Cass. civ., sez. VI, ordinanza 18/04/2018, n. 9436
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In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.
Sul provvedimento
Testo completo
№ 9 436 /18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 eu rei Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROPRIETA' Dott. FELICE MANNA Presidente - Dott. L G LOMBARDO - Consigliere - Ud. 21/09/2017-CC Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - R.G.N. 25227/2015 Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere - 404.9436 Rep. Dott. M F - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25227-2015 proposto da: S E, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato R B;
- ricorrente -
contro
GE.F S, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio PLACIDI, rappresentata C difesa dagli avvocati BICE ANNALISA PASQUALONE, ELENA CAFARO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 424/2015 della CORTE D'APPELLO di B, depositata il 19/03/2015;
.50 8 8 हैं My 17 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.
FATTI DI CAUSA
E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Bari, con sentenza del 31 maggio 2007, rigettava la domanda proposta da S E nei confronti della Ge.Fim srl per il pagamento di compensi professionali relativi alla progettazione di una struttura in cemento armato con relativi calcoli e all'incarico di direzione dei lavori. La Corte d'appello di Bari, con sentenza depositata in data 19 marzo 2015, ha respinto il gravame proposto dal medesimo professionista. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bari ricorre S Emanuele sulla base di quattro motivi;
la Ge.Fim srl resiste con controricorso.
Ritenuto che
il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Atteso che: il ricorrente con i quattro motivi di doglianza deduce: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per aver rigettato la domanda interpretando erroneamente fatti concludenti e dedotti e provati in corso di causa e in relazione all'interrogatorio formale e alla ricca documentazione prodotta sin dal primo grado attestante il diretto ed esclusivo riconoscimento dell'ing. S quale esecutore delle opere senza il pur minimo riferimento al gruppo di progettazione e quindi negando l'esistenza di un contratto sinallagmatico;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 232 n. 1 in relazione al 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui errava nel Ric. 2015 n. 25227 sez. M2 - ud. 21-09-2017 -2- پینہ valutare le prove offerte, non considerando elemento probante unitamente al comportamento processuale del convenuto, tra le altre la lettera del 5.9.95;
c) violazione e falsa applicazione dell'art. 2230 c.c., in relazione