Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2023, n. 02271
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: S S nato a MUSCOLINE il 01/10/1967 FOLLI SONIA nato a DESENZANO DEL GARDA il 13/06/1972 avverso l'ordinanza del 01/06/2021 del TRIB. RIESAME di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere E P;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, P L, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 1 giugno 2022 depositata in data 17 giugno 2022, il Tribunale di Pordenone, sezione del Riesame, ha confermato il provvedimento di convalida di perquisizione e sequestro probatorio di iniziativa della Polizia Giudiziaria emesso dal PM presso il Tribunale di Pordenone in data 10 maggio 2022, sequestro probatorio nei confronti dei ricorrenti S e F avente ad oggetto numerosi esemplari vivi di specie di uccelli unitamente a strumenti per eseguire la cruenta pratica del "sessaggio", in relazione ai reati di cui agli artt. 544 ter, 471 cod. pen., art 30 1.157/92. 2. Avverso l'ordinanza indicata hanno proposto ricorso S e F con unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia ed articolato nei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con l'unico articolato motivo i ricorrenti denunziano vizio di motivazione, già presente nel decreto di convalida del PM in violazione degli artt. 125 e 247 cod. proc. pen. che prescrivono specifica motivazione sui presupposti che legittimano l'attività ablatoria. In particolare, i ricorrenti lamentano che già in sede di riesame avevano sottolineato la assenza di motivazione del decreto di convalida del PM che rinviava integralmente al decreto di perquisizione e sequestro operato dalla polizia giudiziaria e riteneva che oggetto di sequestro fosse corpo di reato sussistendo inoltre un vincolo diretto tra i beni e l'illecito contestato al fine di proseguire le indagini. Sullo specifico punto il Tribunale del Riesame si è limitato a motivare che il fumus commíssi delicti sussiste anche in relazione ai 99 esemplari di uccelli rinvenuti muniti di anello identificativo e ha ritenuto che la motivazione contenuta nel provvedimento di convalida del Pubblico Ministero possa considerarsi sufficiente anche in ragione dell'espresso rinvio operato alla perquisizione e sequestro effettuato dalla Polizia Giudiziaria. Lamenta la difesa che, contrariamente a quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, a seguito del principio fissato dalle Sezioni Unite 19 aprile 2018 n.36072, il sequestro probatorio deve essere sorretto da idonea motivazione in ordine alla relazione esistente tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato. Seppure il PM avesse operato una motivazione per relationem, anche dal decreto di perquisizione e sequestro della PG non è dato comprendere la connessione tra vincolo e reato dal momento che la pratica del sessaggio era svolta solo su due volatili. Gli altri volatili erano regolarmente inanellati, né la loro provenienza risultava di provenienza illecita. La motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla necessità del vincolo al fine di prosecuzione delle indagini (nella parte in cui chiarisce quali siano le ragioni necessarie per proseguire le indagini p.3) risulta illegittimamente integrativa delle
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, P L, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 1 giugno 2022 depositata in data 17 giugno 2022, il Tribunale di Pordenone, sezione del Riesame, ha confermato il provvedimento di convalida di perquisizione e sequestro probatorio di iniziativa della Polizia Giudiziaria emesso dal PM presso il Tribunale di Pordenone in data 10 maggio 2022, sequestro probatorio nei confronti dei ricorrenti S e F avente ad oggetto numerosi esemplari vivi di specie di uccelli unitamente a strumenti per eseguire la cruenta pratica del "sessaggio", in relazione ai reati di cui agli artt. 544 ter, 471 cod. pen., art 30 1.157/92. 2. Avverso l'ordinanza indicata hanno proposto ricorso S e F con unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia ed articolato nei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con l'unico articolato motivo i ricorrenti denunziano vizio di motivazione, già presente nel decreto di convalida del PM in violazione degli artt. 125 e 247 cod. proc. pen. che prescrivono specifica motivazione sui presupposti che legittimano l'attività ablatoria. In particolare, i ricorrenti lamentano che già in sede di riesame avevano sottolineato la assenza di motivazione del decreto di convalida del PM che rinviava integralmente al decreto di perquisizione e sequestro operato dalla polizia giudiziaria e riteneva che oggetto di sequestro fosse corpo di reato sussistendo inoltre un vincolo diretto tra i beni e l'illecito contestato al fine di proseguire le indagini. Sullo specifico punto il Tribunale del Riesame si è limitato a motivare che il fumus commíssi delicti sussiste anche in relazione ai 99 esemplari di uccelli rinvenuti muniti di anello identificativo e ha ritenuto che la motivazione contenuta nel provvedimento di convalida del Pubblico Ministero possa considerarsi sufficiente anche in ragione dell'espresso rinvio operato alla perquisizione e sequestro effettuato dalla Polizia Giudiziaria. Lamenta la difesa che, contrariamente a quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, a seguito del principio fissato dalle Sezioni Unite 19 aprile 2018 n.36072, il sequestro probatorio deve essere sorretto da idonea motivazione in ordine alla relazione esistente tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato. Seppure il PM avesse operato una motivazione per relationem, anche dal decreto di perquisizione e sequestro della PG non è dato comprendere la connessione tra vincolo e reato dal momento che la pratica del sessaggio era svolta solo su due volatili. Gli altri volatili erano regolarmente inanellati, né la loro provenienza risultava di provenienza illecita. La motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla necessità del vincolo al fine di prosecuzione delle indagini (nella parte in cui chiarisce quali siano le ragioni necessarie per proseguire le indagini p.3) risulta illegittimamente integrativa delle
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