del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni era stata successivamente disciplinata dall’art. 35 del d.lgs. n. 29del 1993 e che il d.P.C.M attuativo - il n. 716 del 16 settembre 1994 -aveva sancito la applicabilità della normativa previgente solo per i trasferimenti attuati fino a 28 febbraio 1995. Ha precisato, poi,che dall’anno 1998 la disciplina dei processi di mobilità era quella recepita dagli artt. 31 ss. del d.lgs. n. 165 del 2001 (art . 43 d . l gs. n. 80 del 1998 ed art.72 d.lgs. n. 165del 2001, prevedenti la abrogazione del d.P.C.M. n. 716del 1994), che non prevedeva la tutela riconosciuta dalla corte territoriale. Le doglianze sono infondate. La vicenda di causa è disciplinata dal d.lgs. n. 454 del 1999 (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’art.11 della legge n. 59 del 1997) che, all’art.1, ha istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, ente nazionale di ricerca e sperimentazione con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole, con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale. Ai sensi dell’art. 9, comma 3 , del d.lgs. citato , a decorrere dalla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti di organizzazione del CRA (previsti dal precedente art. 7) è stato soppresso il ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero delle Politiche agricole e forestali (di cui all’art.51 del d.P.R. n. 1318 del 1967) ed il personale è stato trasfe rito nel ruolo organico del CRA, “mantenendo l’anzianità di servizio maturata e il profilo e livello acquisiti”. La disciplina legislativa de qua è chiara nel configurare la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento della anzianità di servizio. La pretesa dell’amministrazione ricorrente di separare, ai fini del trattamento di fine servizio, il periodo di lavoro svolto presso il Ministero delle Politiche agricole e forestali da quello successivo alle dipendenze del CRA (poi CREA) - liquidando per il primo l’indennità di buonuscita e per il secondo l’indennità di anzianità- è in contrasto , quindi, sia con l’unicità del rapporto di lavoro in esame sia con il riconoscimento,presso l’ente di destinazione, della pregressa anzianità maturata alle dipendenze del Ministero. In particolare, il riconoscimento dell’anzianità di servizio, in mancanza di qualunque diversa disposizione, non può che valere anche per il calcolo della indennità di cui all’art.13 legge n. 70 del 1 975. Sono prive di decisività, allora, le critiche concernenti il richiamo, compiuto nella sentenza impugnata a scopo meramente rafforzativo della motivazione , alla disciplina dei processi di mobilità di cui all’art.6 legge n. 554 del 1988 e ad altre ipotesi di mobilità diverse da quella per cui è causa, nonché quelle riguardanti i pareri resi da altre amministrazioni. Deve trovare applicazione, pertanto, il principio per cui il rapporto di lavoro del personale trasferito, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 454 del 1999, alle dipendenze del CRA (Consigliodi ricerca e sperimentazione agricoltura), a seguito della soppressione del ruolo del personale degli istituti diricerca e sperimentazione agraria del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, è unico, avendo la disciplina legislativa configurato la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento della anzianità di servizio;ne consegue che anche il trattamento di fine servizio va liquidato unitariamenteex art. 13 della legge n. 70 del 1975, senza frazionare il periodo di lavoro svolto presso il Ministero, per il quale liquidare l’indennità di buonuscita, da quello successivo alle dipendenze del CRA, per il quale liquidare l’indennità di anzianità (Cass., Sez. L, n. 26935 del 13 settembre 2022;Cass., Sez. L, n. 26687 del 9 settembre 2022). 2)Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivoin favore dei controricorrenti, mentre nessuna statuizione sul punto deve essere emessa quanto alla posizione di A L, rimasto intimato. Si dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo di parte ricorrentedi corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato,se dovuto.
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