Cass. civ., sez. II, ordinanza 14/04/2022, n. 12208

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Massime1

I formulari di identificazione rifiuti, contenuti nel d.m. 10 aprile 1998, n. 145, devono essere distintamente sottoscritti sia dal produttore/detentore, che dal trasportatore che, infine, dal destinatario; ne deriva che l'omessa sottoscrizione nel formulario di identificazione dei rifiuti del produttore dei rifiuti stessi elude il rigore formale della normativa, la quale non consente la sua sostituzione con un delegato, trattandosi di una norma che ha la funzione di garantire non solo una completa tracciabilità oggettiva e soggettiva di tale attività, ma anche di assicurare la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 14/04/2022, n. 12208
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12208
Data del deposito : 14 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

! . C E 12208-22 M O S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto LORENZO ORILIA - Presidente - SANZIONI |AMMINISTRATIVE MILENA FALASCHI - Consigliere - GIUSEPPE DONGIACOMO -Rel. Consigliere - Ud. 16/3/2022 - CC R.G.N. 31008/2019 FEDERICO ROLFI - Consigliere - - Consigliere - Rep.CESARE TRAPUZZANO Con 12208 ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 31008-2019 proposto da: CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE, rappresentata e difesa dall'Avvocato S G, per procura in calce al ricorso, ed, in seguito, anche dall'Avvocato ANNA LUCIA DE LUCA e dall'Avvocato G G, come da procure agli atti;

- ricorrente -

contro

VARVARITO LAVORI S.R.L., VARVARITO MONIA, RICCIARDI ANGELO, GERONI GIANNI, MITA VINCENZO, ESPERTI ANDREA, BARLETTA CESARE, BARLETTA VINCENZO, RATENI ANTONIO E TEODOROSI MAURO, rappresentati e difesi dall'Avvocato M L e dall'Avvocato T R per procura in calce al controricorso;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché CONSORZIO CAVET, DELLA MONICA TRASPORTI S.R.L., CAF S.R.L., PRATOLINI GIULIANA S.R.L., LGA TRASPORTI S.R.L., RUSIGNUOLO S.R.L., CARDU UMBERTO, CINQUE SIMONE, RIGHESCHI ANTONIO, BAKI BEKIRI, FERRAZZUOLO ETTORE, HASANAY ALEXANDER, PILLUTO GLAUCO, SPANÒ ILARIO, أح د こ 1 9 5 2 PIEMONTE TEODORO, CASTAGNA CARMELO, LOMBARDI ENZO, SPONSIELLO SIMONE, PIVARI MARIO, LA BARCA ANDREA, CALDI RICCARDO, BIANCHI STEFANO, VITALI GABRIELE, GIANI RAUL, CATALANO PIETRO, DE MIZIO LAURO, D'ONZA DIMITRI, ANTONELLI DAVIDE, D'ELIA NICOLA, GARRAU FABRIZIO, BALDINI MARCO, BELARDO GIOVANNI, REMOLINO DOMENICO, MIRAGLIA DOMENICO, BELLANDO LUCA, GIACHI PAOLO E IODICE CIRO;

- intimati -

avverso la sentenza non definitiva n. 1466/2019 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, depositata il 14/6/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 16/3/2022.

FATTI DI CAUSA

1.1. La Provincia di Firenze ha emesso ordinanze con le quali ha ingiunto alla V Lavori s.r.l. ed altri, nella qualità di trasportatori ovvero di produttori di rifiuti speciali non pericolosi nonché alle società di appartenenza ed al destinatario dei rifiuti stessi, il pagamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 258, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 per aver violato la norma contenuta nell'art. 193 del d.lgs. n. 152 cit., contestando agli stessi che i formulari dei trasporti non erano stati correttamente compilati sul rilievo che, nel campo 9, dedicato alla firma del produttore, e cioè il Consorzio C, era stata invece apposta la firma di un dipendente (per lo più l'autista del mezzo di proprietà) della società V Lavori s.r.l., destinataria dei rifiuti.

1.2. La V Lavori s.r.l. e gli altri hanno proposto opposizione avverso le predette ordinanze ingiunzione che il tribunale di Firenze, con sentenza del 2017, ha respinto Ric. 2019 n. 31008, Sez. 2, CC del 13 marzo 2022 3 accertando, tra l'altro, che le violazioni erano state contestate dall'Arpat nel marzo del 2011 e che il termine di cui all'art. 28 della I. n. 689 del 1981 era stato interrotto.

1.3. Il Consorzio C e gli altri hanno proposto appello avverso tale sentenza.

1.4. La Citta Metropolitana di Firenze ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.

2.1. La corte d'appello, con la sentenza non definitiva in epigrafe, ha, in parte, accolto l'appello proposto.

2.2. La corte, in particolare, per quanto rileva, ha ritenuto: l'infondatezza dell'assunto secondo il quale le - ordinanze ingiunzione non erano state notificate personalmente ai singoli ai trasgressori ma al difensore domiciliatario degli stessi: la notifica, infatti, è inesistente solo nel caso in cui "manchino del tutto i riferimenti alla persona cui effettuare la notificazione stessa, il che non è laddove essa venga effettuata presso il domiciliatario eletto dalla stessa parte";
- l'infondatezza dell'eccezione per cui i fatti contestati risalgono al 2009 mentre le ordinanze sono del luglio del 2015 sicché, in mancanza di atti interruttivi, è maturata la prescrizione quinquennale: la notificazione della contestazione della violazione costituisce un atto interruttivo della l'infondatezza prescrizione;
dell'eccezione di decadenza per decorso del termine perentorio di novanta giorni previsto dall'art. 2 della I. n. 241 del 1990: tale norma, infatti, non può trovare a applicazione al procedimento previsto dalla I. n. 689 del 1981;
- l'infondatezza dell'assunto per cui, a fronte di una delega scritta da parte del produttore, non sussiste la violazione contestata: la norma distingue nettamente le posizioni dei soggetti del trasporto dei rifiuti ed ognuna di esse ha compiti di controllo non delegabili ad altro soggetto del trasporto medesimo sicché, onde evitare il Ric. 2019 n. 31008, Sez. 2, CC del 13 marzo 2022 ت completo svuotamento del contenuto precettivo della norma,"al trasportatore non può essere delegato il compito proprio del produttore del rifiuto ... senza considerare che la delega aveva ad oggetto la compilazione e non la sottoscrizione ed era conferita alla sola srl V e non ai vari sottoscrittori che si sono succeduti, oltreché al presupposto indimostrato della assenza di personale C al momento del trasporto...";
l'infondatezza dell'eccezione di mancanza di colpa per effetto di ignoranza scusabile: la specificità dell'attività svolta presuppone la conoscenza della normativa e l'esatta conoscenza delle relative disposizioni di legge;
la fondatezza dell'assunto - secondo il quale deve trovare applicazione l'art. 8 della I. n. 689 del 1981 sul rilievo, per un verso, che l'interpretazione "costituzionalmente orientata dell'art. 8", "imposta dalla similarità delle situazioni e dalla irragionevolezza dell'esito dell'applicazione delle plurime sanzioni in termini di afflittività eccessiva della condanna pecuniaria", porta alla 11 conseguenza che laddove, come nel caso di specie, le plurime sanzioni [rectius: violazioni] alla medesima disposizione di legge siano effettuate nell'ambito di una identica attività si applichi la unica sanzione aumentata al terzo" e, per altro verso, che "il medesimo disegno criminoso si rinviene nella unicità della attività in relazione alla estrazione e creazione di materiale di rifiuto effettuata dalla C, e dalla esistenza della delega che conferisce alla pluralità di atti il conseguimento del medesimo fine ...".

2.3. La corte, pertanto, senza pronunciare definitivamente sull'appello, ha dichiarato l'applicabilità dell'art. 8, commi 1° e 2°, della I. n. 689 del 1981, rimettendo la causa sul ruolo per il calcolo delle sanzioni da applicarsi a ciascuno degli appellanti. Ric. 2019 n. 31008, Sez. 2, CC del 13 marzo 2022 D 5 3.1. La Citta Metropolitana di Firenze, con ricorso notificato il 23/10/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata.

3.2. La V Lavori s.r.l., Monia V, Angelo Ricciardi, G G, V M, A E, Cesare Barletta, V B, A R e M T hanno resistito con controricorso notificato il 25/11/2019 con il quale hanno proposto, per tre motivi, ricorso incidentale.

3.3. La Citta Metropolitana di Firenze ha resistito con controricorso notificato il 3/1/2020 con il quale ha eccepito l'inammissibilità del controricorso per mancanza di sottoscrizione dell'atto e della relativa procura difensiva.

3.4. Sono rimasti intimati il Consorzio C, la Della Monica Trasporti s.r.l., la CAF s.r.l. S.R.L., Pratolini Giuliana s.r.l., la LGA Trasporti s.r.I., la Rusignuolo s.r.l. nonché U C, S C, A R, B B, Ettore Ferrazzuolo, A H, G P, I S, T P, C C, E L, Simone Sponsiello, M P, A L B, R C, S B, G V, R G, P C, L D M, Dimitri D'Onza, D A, Nicola D'Elia, F G, M B, G B, Domenico Remolino, D M, L B, P G e Ciro Iodice.

3.5. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 8, comma 2°, della I. n. 689 del 1981, nella parte in cui limita l'applicazione del cumulo giuridico alle ipotesi di concorso materiale afferenti la materia dell'assistenza e della previdenza obbligatorie, in relazione all'art. Ric. 2019 n. 31008, Sez. 2, CC del 13 marzo 2022 6 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che l'interpretazione "costituzionalmente orientata dell'art. 8", "imposta dalla similarità delle situazioni e dalla irragionevolezza dell'esito dell'applicazione delle plurime sanzioni in termini di afflittività eccessiva della condanna pecuniaria", doveva portare "alla conseguenza che laddove, come nel caso di specie, le plurime sanzioni [violazioni] alla medesima disposizione di legge siano effettuate nell'ambito di una identica attività si applichi la unica sanzione aumentata al terzo", senza, tuttavia, considerare che la mitigazione del trattamento sanzionatorio gravante sugli autori di plurime condotte attive o passive, in violazione di una o più norme caratterizzate da un medesime disegno, sia stata limitata dalla legge, attraverso l'applicazione della regola del cumulo giuridico, alla sola materia dell'assistenza e previdenza obbligatorie e che il regime favorevole previsto dalla predetta norma non può essere esteso in via analogica, pur a fronte della sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra le diverse violazioni, a materie diverse da quelle in essa espressamente considerate.

4.2. Il motivo è fondato. Questa Corte, invero, ha ripetutamente affermato il principio per cui, ai sensi dell'art. 8 I della I. n. 689 del 1981, "I'istituto della continuazione in materia di violazioni amministrative si applica, in via generale, alla sola ipotesi in cui la pluralità di violazioni sia commessa con una sola azione od omissione, mentre nel caso esse siano commesse con più azioni od omissioni, detto istituto trova applicazione soltanto se si tratta di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria" (cfr. Cass. n. 27799 del 2005;
Cass. n. 12659 del 2019). L'art.

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