Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/01/2023, n. 00309
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Testo completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25938-2021 proposto da: ZAPPALÀ SALVATORE, elettivamente domiciliato si in ROMA,
PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI
22, presso lo studio dell'avvocato S B, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G FRANCESCO FIDONE;
-ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CONSIGLIO DI STATO, CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, in Ric. 2021 n. 25938 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 2 - persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliatisiin ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-controricorrenti - nonchécontro CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA;
-intimati - avverso la sentenza n. 6282/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/09/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere ANGELINA-M P. Rilevato che: - l’avv. Z, componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, propose domanda di trasferimento presso una sezione del Consiglio di Stato, nonché di accertamento del proprio status di consigliere di Stato a tempo indeterminato, che l’organo di autogoverno rigettò;
- il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dichiarò inammissibile l’impugnazione del diniego perché l’istante, argomentò, l’aveva censurato in base a un presupposto, quello della durata limitata della nomina a componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa, non espresso nel provvedimento impugnato, calibrato invece sul rapporto di esclusività dei componenti laici con l’organo giurisdizionale in cui sono deputati a svolgere le loro funzioni;
- il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello successivamente proposto dal richiedente;
Ric. 2021 n. 25938 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 3 - - ha al riguardo evidenziato il legame funzionale esclusivo dei componenti laici con l’attività giurisdizionale e consultiva di interesse regionale di modo che, ha sottolineato, l’equiparazione del componente laico al consigliere di Stato non può essere intesa in senso assoluto, posto che le modalità di reclutamento lo collocano nell’alveo dei magistrati onorari, dotati di caratteristiche irriducibili a quelle dei consiglieri di Stato;
- il Consiglio di Stato ha poi ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 373/03, facendo leva sul rango del decreto legislativo, attuativo dell’art. 23 dello statuto speciale della Regione Siciliana, che esclude gerarchia delle fonti, e ravvisando nell’inserimento organico del componente laico nel Consiglio di giustizia amministrativa e nell’equiparazione del suo stato giuridico ed
PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI
22, presso lo studio dell'avvocato S B, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G FRANCESCO FIDONE;
-ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CONSIGLIO DI STATO, CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, in Ric. 2021 n. 25938 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 2 - persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliatisiin ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-controricorrenti - nonchécontro CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA;
-intimati - avverso la sentenza n. 6282/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/09/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere ANGELINA-M P. Rilevato che: - l’avv. Z, componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, propose domanda di trasferimento presso una sezione del Consiglio di Stato, nonché di accertamento del proprio status di consigliere di Stato a tempo indeterminato, che l’organo di autogoverno rigettò;
- il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dichiarò inammissibile l’impugnazione del diniego perché l’istante, argomentò, l’aveva censurato in base a un presupposto, quello della durata limitata della nomina a componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa, non espresso nel provvedimento impugnato, calibrato invece sul rapporto di esclusività dei componenti laici con l’organo giurisdizionale in cui sono deputati a svolgere le loro funzioni;
- il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello successivamente proposto dal richiedente;
Ric. 2021 n. 25938 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 3 - - ha al riguardo evidenziato il legame funzionale esclusivo dei componenti laici con l’attività giurisdizionale e consultiva di interesse regionale di modo che, ha sottolineato, l’equiparazione del componente laico al consigliere di Stato non può essere intesa in senso assoluto, posto che le modalità di reclutamento lo collocano nell’alveo dei magistrati onorari, dotati di caratteristiche irriducibili a quelle dei consiglieri di Stato;
- il Consiglio di Stato ha poi ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 373/03, facendo leva sul rango del decreto legislativo, attuativo dell’art. 23 dello statuto speciale della Regione Siciliana, che esclude gerarchia delle fonti, e ravvisando nell’inserimento organico del componente laico nel Consiglio di giustizia amministrativa e nell’equiparazione del suo stato giuridico ed
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