Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/12/2022, n. 36646

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/12/2022, n. 36646
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36646
Data del deposito : 14 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI e LIDIA CARCAVALLO, con domicilio eletto in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e –

contro

AR SI rappresentat a e difes a da ll’ avvocat a FEDERICA MURINEDDU con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, VIA CENEDA,8 – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 3950 del 201 7 della C ORTE D’APPELLO DI ROMA, pubblicata il 1 5

SETTEMBRE

201 7 (R.G.N. 2601/2016). R.G.N.9318/2018 Cron. Rep. P.U.11/10/2022 7/07/2022 giurisdizione Trattamento previdenziale dei lavoratori dello spettacolo (Quota B) -2 - Udita la relazione della causa, sv olta nella camera di consiglio del l’11 ottobre2022 dal Consigliere Daniela C alafiore . Lette le conclusioni motivate formulate d a l Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Visonà , che ha chiesto di accogliereil ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.– L a signor a MA GI ha chiesto al Tribunale di Roma di rideterminare l’importo dei due supplementi (decorrenti dal primo gennaio 1998 e dal primo trattamento pensionistico a lei concess a dal primo ottobre 2012 e di ricalcolare la “ quota B ” del trattamento previdenziale, senza applicare il limite massimo del la retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall’art. 12, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420. 1.1.–La domanda è stata accolta dal giudice di primo grado , che ha condannato l’INPS a corrispondere le differenze derivanti dal ricalcolo. 1.2.–La pronuncia del Tribunale è stata quindi confermata dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 1 5 settembre 2017con il numero 3950. Nel respingere il gravame dell’INPS, la Corte territoriale, dopo avereripercorso l’evoluzione normativa, ha argomentato che il limite massimo inerente al la retribuzione giornaliera pensionabile si applica alla sola determinazione della “quota A”del trattamento di quiescenza e non è più vigente per la “quota B”, regolata dai nuovi criteri fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. 2.–Con ricorso notificato il 16 marzo 201 8 e affidato a d un unico motivo, l’INPS impugna per cassazione la pronuncia della Corte d’appello di Roma. 3.–MA GI resiste con controricorso. -3 - 4.–La causa è stata f issata all a pubblica udienza del l’11 ottobre 2022, ma è stata trattata in camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, in quanto nessuno degl’interessati ha formulato istanza di discussione orale (art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato fino al 31 dicembre 2022 dall’art. 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15). 5.– Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni motivate e ha chiesto di accogliere il ricorso. 6.–In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno presentato memorie, a norma dell’art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONIDELLA DECISIONE

1.– C on l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997. La Corte di merito avrebbe errato nel prospettare l’abrogazione tacita della disciplina del “massimale pensionabile”, a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la “quota B” della pensione. 2.– La controricorrente , in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilitào, in alternativa, l’improcedibilità del ricorso . 2.1.–Secondo la Corte d’appello di Roma, l’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997 non rimanda al comma 2 dell’art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che fa salvi i limiti massimi alla retribuzione pensionabile previsti nei singoli ordinamenti. Il richiamo è circoscritto al comma 1 del citato art. 12, che determina le aliquote di rendimento. Contro tale affermazione, che costituisce una ratio decidendi di per sé idonea a sorreggere la pronuncia della Corte di merito, i l -4 - ricorrente non avrebbe formulato censure di sorta. Di qui la definitività della decisione impugnata, che renderebbe inammissibile o improcedibile il ricorso per cassazione. 2.2.–L’eccezione non è fondata. Con un’esposizione intelligibileed esaustiva dei fatti di causa e dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, il ricorso contesta in radice le argomentazioni della Corte d’appello in ordine all’abrogazione del “massimale pensionabile”per la “quota B”. Ne consegue che la perdurante vigenza, anche per tale quota, del limite previsto dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 rappresenta un tema ancora controverso e che nessun “giudicato interno” puòprecluderne l’esame. Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto (fra le molte, di recente, Cass., sez. lav., 3 ottobre 2022, n. 28565). 3.– Il ricorso , pertanto, può esser e scrutinato nel merito e si rivela fondato. 4.– Questa Corte è chiamata a pronunciarsi su una questione nuova, relativa ai trattamenti previdenziali dei lavoratori dello spettacolo, oggicorrisposti dalla Gestione speciale del Fondo p ensioni lavoratori dello s pettacolo . Tale Gestione è stata istituita presso l’INPS, che è subentrato all’ Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (LS) in virtù dell’ art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il ricorso dell’INPS interpella questa Corte su lla determinazione dei trattamenti che si compongono di una “quota A” e di una “quota B”, nei termini delineati dall’art. 13 del d.lgs. n. 503 del 1992, richiamato dalla stessa parte controricorrente come cardine della normativa applicabile al caso di specie. -5 - 4.1.–La “quota A” corrisponde «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile»(art. 13, lettera a, del d.lgs. n. 503 del 1992). Al fine di quantificare l ’importo annuo della pensione relativa a tale quota, per i lavoratori dello spettacolo si applica il 2 per cento «al prodotto ottenuto moltiplicando la retribuzione giornaliera pensionabile per il numero complessivo dei contributi giornalieri effettivi e figurativi versati ed accreditati tra la data della prima iscrizione all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima» (art. 12, primo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971). La retribuzione giornaliera pensionabile, assunta a parametro di riferimento, è costituita «dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa» (art. 12, secondo comma, del medesimo d.P.R. n. 1420 del 1971) ed è rivalutata sulla base della variazione media annua dell’indice ISTAT del costo della vita, solo fino al quinto anno che precede la decorrenza della pensione(art. 12, cit., terzo comma). 4.2.– L a “quota B” corrisponde invece « all ’ importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993», trattamentoliquidato secondo i più restrittivi criteri previsti dal d.lgs. n. 503 del 1992 quanto all’età pensionabile, ai requisiti contributivi minimi, alla retribuzione media pensionabile(art. 13, lettera b, del citato decreto legislativo ). -6 - Laretribuzione giornaliera pensionabile, per la quota in esame , è variamente modulata nei tre gruppi in cui i lavoratori dello spettacolo risultano oggi suddivisi. Per il gruppo A, composto dai lavoratori che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art. 2, comma 1, letteraa, del d.lgs. n. 182 del 1997), la retribuzione giornaliera pensionabile «è costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione» (art. 3, comma 4, primo periodo, del d.lgs. n. 182 del 1997). La media è calcolata su una quantità di retribuzioni giornaliere, che equivalgono a 1900 a decorrere dal 1° gennaio 1998 (tabella B, allegata al d.lgs. n. 182 del 1997), in riferimento alle migliori tra quelle accreditate. Le retribuzionisono rivalutate secondo meccanismi diversi, a seconda che riguardino periodi anteriori o posteriori al 1° gennaio 1993 (art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 182 del 1997, che richiama, rispettivamente, i criteri dell’art. 12, terzo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 e, per i periodi più recenti,l’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 503 del 1992). Identica è la disciplina della retribuzione giornaliera pensionabile per ilavoratori del gruppo B e del gruppo C : gli uni prestano attività artistica o tecnica a tempo determinato al di fuori delle ipotesi di diretta connessione con la produzione e la realizzazione di spettacoli, gli altriprestano attività a tempo indeterminato. In ambedue i casi, «la retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media delle ultime retribuzioni giornaliere assoggettate a contribuzione» (art. 3, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 182 del 1997). La media è calcolata sulle ultime retribuzioni giornaliere, pari a 2600 per il gruppo B, a decorrere

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