Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/11/2020, n. 25213

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/11/2020, n. 25213
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25213
Data del deposito : 10 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26312-2019 proposto da: SO.PRO.MAR. S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GRACCHI

128, presso lo studio dell'avvocato R M P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato I M S;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente - nonché

contro

C.N.R.;

- intimato -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 6262/2018 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE del LAZIO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2020 dal Consigliere L N;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale R S, il quale chiede dichiararsi inammissibile il proposto regolamento.

FATTI DI CAUSA

1. - Viene proposto regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., nell'ambito di un giudizio - non meglio individuato, neppure con il numero di ruolo pendente innanzi al Tribunale di Roma. Narra il ricorso che: - con atto di citazione - la cui data di notificazione non viene indicata - la So.Pro.Mar. s.r.l. instaurò una causa innanzi al Tribunale di Roma avverso alcuni convenuti (non precisati), chiedendo dichiararsi l'illegittimità di due decreti, comunicati ad essa il 15 marzo 2018 (assunti in data non precisata), con i quali i MIUR aveva revocato i contributi PON concessi alla società, nonché la condanna del medesimo ad eseguire alcuni pagamenti;
Ric. 2019 n. 26312 sez. SU - ud. 20-10-2020 -2- - il MIUR ha resistito alla domanda, eccependo altresì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ed il CNR si costituì a sostegno delle ragioni attoree;
- con successivo atto di citazione - del quale, del pari, la ricorrente non indica la data di notificazione - la So.Pro.Mar. s.r.l. propose opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. alla cartella esattoriale di restituzione degli importi incassati a titolo di contributi per i primi sal;
e che la causa, reputata istanza cautelare connessa alla prima controversia, fu assegnata al medesimo magistrato;
- con ordinanza riservata «numero 41526/2018, depositata in data 31 maggio 2019», il giudice unico del Tribunale di Roma «ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione del Giudice Amministrativo», respinto l'istanza cautelare e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni;
- con due distinti ricorsi - depositati in data non indicata dall'odierna ricorrente - il CNR nel frattempo aveva impugnato gli stessi due decreti amministrativi innanzi al Tar Lazio, che, con «due sentenze identiche» (non meglio individuate) ha dichiarato inammissibili i ricorsi, reputando appartenere la giurisdizione al giudice ordinario e fissando un termine per la riassunzione innanzi a questi. Con il ricorso, la So.Pro.Mar. s.r.l. ha, dunque, proposto regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. 2. - Il P.G. ha presentato conclusioni scritte, ai sensi dell'articolo 380-ter cod. proc. civ., chiedendo che venga dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto il giudice amministrativo ha già reso pronuncia nella medesima controversia, declinando la propria giurisdizione e dichiarando il ricorso inammissibile, onde in ogni caso ciò preclude l'odierno regolamento, in quanto: se la decisione è passata in giudicato, non è più ammesso Ric. 2019 n. 26312 sez. SU - ud. 20-10-2020 -3- il regolamento di giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ.;
in caso contrario, solo al Consiglio di Stato spetta pronunciarsi sull'impugnazione, ove sia stata proposta.
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