Cass. civ., sez. VI, ordinanza 03/12/2020, n. 27613

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 03/12/2020, n. 27613
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27613
Data del deposito : 3 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 33977 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da PECCI C (C.F.: PCC CRN 48T62 A633W) rappresentata e difesa dall'avvocato D C (C.F.: CMP DCC 53E01 I726T) -ricorrente- nei confronti di MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. (Cf.: 13300400150), in persona del rappresentante per procura F G rappresentato e difeso dall'avvocato A V (C.F.: VNN NTN 58P14 D612L) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Fi- renze n. 2426/2018, pubblicata in data 19 ottobre 2018 (e notificata in data 22 ottobre 2018);
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 29 ottobre 2020 dal consigliere A T.

Fatti di causa

Centro Leasing Banca S.p.A., sulla base di titolo esecutivo co- stituito da sentenza di condanna pronunciata nei confronti del- la Inox Bagno S.n.c., ha proceduto al pignoramento di due Ric. n. 33977/2018 - Sez. 6-3 - Ad. 29 ottobre 2020 - Ordinanza - Pagina 1 di 6 G.

2.c04 -2-20 immobili di proprietà di C P, quale socia illimitata- mente responsabile della suddetta società. La debitrice esecutata ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. La banca creditrice procedente, nel contestare il fondamento della suddetta opposizione, ha proposto, in via riconvenzionale subordinata, domanda di con- danna della stessa opponente al pagamento del credito gra- vante sulla società. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Firenze, che ha altresì rigettato la domanda riconvenzionale dell'opposta, rite- nendo prescritto il relativo diritto. La Corte di Appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha invece rigettato l'opposizione, condannando l'opponente alla restituzione degli importi incassati in virtù della sentenza di primo grado. Ricorre la P, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Mediocredito Italiano S.p.A. (frattan- to subentrata nelle posizioni giuridiche soggettive della Centro Leasing Banca S.p.A.). È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile e/o manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Art. 360 n. 3 cpc in riferimento all'art. 234 cpc». Secondo la ricorrente (che ribadisce il suo assunto nella me- moria depositata ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.), Ric. n. 33977/2018 - Sez. 6-3 - Ad. 29 ottobre 2020 - Ordinanza - Pagina 2 di 6 poiché nel giudizio all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza di condanna nei confronti della società Inox Bagno S.n.c., erano state ritenute inammissibili (in quanto tardiva- mente formulate) le domande della Banca Centro Leasing S.p.A., di condanna di alcuni dei soci illimitatamente respon- sabili della società, in solido con la società stessa, si sarebbe formato un giudicato implicito negativo di rigetto dell'analoga pretesa, anche in relazione alla posizione degli altri soci illimi- tatamente responsabili - tra cui essa ricorrente, benché mai evocata in quel giudizio - il che impedirebbe alla creditrice di utilizzare il titolo formatosi contro la società ai fini dell'esecuzione nei suoi confronti. Il motivo è per un verso inammissibile e per altro verso mani- festamente infondato. La corte di appello ha deciso la controversia sulla base della corretta applicazione dei principi di diritto costantemente af- fermati da questa Corte secondo i quali «la sentenza di con- danna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e, quindi, ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dal- la persona contro cui è stato formato» (C:ass., Sez. L, Senten- za n. 30441 del 19/12/2017, Rv. 646510 - 01;
Sez. 1, Sen- tenza n. 1040 del 16/01/2009, Rv. 606369 - 01;
Sez. 3, Sen- tenza n. 6734 del 24/03/2011, Rv. 617488 - 01;
Sez. 3, Sen- tenza n. 11311 del 23/05/2011, Rv. 618154 - 01;
Sez. 3, Or- dinanza n. 15877 del 13/06/2019, Rv. 654296 - 01). Le censure della ricorrente non colgono adeguatamente l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. Ric. n. 33977/2018 - Sez. 6-3 - Ad. 29 ottobre 2020 - Ordinanza - Pagina 3 di 6 Esse si fondano sull'assunto per cui nel giudizio di merito (all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo) sarebbero state rigettate le domande di condanna, in solido con la socie- tà, di alcuni dei soci illimitatamente responsabili della società stessa e si sarebbe in tal modo formato in proposito un giudi- cato negativo sul rapporto obbligatorio con riguardo a tutti i soci (anche quelli che non avevano partecipato al giudizio). Orbene, in primo luogo, le predette domande nei confronti di alcuni dei soci non sono affatto state rigettate nel merito, es- sendone stata invece semplicemente dichiarata l'inammissibilità in quel giudizio (in quanto proposte tardiva- mente, nel corso del giudizio stesso e non con l'atto di citazio- ne originario), il che, come correttamente ritenuto dalla corte di appello, non può dar luogo ad alcun giudicato negativo sul rapporto sostanziale e non può impedire, dunque, l'operatività del titolo esecutivo formatosi nei confronti della società anche contro i soci illimitatamente responsabili, secondo le regole ordinarie sopra richiamate (questo è da ritenersi il senso della decisione impugnata sul punto in esame„ espresso in partico- lare a pag. 8, nei righi 17/20). D'altra parte, nessuna pronuncia venne emessa e nessun giu- dicato - tanto meno implicito - potrebbe mai ritenersi formato nei confronti della ricorrente, nel giudizio di merito, dal mo- mento che quest'ultima a tale giudizio non ebbe neanche a partecipare personalmente, in nessuna delle sue fasi.
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