Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/2023, n. 43631
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Massime • 2
È ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente, ma è necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione.
In tema di revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudice è tenuto a procedere alla rivalutazione congiunta e unitaria del materiale probatorio che ha dato luogo alla sentenza di condanna, raffrontandola con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati risultanti dalla sentenza che si pone in conflitto e, in caso di conferma della sentenza impugnata, deve dar conto, con motivazione rafforzata, delle ragioni per le quali, pur in presenza di fatti oggettivamente inconciliabili, ha ritenuto di dover ribadire la soluzione adottata dalla sentenza attinta dall'istanza di revisione.
Sul provvedimento
Testo completo
43631-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CARLO ZAZA -Presidente - Sent. n. sez. 2664/2023 UP 05/10/2023- ALFREDO GUARDIANO ANGELO CAPUTO R.G.N. 9621/2023 - Relatore FRANCESCO CANANZI DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IV OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che è stata formulata richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LA Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
per il ricorrente, gli Avv.ti Pasquale Annichiarico e Vittorio Manes, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per la rimessione della questione alle Sezioni unite in ordine alla nozione di "fatto giuridico rilevante" e, in ulteriore subordine, per la proposizione di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 629 cod. proc. pen. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 10/10/2022, la Corte di appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 12/02/2018 con la quale a LA VA era stata applicata la pena di anni tre di reclusione concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero in relazione alle imputazioni afferenti a IL s.p.a., dichiarata in stato di insolvenza il 28/01/2015 - di 1) bancarotta fraudolenta per distrazione di risorse, attraverso un contratto di assistenza tecnica e servizi, a favore della holding di famiglia VA IR s.p.a. per un totale di circa 400 milioni di euro;
2) causazione del dissesto per effetto di operazioni dolose, in particolare attraverso 2a) la sistematica omissione delle necessarie misure e attività di tutela ambientale e sanitaria, così depauperando la struttura produttiva, non adeguandola alla normativa vigente e moltiplicando le esternalità negative (che attraverso l'autorità giudiziaria sarebbero state ricondotte all'attività d'impresa) e 2b) la sottrazione delle risorse accumulate nelle società estere del gruppo mediante un'operazione di scissione. La richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. si basava sulla sentenza confermata in appello e divenuta irrevocabile - - del 05/07/2019 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano aveva assolto, perché il fatto non sussiste, IO RT VA, fratello del richiedente e coimputato della stessa imputazione relazione a IL s.p.a., nonché di altre imputazioni di bancarotta relative a VA IR s.p.a.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione LA VA, attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. Pasquale Annichiarico, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. violazione della - legge penale e della normativa processuale, nonché vizio di motivazione. La sentenza nei confronti del ricorrente e quella nei confronti del coimputato si sono basate sull'identico compendio probatorio, ma la sentenza impugnata erroneamente ritiene che esse divergano nella valutazione dei fatti, mentre la relativa ricostruzione sarebbe identica, laddove, nelle due sentenze irrevocabili, l'inconciliabilità opera come oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto su cui esse si fondano, in quanto l'assoluzione di IO RT VA è stata pronunciata sulla scorta di un accertamento che ha escluso la sussistenza fenomenologica dei tre fatti in contestazione. 2 Con riferimento al primo, il fatto è risultato insussistente perché il contratto di assistenza e servizi aveva positivamente inciso sui risultati economici della società, laddove, nelle due sentenze irrevocabili, lo stesso contratto di assistenza e servizi, lungi dal costituire uno strumento per drenare le risorse da IL, è risultato un mezzo produttivo di valore. Con riguardo alla seconda contestazione, il fatto è risultato insussistente in quanto non vi è stata alcuna omissione di investimenti in materia ambientale, essendo al contrario risultati investimenti per oltre un miliardo di euro, sicché gli investimenti non possono, al contempo, essere stati omessi o effettuati. In ordine alla terza contestazione, il fatto è risultato insussistente in quanto l'operazione di scissione non ha alcuna attinenza con l'insolvenza di IL, ma è stata regolare, avviata in tempi non sospetti, neutra sotto il profilo finanziario e assistita da una concreta motivazione sul piano industriale, sicché l'operazione stessa o è stata uno strumento per condurre IL all'insolvenza oppure non ha avuto nei fatti alcuna correlazione con l'insolvenza societaria.
2.1. Circa la prima contestazione, secondo la sentenza di cui si chiede la revisione, il contratto di assistenza e servizi stipulato tra IL s.p.a e VA IR s.p.a. prevedeva un canone sproporzionato ed è stato uno strumento per drenare risorse per circa 500 milioni di euro a favore della seconda. La sentenza afferma che l'accusa è basata sulla relazione dei Commissari a sua volta basata sulla consulenza di SE OO RY (d'ora in poi, PW) e la stessa sentenza impugnata riporta una ricostruzione del fatto presente nella sentenza a carico del ricorrente fondata appunto sulla ricostruzione fattuale di PW in contrasto con la ricostruzione fattuale riportata nella sentenza assolutoria nei confronti del coimputato, che dimostra come la ricostruzione di PW (e, quindi, della sentenza a carico di LA VA) attesti una circostanza non corrispondente al vero, lasciando intendere che il contratto di affitto del ramo di azienda abbia lo stesso contenuto del contratto di assistenza tecnica e servizi. La sentenza impugnata riporta un altro passaggio della sentenza di cui si chiede la revisione in cui compare una ricostruzione fattuale errata, in quanto ritiene non applicabile il metodo indicato dal consulente Bini poiché PW aveva affermato che VA IR e IL non avevano mai operato in forma integrata, laddove la sentenza assolutoria ricostruisce gli innegabili risultati positivi raggiunti dalla controllata escludendo che vi fosse stata una fraudolenta diminuzione della sua consistenza patrimoniale idonea a danneggiare le aspettative dei creditori.
2.2. In ordine alla seconda contestazione, la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza nei confronti di LA VA si fonda su quanto riferito dalla dott.ssa TI, che, per conto dei commissari, si affida al report del custode giudiziario Barbara Valenzano, secondo cui gli investimenti ambientali, anche se iscritti in bilancio, non sarebbero mai stati effettuati, ma la sentenza della Corte di appello di Brescia non coglie la macroscopica differenza della ricostruzione del fatto tra le due sentenze, posto che secondo la sentenza assolutoria gli stessi fatti connessi all'ideazione, progettazione, affidamento degli appalti, collaudo degli stessi, messa in servizio sarebbero presenti realmente nello stabilimento e non solo sulla carta, come accertato dai consulenti del pubblico ministero Consonni e Romanò (le cui consulenze hanno condotto all'archiviazione del procedimenti per i reati di falso in bilancio e dichiarazioni fraudolente per operazioni oggettivamente inesistenti) e dalla sentenza irrevocabile del T.A.R. di Lecce, che dà atto che IL si è adeguata da tempo alle migliori tecnologie disponibili (con ricostruzione in fatto recepita dalla sentenza assolutoria).
2.3. A proposito della terza contestazione, la sentenza di patteggiamento a carico del ricorrente ritiene che la scissione abbia avuto natura distrattiva, mentre la sentenza nei confronti del coimputato valorizza il verbale del c.d.a. di IL, dal quale emerge che molti mesi prima del deposito della perizia chimica, di quella epidemiologica e dell'inizio del riesame dell'AIA, la scissione era già stata decisa, come ulteriormente dimostrato da altri verbali del c.d.a. di IL, oltre che da verbali del c.d.a. di IR VA s.p.a. La decisione di dividere i due gruppi fu presa da IL VA prima del giugno del 2011 e già in quel mese aveva dato mandato ai consulenti del gruppo di analizzare