Cass. civ., sez. I, ordinanza 09/06/2023, n. 16497
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25910/2021 R.G. proposto da : IBRAHIM AHMAD ARAFA BADR, domiciliato ex lege in Roma , Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dagli avvocati D V (VGLDNL73C59A290Q) e D (BRTDRH67M66L424L) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI TRAPANI -intimati- avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Trapani n. 197/2021 depositata il3.8.2021 . udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.5.2023 dal Consigliere U L C G S. FATTI DI CAUSA 1.Con ricorso del 16.7.2021 I A A r B, cittadino egiziano, si è rivolto al Giudice di pace di Trapani per impugnare il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Trapani il 29.6.2021. Il ricorrente ha assunto di essere entrato nel territorio italiano il 15.6.2021: ha aggiunto che in Italia viveva regolarmente suo cugino, titolare di permesso di soggiorno, e che suo cognato era titolare di una ditta individuale con sede in Valmadrera;ha sostenuto che il provvedimento opposto era stato emesso in violazione dell'articolo 13 del d.lgs. 286del 1998 perché il Prefetto non aveva valutato l'esistenza del vincolo familiare con il cugino residente nel territorio nazionale e con il cognato titolare di una regolare attività commerciale, perfettamente integrati sul territorio nazionale. La Prefettura di Trapani si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. 2. Il Giudice di pace con ordinanza del 3.8.2021 ha rigettato il ricorso, dichiarando legittimo l'atto impugnato perché il difensore del ricorrente era sprovvisto di valida procura ai sensi dell'articolo 83 c.p.c., dal momento che la procura rilasciata in favore dell'avvocato Sidiki Kano era priva di certificazione che autenticasse la firma del ricorrente;il Giudice di pace ha aggiunto che non valeva a tal fine l'attestazione rilasciata da parte del direttore del Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR), non essendo il mediatore culturale un pubblico ufficiale ma solo il legale rappresentante della Onlus cooperativa sociale Ekene. 3. Avverso la predetta ordinanza del 3.8.2021 ha proposto ricorso per cassazione Ibrahim Ahmadarafa Badr con atto notificato il 30.9.2021, con il corredo di due motivi. La Prefettura di Trapani non si è costituita in sede di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo di impugnazione i l ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 83 cod.proc.civ. in quanto la procura alle liti conferita al difensore e autenticata dal direttore del CPR doveva ritenersi valida ed efficace. Poiché nel caso la Prefettura di Gorizia aveva affidato la gestione del CPR alla cooperativa Ekene, conseguentemente il direttore del CPR, legale rappresentante della suddetta cooperativa, secondo il ricorrente, era legittimato a certificare l'autenticazione della procura sottoscritta dal sig.Badr. Il ricorrente osserva altresì che la procura rilasciata per l’opposizione al decreto di espulsione «deve ritenersi conforme al disposto di cui all’art. 83 c.p.c., norma questa che, tra l’altro, non prevede espressamente una sanzione per il vizio di autenticazione fatta dal difensore» (pag. 5 del ricorso). 5.Il primo profilo di censura dedotto con il motivo non è fondato. La procura in questione rilasciata da Ibrahim AhmadarafaBadr non recava la certificazione dell’autografia della sottoscrizione da parte del difensore, ai sensi dell’art.83, comma 3, cod.proc.civ. Secondo la giurisprudenza, la certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale (Sez. 6- 1, n. 19785 del 25.7.2018;Sez. 6 - 3, n. 17473 del 2.9.2015).
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