Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2020, n. 7012
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In tema di sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato, costituisce motivo di ricorso attinente alla giurisdizione quello con il quale si denunzia che il Consiglio di Stato, nell'ambito del giudizio proposto ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera z-sexies, del d.lgs. n. 104 del 2010, abbia esercitato i poteri inerenti alla giurisdizione esclusiva al di fuori dei casi in cui la legge lo consente, per avere invaso la sfera dei poteri riservati alla esclusiva competenza della Commissione europea, quale organo di merito gestorio dell'Unione. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto insussistente l'eccesso di potere giurisdizionale nella decisione del Consiglio di Stato che ha qualificato un finanziamento pubblico disposto dal Ministero dell'Istruzione come aiuto di Stato, in quanto tale assoggettato al procedimento ex art. 108 TFUE, senza tuttavia valutarne il presupposto della compatibilità con il mercato interno, apprezzamento riservato in via esclusiva alla Commissione europea, il cui potere è rimasto pertanto inalterato).
Sul provvedimento
Testo completo
N° 7012-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.
CONTRO
PIETRO CURZIO - Primo Presidente f.f. - DECISIONI DI GIUDICI Presidente di Sezione - SPECIALI FELICE MANNA Ud. 25/02/2020 - ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - PU R.G.N. 1558/2019 Consigliere - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO Con7012 Rep. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - LUCIO NAPOLITANO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI Consigliere - CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - - Rel. Consigliere - LOREDANA NAZZICONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1558-2019 proposto da: CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CATRICALA', che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D L e G M;
h 135 20 ricorrente -
contro
BE SMART S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, FORO TRAIANO 1/A, presso lo STUDIO LEGALE SATTA ROMANO & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati FILIPPO SATTA, GIAN MICHELE ROBERTI, ANNA ROMANO ed I PREGO;
- controricorrente -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 6009/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 22/10/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2020 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso in via preliminare per l'inammissibilità del ricorso incidentale;
rigetto del ricorso principale;
uditi gli avvocati Antonio Catricalà, Giorgio Mazzone, Angelo Venturini per l'Avvocatura Generale dello Stato, Anna Romano e Gian Michele Roberti.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 22 ottobre 2018, n. 6009, il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli, principale ed incidentale, proposti avverso la decisione del T.a.r. del Lazio n. 2922 del 2017, che aveva annullato il decreto ministeriale n. 335 dell'8 giugno 2015 ed ordinato al Miur la Ric. 2019 n. 01558 sez. SU - ud. 25-02-2020 -2- M sospensione del pagamento al Consorzio interuniversitario Cineca del contributo di € 18.700.000. Il Consiglio di Stato ha stabilito, per quanto ancora rileva, che, venendo in considerazione il rispetto dell'obbligo degli Stati membri di preventiva notificazione dei progetti di aiuto e di differimento dell'esecuzione sino a quando la Commissione europea si sia pronunciata sulla compatibilità con il mercato unico, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera z-sexies, c.p.a., senza sospetto di sostituzione sostanziale nei compiti della Commissione stessa. Nel merito, ha confermato la valutazione del giudice di primo grado circa la configurabilità come aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107, par. 1, Tfue, del finanziamento pubblico disposto dal Miur in favore del Cineca a copertura dei costi di funzionamento dei servizi informatici. Ciò ha concluso, dopo avere valutato la sussistenza degli elementi propri della misura agevolativa, concernenti l'individuazione di un'impresa sul mercato, atteso il suo "carattere economico", il conferimento di un "vantaggio economico" per l'impresa beneficiaria e la "selettività" della misura, che favorisce alcune imprese produzioni. Ha, quindi, reputato superfluo l'interpello della Corte di Giustizia con lo strumento del rinvio pregiudiziale. Avverso questa sentenza propone ricorso il CINECA, sulla base di un motivo, cui resiste con controricorso la Be Smart s.r.l. Ha proposto controricorso e ricorso incidentale il Miur, per un motivo. Il CINECA e la Be Smart s.r.l. hanno depositato le memorie, il primo insistendo nel ricorso o, in subordine, chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere in relazione alla ordinanza pronunciata dal Consiglio di Stato n. 1426/2019. Ric. 2019 n. 01558 sez. SU - ud. 25-02-2020 -3- M RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Il ricorso principale. L'unico motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 108, paragrafo 3, Tfue e 133, comma 1, lettera z-sexies, c.p.a., con eccesso di potere giurisdizionale, per avere la sentenza statuito - come palesa, in particolare, la valutazione del preteso "indebito vantaggio economico" - anche sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno, qualificando il finanziamento dei servizi informatici come aiuto non ammesso, ai sensi del par. 1 dell'art. 107 del Trattato, in ragione della mancata notifica di cui al par. 3 dell'art. 108: si tratta, al contrario, di un potere che la legge non attribuisce al giudice amministrativo, essendo la valutazione di compatibilità dell'aiuto riservata, come contraddittoriamente enuncia la stessa sentenza impugnata, alla Commissione europea, che è stata peraltro già investita della questione dalla stessa Be Smart s.r.l. sin dal 15 febbraio 2014. In tal modo, il giudice amministrativo non si è limitato ad esercitare poteri provvisori in attesa del pronunciamento della Commissione, né a sancire l'obbligo di notifica alla stessa, ma ha operato la valutazione sulla compatibilità dell'aiuto, così travalicando i limiti della propria giurisdizione. - Il ricorso incidentale del Miur. Il Miur propone ricorso 1.2. incidentale, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 108, paragrafo 3, Tfue e 133, comma 1, lettera z-sexies, c.p.a., ai sensi dell'art. 111 Cost., con eccesso di potere giurisdizionale, per avere con capo autonomo la sentenza qualificato tutti i finanziamenti pubblici annualmente disposti come aiuti di Stato, con statuizione che viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 34 c.p.c. e 112 c.p.c., finendo, quindi, per configurare una ipotesi di giudicato conformativo rispetto a tutti i contributi di tutti gli anni (per i quali pendono, invece, distinti giudizi amministrativi), limitante in Ric. 2019 n. 01558 sez. SU - ud. 25-02-2020 -4- modo illegittimo l'attività dell'amministrazione, oltre a ledere esclusiva specifica competenza della Commissione europea al riguardo.
1.3. La questione posta dal ricorso principale. Il ricorso pone la - questione se integri violazione dei limiti esterni della giurisdizione, ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost., 362 c.p.c. e 110 cod. proc. amm., per difetto di potere giurisdizionale in capo al Consiglio di Stato, l'avere esso deciso la qualificazione di un atto come aiuto di Stato soggetto a notifica, in quanto ritenuto presentare i presupposti della misura agevolativa ex art. 107 Tfue, laddove tale competenza è riservata dai Trattati alla Commissione europea. Al quesito deve darsi, nel caso di specie, risposta negativa, non senza la previa ricostruzione dei rapporti all'interno dell'Unione in detta materia, nonché dell'ambito del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. -2. Gli artt. 107 e 108 Tfue. L'art. 107, par. 1, Tfue dichiara incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma e che, favorendo talune imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Il paragrafo 2 indica specificamente le tipologie e le condizioni per le quali alcuni aiuti sono, invece, considerati dal Trattato compatibili con il mercato interno, mentre il paragrafo 3 estende tale eventuale compatibilità ad altre tipologie di aiuti, delle quali del pari definisce le particolari condizioni di ammissibilità, terminando il comma con una previsione residuale concernente «altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione». Si tratta di un giudizio complesso, sia quanto alla fattispecie di aiuto, sia quanto alle eccezioni. Ric. 2019 n. 01558 sez. SU - ud. 25-02-2020 -5- n Di conseguenza, l'art. 108, par. 1, Tfue affida alla Commissione «l'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti» degli Stati (cd. aiuti esistenti). Il paragrafo 3, logicamente da preporre al secondo, afferma che alla Commissione «sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti» (cd. aiuti nuovi) e che essa se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno... inizia senza indugio la procedura prevista». Alla stregua di tale procedura, contemplata al paragrafo 2, la Commissione: a) intima agli interessati di presentare le loro osservazioni;
b) verifica se l'aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, sia incompatibile con il mercato interno o sia attuato in modo abusivo;
c) decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato;
d) in caso di inottemperanza, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea;
e) la procedura è sospesa quando, a richiesta di uno Stato membro, il Consiglio all'unanimità decida, in presenza di circostanze eccezionali, che un aiuto è compatibile con il mercato interno. Al paragrafo 3, pertanto, si prevede ancora che «Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale». -La competenza della Commissione europea in materia di aiuti 3. di Stato. La competenza esclusiva a valutare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno appartiene indiscutibilmente alla Commissione. Si tratta di accertare se l'aiuto attribuisca un vantaggio ad alcune imprese e se produca effetti distorsivi sul regime di concorrenza. Infatti, secondo l'art. 107 Tfue, gli aiuti potrebbero produrre effetti positivi rispetto al soddisfacimento di altri interessi, espressione di Ric. 2019 n. 01558 sez. SU - ud. 25-02-2020 -6- In valori tutelati dall'ordinamento europeo, il quale, se tutela la