Cass. civ., SS.UU., ordinanza 02/10/2019, n. 24608
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In tema di giurisdizione sulle domande inerenti la responsabilità genitoriale su figli minori non residenti abitualmente in Italia, formulate nel giudizio di separazione o di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano, il criterio determinativo cogente della residenza abituale del minore, previsto dagli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, trova fondamento nel superiore e preminente interesse di quest'ultimo a che i provvedimenti che lo riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo della sua residenza effettiva, nonché nell'esigenza di realizzare la concentrazione di tutte le azioni giudiziarie ad esso relative; tale criterio può essere derogato, sempre che ciò sia conforme all'interesse del minore ai sensi dell'art.12 del citato Regolamento CE n. 2201 del 2003, soltanto ove alla data in cui il giudice è stato adìto con la domanda di separazione o al momento della formazione del contraddittorio, sia intervenuta una esplicita ed univoca accettazione della giurisdizione da parte di entrambi i coniugi anche sulla materia della responsabilità genitoriale, non essendo sufficiente la mera proposizione di difese o di domande riconvenzionali, la quale non integra una piena e inequivoca accettazione della giurisdizione ma esprime unicamente la legittima esplicazione del diritto di difesa.
Sul provvedimento
Testo completo
24608-19 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - REGOLAMENTI DI - Presidente Sezione - GIURISDIZIONE STEFANO PETITTI - Presidente Sezione - Ud. 26/02/2019 - CC CAMILLA DI IASI LUCIA TRIA -Consigliere - R.G.N. 12932/2018 Ron 24608 GIACINTO BISOGNI - Rel. Consigliere - Rep. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - e.ul. M ARNO -Consigliere - in caso di diffusione del Consigliere - ALBERTO GIUSTI presente provvedimento omettere le generalità e ALDO CARRATO Consigliere - gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 ha pronunciato la seguente d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte ORDINANZA ☐ imposto dalla legge sul ricorso 12932-2018 proposto da: V. E. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio dell'avvocato S C, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 125 N.K. 19 BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato Broj AUGUSTO D'OTTAVI, rappresentata e difesa dall'avvocato L B;
- controricorrente -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4878/2016 del TRIBUNALE di città italiana Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2019 dal Consigliere GIACINTO BISOGNI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale I Z, il quale chiede il rigetto del ricorso e la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano. RILEVATO CHE 1. Le parti forniscono una versione almeno parzialmente difforme dei fatti rilevanti per il giudizio. Espone la che, in data 1 controricorrente, sig.ra N.K. dicembre 2013, ha contratto matrimonio in Italia, con il sig. р а Д Il 5 dicembre 2015 i coniugi si sono recati inV.E. altro stato lavendo deciso che N.K. avrebbe terminato membro UE in città altro dove la difficile gravidanza in corso e avrebbe partorito stato UE avrebbe potuto essere assistita dai suoi genitori. Il 3 febbraio 2016 è nata V.V.N. che ha acquisito alla italiana e di altro essendo stata lanascita la doppia cittadinanza, stato membro UE, dichiarata presso l'Ufficiale dello Stato Civile nel sua nascita città italiana dove i coniugi avevano Comune di Ric. 2018 n. 12932 sez. SU - ud. 26-02-2019 -2- altro fissato la residenza al momento del matrimonio, e in stato nel UE città altro stato UE Nei mesi da febbraio a Comune di città altro giugno 2016 il sig. V.E. si era recato tre volte ad stato UE a trovare la moglie e la bambina. Ma dopo poco tempo sarebbero insorti insanabili contrasti fra i coniugi perché, secondo quanto riferisce la sig.ra N.K. il marito avrebbe voluto programmare una nuova gravidanza questa volta non medicalmente assistita (nonostante il sig. V.E. fosse omissis Al rifiuto della N.K. V.E. avrebbe minacciato non solo una azione giudiziale per sottrazione di minore in caso di non immediato rientro in Italia e una condotta ostativa a qualsiasi espatrio della| N.K.
2. Il 20 luglio 2016 il V.E. ha depositato presso il città Tribunale di italiana ricorso per separazione esponendo una diversa versione dei fatti consistente in sostanza nel rifiuto unilaterale e immotivato della N.K. di rientrare in Italia dopo il parto e chiedendo la dichiarazione di addebito della separazione nonché l'affidamento in via esclusiva della figlia con l'adozione degli opportuni provvedimenti per il suo rientro in Italia e il divieto di espatrio senza l'autorizzazione del padre.
3. Con comparsa depositata il 31 ottobre 2016 si è costituita in giudizio la sig.ra N.K. e, in base alla versione dei fatti sopra riportata nel punto 1, ha chiesto a sua volta la Ric. 2018 n. 12932 sez. SU - ud. 26-02-2019 -3- dichiarazione di addebito della separazione a carico del marito e l'affido in via esclusiva della figlia.
4. Il 7 novembre 2016 il Presidente del Tribunale di città italiana ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e dichiarato non luogo a provvedere sulle domande relative alla minore che è nata e ha sempre risieduto in altro Stato dell'Unione Europea.
5. Con ricorso del 28 novembre 2016 V.E. ha proposto reclamo avverso la dichiarazione di non luogo a provvedere e avverso i successivi provvedimenti confermativi e ha rilevato che tale dichiarazione era viziata per il fatto che la N.K. non aveva eccepito alcun difetto di giurisdizione per ciò che