Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/01/2023, n. 01140
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22875-2021 proposto da: CAPITAL S.R.L., in proprio e nella qualità di mandante del costituito raggruppamento temporaneo di imprese RTI con L s.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato F T, che la rappresenta e difende;-ricorrente - contro SO.RE.SA. S.P.A. - SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA', in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato L D B, che la rappresenta e difende;SIRIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato L L;-controricorrenti - nonchè contro ANAC -AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;-intimata - avverso la sentenza n. 3710/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 11/05/2021. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere G M S. Rilevato che: § 1.1 Capital srl, in proprio e quale mandante del costituito RTI con L srl, propone due articolati motivi di ricorso, ex art.110 cod.proc.amm., per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3710 dell’11 maggio 2021 (di conferma della decisione di primo grado) nonché, “ove occorra”, del decreto collegiale n. 5690 del 2 agosto 2021 con il quale il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione materiale della suddetta sentenza, così come proposta da L srl. Questi i fatti di causa rilevanti: • il 12 ottobre 2016 la Società Regionale per la Sanità (SORESA) spa indiceva procedura aperta suddivisa in sei lotti (nell’ambito della vigilanza collaborativa di ANAC) per la “fornitura del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso le sedi delle aziende sanitarie della Regione Campania” (affidamento di accordi-quadro quinquennali dei quali le singole ASL si sarebbero avvalse per l'espletamento del servizio di ristorazione nelle strutture ospedaliere), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante attribuzione di un massimo di 60 punti per l'offerta tecnica e di 40 punti per quella economica;• con specifico riguardo al lotto n.4, il RTI Capital - Ladi sa si collocava al primo posto della graduatoria, ma nel marzo 2019 la sua offerta veniva dalla stazione appaltante (attraverso il Responsabile Unico del Procedimento) ritenuta anormalmente bassa e sottoposta a verifica di congruità (art.97 co. 6 d.lgs.50/2016) per quanto concerneva, tra il resto, il costo delle materie prime offerte (provenienti da produzione locale biologica, IGP, DOP, STG) ed il costo della manodopera;• all'esito di contraddittorio sugli approfondimenti istruttori così disposti, l'offerta di RTI veniva reputata incongrua sia per sottostima del costo del personale, sia per non rispondenza alla lex specialisdelle caratteristiche delle derrate alimentari offerte, con conseguente esclusione di RTI (determina S n. 171 del 9.4.2020) ed aggiudicazione definitiva del lotto alla seconda offerente in graduatoria, la Sirio srl (determina S n. 216 del 18.5.2020);• impugnati questi provvedimenti da RTI, inter veniva la sentenza n. 5918/20 con la quale il TAR Campania rigettava il ricorso;• interposto appello da L - Capital (con riproposizione da parte di Sirio delle doglianze di cui al ricorso incidentale dichiarato improcedibile dal primo giudice) veniva emessa la qui impugnata sentenza del Consiglio di Stato. § 1.2 Ha osservato il Consiglio di Stato nella sentenza in questione che: • infondati erano i rilievi di ordine procedurale e di competenza RUP mossi da L sulla procedura di verifica facoltativa di anomalia ex articolo 97 d.lgs 50/2016, comunque intervenuta in un momento antecedente alla definizione di gara;• il giudizio di anomalia si era basato (come da verbale n. 59 del 4 settembre 2019) essenzialmente sul costo delle materie prime esu quello della manodopera ma, per quanto concerneva il primo aspetto (costo delle derrate alimentari provenienti da produzione biologica, IGP, DOP e STG) la Commissione si era limitata a formulare dubbi e perplessità di congruità economica, senza tuttavia trarne le valutazioni conclusive circa la effettiva sottostima dei costi indicati in offerta (tanto che il ricalcolo di questi oneri era infine comunque avvenuto assumendo proprio la spesa per prodotti alimentari così come indicata da L), conseguentemente l'appello sul punto proposto da quest'ultima (primo motivo) andava accolto;• per quanto concerneva l'altro aspetto, quello del costo della manodopera, già il primo giudice aveva rilevato come: - nella voce del costo del lavoro riportata nell'offerta tecnica, L non avesse computato il necessario personale aggiuntivo;- il costo in questione fosse stato calcolato su sei giorni lavorativi, a fronte di un'offerta di organizzazione giornaliera articolata su sette giorni di appalto settimanale;- indip endentemente dal calcolo di monte ore necessario come desunto dal diagramma di Gantt (allegato dalla società nel corso della procedura di verifica) il deficit nel calcolo del costo determinasse una sottostima (e quindi un disequilibrio economico in perdita dell'appalto) di circa 340.000 €, con conseguente legittimità del provvedimento di esclusione dalla gara;• queste valutazioni di merito dovevano ritenersi condivisibili, anche perché L non era stata in grado di superare con specifiche controdeduzioni i limiti riscontrati nella sua offerta (segnatamente per quanto riguardava il personale aggiuntivo ed i sette giorni settimanali di impiego);• correttamente la commissione giudicatrice aveva determinato il costo del lavoro sulla base dei valori, via via cre scenti per annualità di applicazione,di cui alle tabelle ministeriali adottate con Decreto Direttoriale n. 44 del 27 giugno 2019 in luogo di quelle (volute dalla società appellante) risultanti dal DM 24 settembre 2013, dal momento che le nuove tabelle (anche se non ancora pubblicate al momento dell'offerta) incidevano comunque sensibilmente sui costi dell'appalto perché avente ad oggetto la stipula di una convenzione di dodici mesi (prorogabile di altri sei) relativa a contratti di fornitura della durata di cinque anni;del resto, queste tabelle derivavano dal CCNL per i dipendenti di aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e turismo già stipulato l'8.2.2018, e certamente già a conoscenza della concorrente la quale (pur a fronte di un'aggiudicazione intervenuta soltanto nel maggio 2020) non aveva tuttavia ritenuto di presentare i conseguenti correttivi economici;• inoltre L non aveva fornito alcuna ‘prova di resistenza’ attestante il fatto che l'offerta dovesse ritenersi congrua pur a fronte del riconteggio degli oneri del lavoro sulla base delle tabelle del 2013, “dimenticando che il servizio verrà a svolgersi quasi totalmente nel vigore delle tabelle aggiornate al 2021”;• ne derivava che “ i motivi afferenti al merito del giudizio d i anomalia non possono essere accolti, in quanto le conclusioni alle quali è pervenuta la stazione appaltante poggiano su argomenti sostanziali in grado di minare la tenuta complessiva del calcolo di sostenibilità economica proposto dall'impresa concorrente”, sicché “per quanto sin qui esposto, l'appello va respinto nella totalità dei motivi con esso veicolati” (con corrispondente statuizione di rigetto in dispositivo). § 1.3Con successiva istanza, L srl chiedeva che il Consiglio di Stato procedesse alla correzione di errore materiale nella sentenza in questione, in quanto connotata da evidente contraddizione tra parte motiva (recante l'esplicito accoglimento del primo motivo di appello, concernente l'anomalia sul costo delle derrate alimentari) e parte dispositiva (di integrale rigetto del gravame). Questa istanza veniva dichiarata inammissibile dal Consiglio di Stato, nel contraddittorio con S, con il su citato decreto collegiale n. 5690/21 -qui pure impugnato – atteso che: • dall'esame della s entenza si evinceva con chiarezza che la sentenza, dopo aver passato in rassegna tutti i motivi di appello, aveva infine ”concluso per la legittimità del provvedimento gravato, stante l'insostenibilità dell'offerta di L in relazione al costo della manodopera, quale autonomo vizio invalidante”;• su questo presupposto L aveva introdotto, attraverso la sede della correzione di errore materiale, “una vera e propria richiesta di nuovo vaglio del giudizio”, come tale inammissibile. § 2.1 Con il primo mot ivo di ricorso per cassazione, Capital - RTI lamenta eccesso di potere giurisdizionale ‘per denegata giustizia e per sconfinamento nell'area riservata alla pubblica amministrazione’: • sotto un primo profilo, si sostiene, risulta come il decreto di inammissibilità dell'istanza di correzione di errore materiale integri un'ipotesi di denegata giustizia sull’ erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto di cognizione giurisdizionale (c.d. arretramento), nonostante che la evidente contraddittorietà tra la motivazione (recante l'esplicito accoglimento del primo motivo di appello sulla anomalia del costo delle derrate alimentari) ed il dispositivo (recante il rigetto dell'appello nella sua globalità, con condanna altresì dell'appellante alle spese di lite) deponga di per sé per la correzione ex articolo 86 cod.proc.amm. (come più volte ritenuto dalla giurisprudenza della S.C. e dello stesso Consiglio di Stato). • sotto un secondo p rofilo emergerebbe un eccesso di potere giurisdizionale mediante sconfinamento nell'area riservata alla pubblica amministrazione, laddove il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto insostenibile l'offerta presentata da L stante la rilevanza ostativa dei costi indicati per la manodopera, così indebitamente assumendo (con valutazione sostitutiva del giudizio spettante all'autorità di gara) che questo aspetto integrasse un “autonomo vizio invalidante”. § 2.2Con il secondo motivo di ricorso, Capital - RTI denuncia eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata al legislatore. Per avere il Consiglio di Stato affermato che i costi di manodopera debbono essere rapportati alle nuove tabelle ministeriali del 2019, nonostante che alla data dell'offerta (2017) esse non fossero ancora state adottate, così come il menzionato CCNL che ne costituiva il presupposto. In tal modo, il Consiglio di Stato avrebbe ‘creato dal nulla’una nuova norma giuridica di retroattività, secondo cui l'offerta (non modificabile) dovrebbe essere valutata in base alla normativa sopravvenuta, non già (come invece pacificamente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato) in base a quella vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio tempus regit actum. Entrambi i motivi di ricorso denotano inoltre –si afferma – come le decisioni del Consiglio di Stato si pongano anche in contrasto con i principi CEDU (art.6) ed UE (art.47 CDFUE) relativi alla tutela dell'affidamento ed alla buona amministrazione, oltre che al diritto ad un processo equo e ad una tutela giurisdizionale effettiva e non eccessivamente difficoltosa. § 3.1 Si è costituita con controricorso SORESA spa la quale ha chiesto che il ricorso avversario venga dichiarato inammissibile, o comunque respinto perché infondato. Ciò sul presupposto che: • il procedimento di correzione di errore materiale ha natura amministrativa e non giurisdizionale, cosicché il relativo provvedimento non è suscettibile di ricorso per cassazione, nemmeno ex articolo 111 Cost.;• dalla sentenza del Consiglio di Stato emerge come quest'ultimo abbia convalidato il provvedimento di esclusione dalla gara di L per l'evidente anomalia dell'offerta economica in punto manodopera, ritenuta di autonoma e sufficiente efficacia invalidante (anche a fronte della mancata prova di resistenza a carico dell'offerente);• in sede di contraddittorio procedimentale, era stata la stessa L a riconteggiare i costi in questione sulla basedelle nuove tariffe ministeriali di progressivo incremento retributivo, le quali dovevano comunque essere necessariamente applicate, o quantomeno prudenzialmente considerate, stante l'efficacia pluriennale dell'affidamento;• il tutto dimostrerebbe come RTI miri in realtà, con il presente ricorso, ad ottenere un ulteriore vaglio complessivo di merito sull’intera vicenda. Si è costituita con controricorso anche l'aggiudicataria Sirio srl, la quale ha anch'essa evidenziato la natura strumentale e manipolativa del ricorso avversario, dal momento che: • non si verte di carenza ovvero di eccesso di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato (anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.6/2018), quanto di decisione rientrante nei limiti interni della giurisdizione;• il rigetto complessivo dell'appello è consono al tenore della motivazione la quale si è basata, pur dopo l'accoglimento del motivo di appello concernente i costi delle derrate alimentari, sull'essenzialità ostativa dell'eccessivo ribasso dei costi di manodopera, assunto quale elemento discretivo di per sé sufficiente ad invalidare l'offerta;• l'ingerenza sostitutiva della PA va esclusa per il fatto che qui il Consiglio di Stato è intervenuto ‘a valle’ del giudizio di anomalia reso dalla stazione appaltante, condividendolo;• la questione delle tabelle ministeriali applicabili rientra nella sfera interpretativa demandata al giudice amministrativo, sicché l'eventuale erronea applicazione delle stesse potrebbe al più costituire un errore di giudizio, estraneo come tale allo sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere da Anac, pure intimata presso l’Avvocatura Generale dello Stato. § 3.2 Con memoria 3.11.2022 la ricorrente Capital - RTI ha chiesto che sia disposta l’interruzione del processo, in quanto dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli n.45 del 6.5.22. Questa istanza non può trovare accoglimento stante il fermo indirizzo di legittimità secondo cui - pur a seguito dell 'intervenuta modifica dell'art. 43 l.fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui stabilisce che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo" - la sopr avvenuta sentenza dichiarativa non influisce sul giudizio di cassazione, posto che quest’ultimo trova governo nell’impulso ufficioso, con conseguente suo esonero delle comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (tra le altre: Cass.nn. 27143/17;7477/17;15928/21). § 4.1 Il primo profilo del primo motivo di ricorso ( eccesso di giurisdizione per arretramento nella pronuncia di inammissibilità dell’istanza di correzione di errore materiale) è inammissibile, dal momento che il provvedimento con il quale il giudice decide sull’istanza in questione non ha natura giurisdizionale, ma amministrativa, così che l’impugnazione può e deve essere rivolta (nei limiti ed alle condizioni in cui sia prevista) solo nei confronti della sentenza di cui si è chiesta la correzione, e nel tenore che ne risulta all’esito di quest’ultima. Più in particolare, si è stabilito (Cass.SSUU n. 971/10) che la pronuncia del Consiglio di Stato che abbia provveduto alla correzione di un errore materiale, ancorché illegittima, “non integra un autonomo e nuovo esercizio del potere giurisdizionale e non è pertanto impugnabile con il ricorso per cassazione, in quanto tale violazione non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato ”;e, inoltre, che (Cass.SSUU n.26480/07) proprio attesa la particolare natura non giurisdizionale, ma amministrativa, del procedimento di correzione, diretto a ripristinare la corrispondenza tra quanto la sentenza ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, l'ordinanza che lo conclude non incide sui diritti sostanziali e processuali delle parti, in quanto sprovvistadi ogni profilo valutativo o di giudizio. Sicchè, ponendosi il provvedimento di correzione come meramente funzionale all'eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, senza in alcun modo influire sul contenuto concettuale della decisione cui si riferisce, “esso non è soggetto di per sé ad impugnazione, neppure con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre resta impugnabile la sentenza nella forma plasmata a conclusione della procedura di correzione con lo specifico mezzo di impugnazione per essa previsto, il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione(…)”. Si tratta di principi più di recente ribaditi anche con specifico riferimento al caso di rigetto dell’istanza di correzione, trattandosi di provvedimento anch’esso privo di natura decisoria poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto prettamente decisorio della statuizione, così da restare impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza di cui si è chiesta la correzione (Cass.nn. 5733/19;20309/19). § 4.2 Il secondo profilo del primo motivo ( eccesso di potere giurisdizionale mediante sconfinamento nell'area riservata alla pubblica amministrazione) è parimenti inammissibile, atteso che il Consiglio di Stato, lungi da invadere la sfera valutativa della PA, ha vagliato la decisione di quest’ultima ritenendola corretta sul piano della conformità alla legge. Va premesso che, per costante orientamento di queste Sezioni Unite, l’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo e delle competenze proprie ed esclusive dell’organo dell’azione amministrativa è configurabile, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., soltanto quando (nn. 5904/20;14264/19;30526/18;18240/18;2582/18 ed innumerevoli altre): “ - l'indagine svolta dal giudice amministrativo abbia ecceduto i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, rivelandosi strumentale alla diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza del provvedimento stesso, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità;- ovvero, la decisione finale del giudice amministrativo, pur nell’apparente rispetto della formula dell'annullamento dell’atto, esprima tuttavia la pratica volontà dell'organo giudicante di sostituirsi all’amministrazione, attraverso un sindacato di merito che si estrinsechi in una pronunzia (c.d. auto-esecutiva) avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.” Nel caso di specie il controllo del Consiglio di Statoha riguardato il fondamento della decisione di esclusione di Capital-RTI dalla gara come già adottata dalla commissione giudicatrice, vale a dire l’ingiustificata anomalia al ribasso dell’offerta per rilevante sottostima dei costi di manodopera. Il Consiglio di Stato, in altri termini, ha sul punto emesso una pronuncia che non inerisce all’opportunità e convenienza dell’agire amministrativo, né ha carattere sostitutivo della decisione dell’autorità di gara, bensì meramente confermativo (appunto sotto il profilo della legalità sostanziale) di questa. Ciò è reso evidente nel § 4.1 della sentenza (pag.20) dove il Consiglio di Stato rileva che l'offerta era in effetti anomala perché non teneva conto delle nuove tabelle retributive che avevano nella specie diretta incidenza, discutendosi di una convenzione (della durata di 12 mesi prorogabili) avente ad oggetto la stipula di accordi - quadro di durata quinquennale;per contro, le tabelle retributive previgenti al dicembre 2021 (considerate nell’offerta provvisoriamente aggiudicata) avrebbero riguardato “uno spazio applicativo del tutto residuale se non nullo”. Si evidenzia poi (sent. pag.21) che la stessa L di RTI era di ciò consapevole, avendo essa stessa rivisto i conteggi (audizione del 2 agosto 2019) prendendo a riferimento il costo medio orario ‘e la più recente tabella nazionale riportante la previsione a dicembre 2021 (costo massimo prevedibile)… applicato a ciascuna unità lavorativa per l'intero quinquennio di esecuzione del servizio’. Dunque il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la valutazione negativa della commissione giudicatrice, con ciò confermando sul piano della legittimità la valutazione già operata dall'autorità di gara, in applicazione dell’art.96 co. 6^ d.lgs 50/2016, secondo cui: “Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresi', ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. La stazione appaltante in ogni caso puo' valutare la congruita' di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”. Neppure può esservi stata invasione della sfera riservata alla PA dove il Consiglio di Stato ha ritenuto che la questione dei costi di manodopera integrasse un vizio autonomo ed autosufficiente per invalidare l'offerta di RTI, dal momento che si è trattato di un giudizio puramente conseguente alla ritenuta legittimità della valutazione operata dalla commissione giudicatrice la cui decisione di inidoneità dell'offerta, anche se richiamante pure l'incongruità dei costi delle derrate alimentari (circostanza dalla quale la commissione giudicatrice non aveva tuttavia tratto elementi consequenziali decisivi), si basava in realtà sui soli costi di manodopera, di per sé in grado di far emergere una consistente perdita di esercizio nello svolgimento del servizio affidato. Nemmeno in tal caso, quindi, vi è stata autonoma ed originaria valutazione di opportunità o convenienza, e neanche sostituzione della PA in una prerogativa di merito ad essa riservata, quanto soltanto affermazione di legittimità del suo operato. Il convincimento di autonomia ed autosufficienza del vizio dell’offerta relativo ai costi di manodopera dà inoltre ragione del - solo apparente - contrasto intrinseco alla decisione del Consiglio di Stato, il quale ha rigettato globalmente l'appello dal momento che l'accoglimento (pur esplicitato in motivazione) del primo motivo sui costi delle derrate alimentari non poteva in realtà sortire alcun utile effetto pratico per RTI, proprio perché la delibera di inidoneità della gara resa dalla commissione giudicatrice si reggeva in via esclusiva e dirimente sulla diversa voce del costo di manodopera, aspetto sul quale l’appello di RTI era invece del tutto infondato. Ulteriori e correlate cause di inammissibilità della doglianza in esame si riscontrano poi, per un verso, nella qualificazione tout court in termini di ‘diniego di giustizia’ di quella che altro invece non è stata che una decisione di rigetto sul fondo dell’impugnazione di RTI e, per altro, nella sollecitazione ad una revisione, nella presente sede di legittimità, di quegli stessi aspetti già considerati dal Consiglio di Stato a fondamento del convincimento di insostenibilità economica dell’offerta ex art.96 cit. in punto costi di manodopera ed anche al di là della sola questione-tabelle (personale aggiuntivo;articolazione su sei giornate lavorative a settimana;incongruenza del diagramma di Gannt). § 5. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso ( eccesso di giurisdizione per sconfinamento nella potestà legislativa). Nella non condivisibile deduzione del ricorrente vi sarebbe, in buona sostanza, creazione di nuova norma (e quindi eccesso di giurisdizione sotto l’indicato profilo) per il solo fatto che il giudice speciale abbia adottato una interpretazione della norma (valutazione di anomalia dell’offerta in base alle nuove tabelle CCNL) semplicemente differente ed alternativa rispetto a quella dalla medesima ricorrente proposta (valutazione dell’offerta in base alle tabelle previgenti). Il che è, appunto, palesemente inammissibile là dove si vorrebbe con ciò individuare la ‘nuova norma’ indebitamente creata in quella risultante da un’interpretazione della disciplina esistente semplicemente altra rispetto a quella desiderata e sostenuta;interpretazione della disciplina esistente che, in quanto tale, si pone certamente entro i confini della giurisdizione ed all’esito di una tipica attività ermeneutica che ne costituisce, anzi, l’essenza stessa. Si richiama anche in proposito il fermo indirizzo secondo cui: “l’eccesso di potere giurisdizionale nei confronti del legislatore è configurabile solo ove il giudice amministrativo (o contabile) applichi non già la norma esistente bensì una norma da esso stesso creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, la mancata o inesatta applicazione di norme di legge non comportando viceversa la creazione di una norma inesistente, con conseguente invasione della sfera di attribuzioni del legislatore, giacchè il controllo sulla giurisdizione non è in alcun caso estensibile alla prospettazione di pure e semplici violazioni di legge da parte del giudice speciale”(Cass.SSUU n. 26164/22 ed innumerevoli altre). Nella concretezza del caso, il Consiglio di Stato non ha affatto affermato la retroattività ex lege delle nuove tabelle retributive (il che, in ipotesi, le avrebbe rese applicabili anche a prestazioni lavorative precedenti la loro adozione, aspetto del tutto ininfluente ai fini di causa), ma ha ritenuto che, vista la proiezione quinquennale del rapporto affidato, la valutazione delle offerte fosse stata dall'autorità di gara correttamente condotta con riguardo alle retribuzioni che sarebbero state dovute da RTI nel periodo di esecuzione del rapporto stesso, ed ha conseguentemente ritenuto che di ciò l'offerente dovesse farsi carico in sede di adeguamento dell'offerta siccome ritenuta eccessivamente bassa. In ogni caso, quand’anche errata, una valutazione di questo tipo integrerebbe non un travalicamento della giurisdizione per sconfinamento nella sfera legislativa mediante creazione di una nuova norma ma, al più, un errore di giudizio, di per sé qui irrilevante in quanto rientrante entro i limiti interni di esercizio della giurisdizione amministrativa. Conclusione, quest’ultima, che non muta anche se un simile errore di interpretazione-applicazione normativa (se davvero esistente) avesse in ipotesi comportato un contrasto con il diritto UE, come pure –anche se incidentalmente – paventato dalla ricorrente: si rinvia, sul punto, a Corte di Giustizia UE 21.12.2021 C - 497/20, Ranstad più volte richiamata, da ultimo da Cass.SSUU n.33100/22. § 6. Ne segue la inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore delle società controricorrenti S spa e Sirio srl;la liquidazione avviene come in dispositivo.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi