Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/10/2018, n. 26255

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/10/2018, n. 26255
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26255
Data del deposito : 18 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6478-2017 proposto da: SOGEDICO ITALIA S.R.L. in concordato preventivo, in persona del Liquidatore Giudiziale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI

35, presso lo studio dell'avvocato G C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M M;

- ricorrente -

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUCULLO

24, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione stessa, rappresentata e difesa dagli avvocati M P e A C;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 415/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 03/02/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/09/2018 dal Consigliere FRANCESCO M C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati M M e M P.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna la Sogedico Italia s.r.l. convenne in giudizio la Regione Sardegna e, sulla premessa di essere subentrata alla Castalia s.p.a. nell'affidamento in concessione dei lavori di recupero e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del Comune di Oliena, impugnò il provvedimento col quale la Regione aveva negato il suo diritto alla revisione dei prezzi. Si costituì in giudizio la Regione Sardegna, formulando alcune eccezioni di inammissibilità e chiedendo il rigetto del ricorso. Il TAR rigettò il ricorso.

2. La sentenza è stata impugnata dalla società soccombente e il Consiglio di Stato, con sentenza del 3 febbraio 2016, ha rigettato l'appello, condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado. Ric. 2017 n. 06478 sez. SU - ud. 11-09-2018 -2- Ha osservato il Consiglio di Stato che il ricorso si fondava su di un erroneo presupposto di fatto. Ed infatti, l'originario contratto era stato stipulato in data 27 novembre 1991 e in quell'atto era previsto che lo schema di massima sarebbe stato sottoposto al Comitato tecnico regionale, il quale si era espresso con l'atto del 28 luglio 1993 nel quale «aveva espressamente subordinato l'approvazione alla stipula dell'atto aggiuntivo, contenente la clausola di esclusione della revisione prezzi», stipulazione avvenuta il 30 settembre 1993. Era pertanto da considerare certo, secondo il Consiglio di Stato, che le parti, ancor prima che le prestazioni fossero eseguite, si erano volontariamente adeguate alla sopravvenuta normativa di cui all'art. 3 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, ed avevano espressamente escluso la revisione dei prezzi.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi