Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/2017, n. 2612
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La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti è titolare del potere di accertare, sia all'atto dell'iscrizione ad essa, sia periodicamente, e comunque prima dell'erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, ed a tale limitato fine, che l'esercizio della corrispondente professione non sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 del d.P.R. n 1067 del 1953 (ora art. 4 del d.lgs. n 139 del 2005), ancorché quest'ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell'Ordine competente. In particolare, detto autonomo potere di accertamento sussiste nel momento della verifica dei presupposti per l’erogazione del trattamento previdenziale, al quale si associa naturalmente la cessazione dell’iscrizione all’Ordine, non potendosi ravvisare ostacolo alcuno nella carenza di una procedura specifica per l’esercizio di esso, risultando le garanzie procedimentali suscettibili di essere in ogni caso assicurate dall’osservanza delle norme generali di cui alla l. n. 241 del 1990.
Sul provvedimento
Testo completo
E T N *26 12/ 1 7 E S Oggetto REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Previdenza professionisti LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 26157/2014 SEZIONI UNITE CIVILI 26.12 Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. RENATO RORDORF Primo Presidente f.f. Ud. 20/12/2016 Dott. STEFANO SCHIRO' Presidente Sezione PU Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione Dott. ANTONIO DIDONE Presidente Sezione Dott. CAMILLA DI IASI Presidente Sezione Dott. STEFANO PETITTI Presidente Sezione Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI Rel. Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO ConsigliereDott. ANTONIO MANNA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26157-2014 proposto da: THALER KONRAD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 2016 POMPEO MAGNO 23/A, presso 10 studio L'avvocato 791 GIAMPIERO PROIA, che 10 rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI COMMERCIALISTI, in persona del Presidente proDOTTORI elettivamente domiciliata in ROMA, VIA tempore, 471 presso lo studio L'avvocato ANGELO BARBERINI PANDOLFO, che la rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;
controricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 291 presso 1'Avvocatura Centrale L'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, SCIPLINO ESTER ADA, GIUSEPPE MATANO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, per delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente avverso la sentenza n. 22/2014 della CORTE D'APPELLO di - SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata ilTrento 10/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/16 dal Cons. Dott. ENRICA D'ANTONIO;
uditi gli avvocati Giampiero PROIA e Silvia LUCANTONI per delega orale L'avvocato Angelo PANDOLFO;
udito il P.M. in persona L'Avvocato Generale Dott. FUZIO, che ha concluso per il rigetto del IC ricorso. RG n 26157/2014 Svolgimento del processo 'La Corte d'appello di Trento - sezione distaccata di NO - con sentenza del 10/5/2014, in riforma della sentenza del Tribunale di NO, ha rigettato la domanda di ON ER, dottore commercialista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti, con cui chiedeva l'annullamento del provvedimento adottato dalla Giunta esecutiva della Cassa, di archiviazione della sua domanda di pensione quale conseguenza L'annullamento delle annualità di iscrizione dal 1986 al 2001 e del 2008 a causa L'esercizio da parte del ricorrente della professione di commercialista in situazione di incompatibilità. Secondo il ER il provvedimento era stato adottato in carenza di potere della Cassa poiché dalle norme di legge era attribuito alla Cassa il potere di accertare la continuità L'esercizio della professione di commercialista e non anche il potere di sindacare la legittimità di tale esercizio. La Corte territoriale ha affermato che intendeva aderire al recente indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza del 13/11/2013 n 25526 secondo cui ai sensi del combinato disposto degli artt 20 e 22 della L n 21/1986 il potere di indagine riconosciuto alla Cassa aveva ad oggetto non solo il fatto storico L'esercizio della professione ma anche implicitamente e necessariamente la sua legittimità esponendosi in caso contrario a dubbi di costituzionalità. Richiamati pertanto i passaggi salienti della decisione citata la Corte territoriale ha riconosciuto in capo alla Cassa un'autonoma potestà di verifica del legittimo esercizio della professione ivi compresa l'inesistenza di cause di incompatibilità. Ha quindi rilevato che nella specie risultava incontestato e comunque comprovato dalle risultanze della verifica ex art 4 digs n 139/2005 compiuta dall'IN dei dottori commercialisti di NO come da nota del 14/9/2009 lo svolgimento della professione da parte del ER, in alcuni periodi, in condizioni di incompatibilità. Avverso la sentenza ricorre il ER con un unico articolato motivo. La Cassa si è costituita con controricorso .L'Inps ha depositato procura speciale. Con ordinanza interlocutoria n 9489 del 2/3/2016 Collegio, rilevando la sussistenza di due contrastanti indirizzi interpretativi e ravvisando una questione di massima di particolare importanza circa la sussistenza o meno di un potere della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC) di annullare periodi contributivi durante i quali, a seguito di verifiche della Cassa stessa, la professione di dottore commercialista sia stata svolta in situazione di incompatibilità, potere che secondo il ricorrente è ravvisabile solo a favore del IO L'IN, ha chiesto che su detta questione si pronuncino le SSUU .Parte ricorrente ha depositato memoria ex art 378 cpc. Motivi della decisione Preliminarmente va rilevato che non si prospettano i profili di inammissibilità denunciati essendo delineati nel ricorso con chiarezza e proprietà sia il contenuto delle censure,sia l'esposizione in fatto e che l'accertamento eseguito dall'IN dei IA,di cui si dà atto anche nella pronuncia della Corte d'appello, circa la sussistenza di periodi in cui l'attività 1 RG n 26157/2014 professionale è stata svolta in condizioni di incompatibilità è stata valutata dal giudice di merito che ha ritenuto accertata tale incompatibilità sulla base del provvedimento L'IN ,incompatibilità che non forma oggetto delle censure del ricorrente nel presente giudizio.
1. Con un unico articolato motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt 1,3,17,18,20,22 L. n. 21/1986;
degli artt 2,3,29,34 del DPR n 1067/1953, L'art 4 disp. prel. cod. civ. anche in combinato disposto con l'art 2, comma 3, Ln 319/1975 e L'art 23 L n 773/1982. Censura la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la Cassa aveva il potere di annullare i periodi contributivi durante i quali la professione era stata svolta in condizioni di incompatibilità ed afferma che l'accertamento della legittimità L'iscrizione all'albo professionale spettava esclusivamente al IO L'IN . Richiama l'art 34 del DPR n 1067/1953 nonché l'art 22 della L n 21/1986 dai quali secondo il ricorrente risultava evidente che l'accertamento della legittimità L'iscrizione all'albo professionale, condizione per l'esercizio della libera professione di commercialista, spettava esclusivamente al IO L'IN competente, mentre alla Cassa competeva il potere di accertamento del requisito L'esercizio della professione con carattere di continuità. Secondo il ricorrente il legislatore aveva operato una rigida determinazione e delimitazione delle competenze rispettive dei due organi e che soltanto a fronte di un provvedimento di cancellazione la Cassa avrebbe potuto invalidare i corrispondenti periodi di iscrizione. Censura quanto sostenuto dalla Corte territoriale che, recependo le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione n 25526/2013, aveva affermato che il potere della Cassa di accertare d'ufficio il requisito del legittimo esercizio della professione sarebbe stato implicitamente attribuito alla Cassa e che tale potere si distinguerebbe dall'espressa potestà attribuita al IO L'IN di accertare gli eventuali casi di incompatibilità ai fini L'eventuale cancellazione L'iscrizione dall'albo. Il ricorrente deduce inoltre l'ininfluenza della disposizione del Regolamento della Cassa in base al quale non si consideravano utili alla maturazione L'anzianità di iscrizione periodi durante i quali l'attività professionale era stata svolta in condizioni di incompatibilità, atteso che tale regolamento era un mero atto interno privo di efficacia normativa che mai avrebbe potuto derogare alla legge. Quanto alla circostanza che per i dottori commercialisti mancava una disposizione analoga a quella vigente per la Cassa Avvocati e per la Cassa Geometri osserva che allorchè la Corte di Cassazione era stata chiamata ad interpretare tale normativa ne aveva tratto la conferma L'esistenza di una norma generale esclusiva e non certo inclusiva. Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non necessario prevedere a tutela del professionista garanzie analoghe a quelle previste per la cancellazione dall'albo.
2. Il motivo è infondato . Deve richiamarsi, in primo luogo, quanto esposto nell'ordinanza interlocutoria della Sezione lavoro che ha evidenziato l'esistenza nella giurisprudenza di questa Corte di due diversi 2 RG n 26157/2014 orientamenti sulla questione "della sussistenza o meno di un potere" della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC) “di annullare periodi contributivi durante i quali la professione di dottore commercialista sia stata svolta in situazione di incompatibilità", ove detta situazione non abbia condotto alla cancellazione dall'albo del professionista. Alcune pronunce, infatti, negano l'esistenza di un siffatto potere in capo alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei dottori commercialisti (ad es. Cass. n. 3493 del 1996 e da ultimo Cass. n. 13853/2009 ), mentre altre sentenze lo riconoscono o comunque lo affermano in funzione L'erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali (ad es. Cass. n. 5344 del 2003 e da ultimo Cass n 25556/2013 en 24140/2014). Secondo il primo orientamento "la Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti ha solo il potere di accertare la sussistenza o meno L'esercizio della libera professione, ma non quello di verificare la legittimità L'iscrizione all'albo professionale per una causa di incompatibilità ai sensi del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067 (ordinamento della professione di dottore commercialista), in quanto tale potere spetta unicamente al IO L'IN dei dottori commercialisti". Tale posizione era assolutamente maggioritaria (Sez. L, Sentenza n. 3493 del 13/04/1996, Sez. L, Sentenza n. 7389 del 04/07/1991, Sez. L, Sentenza n. 4572 del 12/07/1988,