Cass. civ., SS.UU., ordinanza 17/12/2021, n. 40544

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 17/12/2021, n. 40544
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40544
Data del deposito : 17 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3295-2020 proposto da: COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - 0.S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

BERTOLONI

26- B, presso lo studio dell'avvocato M B, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

AZIENDA USL ROMA

1 (già Azienda USL Roma E), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA GRAZIOLI

5, presso lo studio dell'avvocato M R R V, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3902/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 11/06/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere L A S;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto L S, il quale chiede che la Corte dichiari il ricorso inammissibile.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell'11/6/2019 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha respinto il gravame interposto dalla Cooperativa sociale e di lavoro operatori sanitari associati - OSA in relazione alla pronunzia Tar Lazio 14/3/2018, di rigetto della domanda in origine monitoriamente azionata nei confronti dell'Azienda unità sanitaria locale Roma 1 di pagamento di somma a titolo di «compenso revisionale per il contratto di assistenza domiciliare infermieristica stipulato il 28 marzo 2003» e di «compenso revisionale per il contratto di assistenza riabilitativa stipulato il 18 dicembre 2003». Avverso la suindicata pronunzia del giudice amministrativo d'appello la Cooperativa sociale e di lavoro operatori sanitari associati - OSA propone ora ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c., affidato ad unico motivo. Resiste con controricorso l'Ausl Roma 1 ( già Azienda Usi Roma E ). Con conclusioni scritte del 22/3/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ric. 2020 n. 03295 sez. SU - ud. 27-04-2021 -2- Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt.362 c.p.c., 110 d.lgs. n. 104 del 2010. Si duole che il Consiglio di Stato abbia «violato i limiti esterni della propria giurisdizione, invadendo la sfera di attribuzione riservata alla Pubblica Amministrazione», avendo «rigettato l'appello sulla base non di quanto definito dall'Ausl Roma 1 con l'accordo transattivo sottoscritto con OSA in data 19 marzo 2013, bensì mediante un'illegittima integrazione del contenuto di detto accordo». Lamenta che «laddove ha statuito in sentenza che l'accordo transattivo concluso nel marzo 2012 non rappresentasse, da parte dell'Ausl Roma 1, un espresso "riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c."» il Consiglio di Stato ha «totalmente pretermesso l'attività amministrativa già definita dall'Ausl Roma 1 e così violato i limiti esterni della propria giurisdizione», avendo in tal modo «integrato l'attività amministrativa e fornito all'accordo transattivo un "nuovo" ( auto-confezionato ) contenuto con cui poi ha fondato il rigetto dell'appello». Lamenta, ancora, che «al contrario di quanto statuito in sentenza, dalla data della stipula dell'accordo transattivo con cui l'Asl ha riconosciuto il credito di OSA ( 19 marzo 2021 ) si sono verificati gli effetti interruttivi della prescrizione previsti dall'art. 2944 del Codice Civile». Il ricorso è inammissibile. Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, l'eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell'art. 111 Cost. sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito è configurabile solo allorquando l'indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato ma sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima una Ric. 2020 n. 03295 sez. SU - ud. 27-04-2021 -3- volontà dell'organo giudicante che si sostituisca a quella dell'amministrazione, nel senso che, procedendo ad un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronunzia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l'esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa ( v. Cass., Sez. Un., 4/2/2021, n. 2605;
Cass., 8/10/2020, n. 21720;
Cass., Sez. Un., 9/9/2020, n. 18671;
Cass., Sez. Un., 10/9/2019, n. 22568;
Cass., Sez. Un., 26/11/2018, n. 30526;
Cass., Sez. Un., 5/6/2018, n. 14437;
Cass., Sez. Un., 9/4/2018, n, 8720;
Cass., Sez. Un., 9/4/2018, n. 8719. V. altresì Cass., Sez, Un., 2/5/2018, n. 10440;
Cass., Sez. Un., 21/2/2017, n. 4395;
C:ass., 5/9/2013, n. 20360;
Cass., Sez. Un., 28/4/2011, n. 9443 ). Si è per altro verso posto in rilievo che l'eccesso di potere altresì denunziabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va invero riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione ( che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale ) o difetto relativo di giurisdizione ( riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici ), e in coerenza con la relativa nozione posta da Corte Cost. n. 6 del 2018 ( che non ammette letture estensive neanche limitatamente ai casi di sentenze "abnormi", "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di riferimento ) tale vizio non è configurabile in relazione ad errores in procedendo ed errores in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del Ric. 2020 n. 03295 sez. SU - ud. 27-04-2021 -4- potere giurisdizionale del giudice amministrativo e dei giudici speciali bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo ( cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 4/2/2021, n. 2605;
Cass., Sez. Un., 14/12/2020, n. 28385;
Cass., Sez. Un., 19/11/2020, n. 26387;
Cass., Sez. Un., 28/10/2020, n. 23751;
Cass., Sez. Un., 6/7/2019, n. 18079;
Cass., Sez. Un., 20/3/2019, n. 7926 ). Orbene, le suindicate ipotesi non ricorrono invero nella specie. L'odierna ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto infondata la propria pretesa ai compensi revisionali per l'assistenza domiciliare infermieristica e riabilititativa espletata giusta contratti stipulati nel 2003 in ragione della ravvisata relativa estinzione per decorso dei relativi termini di prescrizione, nonché argomentando dall'esclusione che l'emissione di fatture per le prestazioni eseguite possa integrare idoneo atto d'interruzione della prescrizione, e, per altro verso, che l'«:accordo transattivo del 19 marzo 2012» possa nella specie considerarsi deponente per l'implicita rinunzia ad eccepire la prescrizione. Trattasi di doglianze concernenti l'asseritamente erronea valutazione effettuata dal giudice attributario del potere di cognizione della pretesa degli atti considerati ai fini della relativa idoneità a interrompere la prescrizione del diritto azionato ( cfr. Cass., Sez. Un., 10/11/2020, n. 25208. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 4/6/2021, n. 15573;
Cass., Sez. Un., 5/6/2018, n. 14438;
Cass., Sez. Un., 16/2/2007, n. 3615;
Cass., Sez. Un., 19/7/2013, n. 17660 ), e per altro verso dell'asseritamente erronea interpretazione al riguardo da parte di tale giudice del suindicato accordo transattivo ( cfr., con riferimento a differente ipotesi, Cass., :Sez. Un., 18/10/2012, n. 17842). Doglianze concernenti l'affermata negazione in concreto della tutela richiesta relativamente alla situazione soggettiva azionata, e pertanto il modo di esercizio della giurisdizione speciale in ragione Ric. 2020 n. 03295 sez. SU - ud. 27-04-2021 -5- * dall'asseritamente erronea interpretazione di norme sostanziali o processuali, il che costituisce invero il proprium della funzione giurisdizionale e non integra di per sé la violazione dei limiti esterni della giurisdizione ( cfr. Cass., Sez. Un., 30/11/2021, n. 37552;
Cass., Sez. Un., 14/9/2020, n. 19085 ). Nell'impugnata sentenza il giudice amministrativo ha nella specie fatto invero applicazione dei propri poteri, la dedotta erroneità delle operate valutazioni al riguardo attenendo invero propriamente alla concreta estrinsecazione della potestà giurisdizionale, e quindi ai relativi limiti interni ( cfr. Cass., Sez. Un., 5/6/2018, n. 14437 ). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
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