Cass. civ., sez. II, ordinanza 11/02/2022, n. 04471
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Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 12804-2017 proposto da: B FO, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIUSEPPE PALLARO e dall'Avvocato E S per procura in data 20/2/2020;
- ricorrente -
contro
D S e B SNE, rappresentate e difese A dall'Avvocato D G, dall'Avvocato fYA-V-I-B-E F e dall'Avvocato R D per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la SENTENZA n. 2595/2016 dellla CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, depositata in data 16/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
FATTI DI CAUSA
1.1. S D e S B, quali eredi di C B, deceduto il 25/10/2007, hanno agito nei confronti di F B al fine di ottenere lo scioglimento della comunione insistente su un vasto compendio immobiliare in Padova, appartenente, per la quota di un mezzo al convenuto e per la residua porzione alle attrici nella misura di un quarto ciascuna.
1.2. Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha chiesto, innanzitutto, la sospensione delle operazioni divisionali per l'esistenza di problemi connessi alla manutenzione dello stabile e, solo dopo la risoluzione degli stessi, lo scioglimento della comunione, con assegnazione in ogni caso dell'appartamento da lui abitato.
1.3. Il tribunale, con sentenza del 10/2/2015, ha disposto lo scioglimento della comunione assegnando una parte degli immobili alle attrici in via congiunta ed in parte al convenuto e ponendo a carico di quest'ultimo un conguaglio di C. 58.242,50. 2.1. F B ha proposto appello avverso la sentenza lamentando, per quanto ancora rileva, innanzitutto, che il giudice di primo grado non aveva sospeso il giudizio divisionale nonostante la necessità di procedere in via preliminare alle opere di manutenzione del compendio, con particolare riguardo all'impianto idrico e fognario, ed, in secondo luogo, che il tribunale non aveva considerato la flessione che il valore dell'immobile aveva riportato dal maggio del 2013, epoca della redazione della perizia di stima, al febbraio del 2015, data di pronuncia della sentenza appellata.
2.2. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello.
2.3. La corte, in particolare: - quanto alla prima censura, dopo aver evidenziato che l'art. 1111 c.c., applicabile alla "divisione ereditaria" in forza del richiamo operato dall'art. 1116 c.c., consente la dilazione della divisione solo nell'ipotesi in cui l'immediata esecuzione della divisione possa arrecare Ric. 2017 n. 12804 - Sez.
2 - CC del 14 dicembre 2021 pregiudizio alla cosa comune, ha ritenuto che, nel caso di specie, "proprio il permanere della comunione possa arrecare nocumento al compendio, come dimostra il fatto che, nelle more del giudizio, a causa dei dissapori della tra i condividenti, si sia resa necessaria la
- ricorrente -
contro
D S e B SNE, rappresentate e difese A dall'Avvocato D G, dall'Avvocato fYA-V-I-B-E F e dall'Avvocato R D per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la SENTENZA n. 2595/2016 dellla CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, depositata in data 16/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
FATTI DI CAUSA
1.1. S D e S B, quali eredi di C B, deceduto il 25/10/2007, hanno agito nei confronti di F B al fine di ottenere lo scioglimento della comunione insistente su un vasto compendio immobiliare in Padova, appartenente, per la quota di un mezzo al convenuto e per la residua porzione alle attrici nella misura di un quarto ciascuna.
1.2. Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha chiesto, innanzitutto, la sospensione delle operazioni divisionali per l'esistenza di problemi connessi alla manutenzione dello stabile e, solo dopo la risoluzione degli stessi, lo scioglimento della comunione, con assegnazione in ogni caso dell'appartamento da lui abitato.
1.3. Il tribunale, con sentenza del 10/2/2015, ha disposto lo scioglimento della comunione assegnando una parte degli immobili alle attrici in via congiunta ed in parte al convenuto e ponendo a carico di quest'ultimo un conguaglio di C. 58.242,50. 2.1. F B ha proposto appello avverso la sentenza lamentando, per quanto ancora rileva, innanzitutto, che il giudice di primo grado non aveva sospeso il giudizio divisionale nonostante la necessità di procedere in via preliminare alle opere di manutenzione del compendio, con particolare riguardo all'impianto idrico e fognario, ed, in secondo luogo, che il tribunale non aveva considerato la flessione che il valore dell'immobile aveva riportato dal maggio del 2013, epoca della redazione della perizia di stima, al febbraio del 2015, data di pronuncia della sentenza appellata.
2.2. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello.
2.3. La corte, in particolare: - quanto alla prima censura, dopo aver evidenziato che l'art. 1111 c.c., applicabile alla "divisione ereditaria" in forza del richiamo operato dall'art. 1116 c.c., consente la dilazione della divisione solo nell'ipotesi in cui l'immediata esecuzione della divisione possa arrecare Ric. 2017 n. 12804 - Sez.
2 - CC del 14 dicembre 2021 pregiudizio alla cosa comune, ha ritenuto che, nel caso di specie, "proprio il permanere della comunione possa arrecare nocumento al compendio, come dimostra il fatto che, nelle more del giudizio, a causa dei dissapori della tra i condividenti, si sia resa necessaria la
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