Cass. civ., SS.UU., ordinanza 31/07/2018, n. 20347
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Testo completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9795-2017 proposto da: FASTWEB S.P.A., società a socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR
17, presso lo studio dell'avvocato L T, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R R;
- ricorrente -
•
contro
TISCALI ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
CALCINI
1 presso Io STUDIO LEGALE VILLATA, DEGLI ESPOSTI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati R V, A D E e BNEDETTO GIOVANNI CARBONE;
CONSIP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA BORGHESE
3, presso lo studio dell'avvocato A G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C M;
VODAFONE ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VITTORIA COLONNA
32, presso lo studio dell'avvocato G L P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati F C e R R;
- controricorrenti -
nonchè
contro
TELECOM ITALIA S.P.A.;
- intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1573/2017 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2018 dal Consigliere UMBRTO BRRINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUIGI SALVATO, il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario. Rilevato che la società Fastweb s.p.a. ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione con riferimento al giudizio promosso dalla società Vodafone Italia s.p.a. davanti al TAR per il Lazio (R.G. n. 1573/2017, in cui sono stati presentati anche motivi aggiunti) nei confronti delle società Consip s.p.a., Tiscali Italia Ric. 2017 n. 09795 sez. SU - ud. 17-04-2018 -2- s.p.a. e Fastweb s.p.a., in cui è intervenuta la società Telecom Italia s.p.a., chiedendo che le Sezioni Unite di questa Corte dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario;
atteso che hanno depositato controricorso, illustrato da memoria, le società Consip s.p.a. e Tiscali Italia s.p.a., aderendo alle conclusioni della ricorrente, nonché Vodafone Italia s.p.a., che ha, invece, invocato la dichiarazione di giurisdizione del giudice amministrativo, mentre alcuna attività difensiva ha svolto la società Telecom Italia s.p.a.;
posto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto che le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario;
considerato che
con un solo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1 cod. proc. civ., Fastweb s.p.a., nel chiedere la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario con riferimento al giudizio amministrativo di cui in premessa, ha illustrato la situazione processuale e commerciale intercorsa tra le parti in causa nei seguenti termini: - In data 5.12.2016 le società Fastweb e
PIAZZA CAVOUR
17, presso lo studio dell'avvocato L T, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R R;
- ricorrente -
•
contro
TISCALI ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
CALCINI
1 presso Io STUDIO LEGALE VILLATA, DEGLI ESPOSTI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati R V, A D E e BNEDETTO GIOVANNI CARBONE;
CONSIP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA BORGHESE
3, presso lo studio dell'avvocato A G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C M;
VODAFONE ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VITTORIA COLONNA
32, presso lo studio dell'avvocato G L P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati F C e R R;
- controricorrenti -
nonchè
contro
TELECOM ITALIA S.P.A.;
- intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1573/2017 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2018 dal Consigliere UMBRTO BRRINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUIGI SALVATO, il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario. Rilevato che la società Fastweb s.p.a. ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione con riferimento al giudizio promosso dalla società Vodafone Italia s.p.a. davanti al TAR per il Lazio (R.G. n. 1573/2017, in cui sono stati presentati anche motivi aggiunti) nei confronti delle società Consip s.p.a., Tiscali Italia Ric. 2017 n. 09795 sez. SU - ud. 17-04-2018 -2- s.p.a. e Fastweb s.p.a., in cui è intervenuta la società Telecom Italia s.p.a., chiedendo che le Sezioni Unite di questa Corte dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario;
atteso che hanno depositato controricorso, illustrato da memoria, le società Consip s.p.a. e Tiscali Italia s.p.a., aderendo alle conclusioni della ricorrente, nonché Vodafone Italia s.p.a., che ha, invece, invocato la dichiarazione di giurisdizione del giudice amministrativo, mentre alcuna attività difensiva ha svolto la società Telecom Italia s.p.a.;
posto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto che le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario;
considerato che
con un solo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1 cod. proc. civ., Fastweb s.p.a., nel chiedere la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario con riferimento al giudizio amministrativo di cui in premessa, ha illustrato la situazione processuale e commerciale intercorsa tra le parti in causa nei seguenti termini: - In data 5.12.2016 le società Fastweb e
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