Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/07/2018, n. 20168

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/07/2018, n. 20168
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20168
Data del deposito : 30 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25206-2017 proposto da: S S, elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO MESSICO

7, presso lo studio dell'avvocato F T, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D G;

- ricorrente -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINISTRI, CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, per legge rappresentati e difesi dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale domiciliano in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12;

- controricorrenti -

nonché

contro

P A, PATRONI GRIFFI FILIPPO, B S, C R;

- intimati -

avverso la sentenza n. 4717/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata addì 11/10/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/07/2018 dal Consigliere F D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale L S, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati F T, D G e R D M per l'Avvocatura Generale dello Stato.

Fatti di causa

1. S S ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza 11/10/2017, n. 4717, con cui il Consiglio di Stato ha respinto il suo appello avverso la sentenza non definitiva n. 6125/2017 del T.A.R. Lazio - Roma, la quale aveva in parte rigettato ed in parte dichiarato inammissibili alcune delle censure da lui mosse a tutti gli atti del procedimento che aveva condotto alla nomina di A P quale Presidente del Consiglio di Stato, adottata con decreto del Presidente della Repubblica del 29/12/2015. 2. In particolare, resasi vacante la carica con decorrenza dal 01/10/2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva chiesto al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa di indicare una rosa di cinque magistrati agli effetti dell'art. 22, co. 1, legge 27 aprile 1982, n. 186, sicché la Quarta commissione di detto Consiglio aveva indicato e graduato, a maggioranza, cinque magistrati (1. Stefano B;

2. A P;

3. Filippo P G;

4. S S;

5. Raffaele Carboni);
e, approvata tale delibera dal plenum Ric. 2017 n. 25206 sez. SU - ud. 17-07-2018 -2- del Consiglio di Presidenza il 17/12/2015, all'esito della seduta del 23/12/2015 del Consiglio dei Ministri e della conseguente proposta del Presidente di questo, il Presidente della Repubblica aveva nominato Presidente del Consiglio di Stato l'avv. A P.

3. Per l'annullamento degli atti sopra descritti aveva proposto ricorso - integrato da motivi aggiunti - il Presidente di sezione del Consiglio di Stato S S, ma il T.A.R. Lazio - con la richiamata sentenza non definitiva n. 6125/17 - aveva dichiarato in parte inammissibili ed in parte respinto le censure e, con specifico riferimento a quella di carenza di istruttoria (fatta valere sia come vizio proprio del parere del Consiglio di Presidenza, nella parte in cui contiene la graduazione dei cinque nominativi inseriti nella c.d. rosa o cinquina, sia come vizio derivato della delibera del Consiglio dei Ministri), aveva disposto acquisire agli atti del giudizio copia dei fascicoli personali del ricorrente e del controinteressato, nonché ogni eventuale altro documento che avesse costituito o potuto costituire elemento di valutazione da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa al fine di rendere il citato parere.

4. La qui gravata sentenza, riassunti gli snodi motivazionali di quella di primo grado, in via preliminare definì il thema decídendum del gravame, definendo ad esso estranee le censure sulla sussistenza di profili di eccesso di potere quale vizio proprio della delibera di individuazione della c.d. rosa o cinquina e del derivato provvedimento di nomina (dedotti in relazione agli inscindibili aspetti della carenza di istruttoria e del conseguente difetto di motivazione);
ed affrontò analiticamente tutti i motivi di appello, rilevando l'infondatezza del primo (punti da 13 a 21: relativo alla composizione dell'organo giudicante di primo grado, di cui avevano fatto parte due magistrati già nominati Consiglieri di Stato), del secondo (punti da 22 a 29: relativo alla dichiarata inammissibilità per difetto di interesse e legittimazione del Pres. S a dolersi della mancata nomina del Ric. 2017 n. 25206 sez. SU - ud. 17-07-2018 -3- Pres. B;
desunta pure la non contestazione della reiezione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 186/82 in punto di rimessione in sede politica della nomina degli organi di vertice della Giustizia amministrativa, anche per il vulnus all'indipendenza dell'autorità giurisdizionale), del terzo (punti da 30 a 34, relativo alla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione ed all'omesso rilievo della carenza del requisito dei cinque anni di funzioni direttive in capo al Pres. P G), del quarto (punti 35 e 36: relativo alle modalità segretissime di svolgimento della seduta della commissione), del quinto (punti 37 e 38, sulla concreta estrinsecazione del potere di proposta da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri). Ed infine disattese pure i motivi non accolti dal tribunale (scostamento del Governo dalla graduazione dello stesso Consiglio di Presidenza e comunque dal criterio di anzianità senza demerito;
carenza di istruttoria sulla c.d. rosa o cinquina;
inserimento del Pres. P G nella medesima;
trasformazione della seduta di Commissione in segreta o segretissima;
mancata acquisizione di elementi istruttori e omessa motivazione della graduazione;
mancata menzione di opinioni dissenzienti nella seduta del Consiglio dei Ministri;
inversione della sequenza procedimentale di nomina) e l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea (punto 41 e seguente, in merito a pretesa violazione degli artt. 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché del principio del legittimo affidamento, quanto ad omessa previa determinazione dei criteri di selezione per l'incarico direttivo apicale di un organo giurisdizionale nazionale, a carenza di motivazione, ad indipendenza ed imparzialità del giudice).

5. Al ricorso del S resistono, con unitario controricorso, soltanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa;
e, per la pubblica udienza del 17/07/2018, dal P.G. versata in atti requisitoria scritta alla quale Ric. 2017 n. 25206 sez. SU - ud. 17-07-2018 -4- in udienza quell'ufficio si è riportato illustrandola, il ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., nonché note di udienza a discussione conclusa. Ragioni della decisione 1. La fattispecie ha ad oggetto il procedimento - amministrativo e, in quanto tale, appunto assoggettato alla giurisdizione del medesimo giudice amministrativo - di nomina del suo presidente: ma le attribuzioni costituzionali di questa Corte non consentono un sindacato sulla decisione del Consiglio di Stato nella fattispecie in esame quanto alle doglianze del ricorrente, il cui ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile.

2. Il S, premessa un'ampia e diffusa puntualizzazione sull'ammissibilità del ricorso anche alla stregua di quella che individua come linea di tendenza ermeneutica estensiva (fondata su di un concetto dinamico o funzionale od evolutivo della giurisdizione stessa, ascritto ad un'elaborazione di cui vede quale capofila Cass. Sez. U.23/12/2008, n. 30254) dei limiti esterni della giurisdizione e dell'ambito del controllo demandato alle Sezioni Unite sulle decisioni dei vertici dei plessi giurisdizionali speciali, si affida a tre motivi: - un primo, con cui (premesso alle pagine da 8 a 10 di intendere dolersi di omesso esercizio e/o rifiuto di giurisdizione ed esercizio esorbitante della medesima per difetto assoluto di potere giurisdizionale, non avendo la gravata sentenza minimamente statuito sulla questione di costituzionalità da lui sollevata con la memoria in data 15/09/2017, con riferimento alla violazione dell'art. 6 CEDU, per la riconosciuta giurisdizione del Giudice amministrativo a statuire sui propri organi di vertice;
ed argomentando per l'ammissibilità del motivo alle pagine da 13 a 18) lamenta (alle pagine da 20 a 26): «Erroneità della sentenza per contraddittorietà e travisamento e per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, in relazione ai principi di imparzialità e di indipendenza del Ric. 2017 n. 25206 sez. SU - ud. 17-07-2018 -5- Giudice. Violazione dell'art. 362, comma 1, c.p.c. e dell'art. 110 c.p.a., in relazione alla violazione degli artt. 34 c.p.a. e 112 c.p.c. Omesso esercizio della giurisdizione»;
- un secondo, con cui (premesso alle pagine da 10 a 12 di sostenere l'esorbitante e/o errato esercizio della giurisdizione, per mancato rilievo della nullità della sentenza di primo grado in dipendenza dell'illegittima composizione del collegio giudicante, di pregiudiziale rilevanza;
ed argomentando per l'ammissibilità del motivo alle pagine da 18 a 20) si duole (pagine da 26 a 33) di: «Erroneità della sentenza per contraddittorietà e travisamento e per difetto di motivazione. Mancata individuazione della nullità della sentenza di primo grado per invalidità derivata da illegittima composizione del collegio giudicante. Violazione dell'art. 25, co. 1, Cost. e dell'art. 6, par. 1, CEDU. Violazione dell'art. 362, comma 1, c.p.c. e dell'art. 110 c.p.a., in relazione alla violazione degli artt. 34 c.p.a. e 112 c.p.c. Difetto assoluto di giurisdizione. Eccesso di potere giurisdizionale»;
- un terzo, con cui (premesso alle pagine 12 e seguente di stigmatizzare il rifiuto di giurisdizione o diniego di giustizia per ritenuta insussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente, oltretutto a seguito di rilievo di ufficio;
ed argomentato per l'ammissibilità del motivo in termini analoghi a quelli spesi per il primo) censura la gravata sentenza (pagine da 33 a 38) per: «Erroneità della sentenza per contraddittorietà e travisamento e per difetto di motivazione. Nullità della sentenza per eccesso di potere giurisdizionale. Violazione degli artt. 73, comma 3, c.p.a. e 101, comma 2, c.p.c. in relazione alla violazione degli artt. 24 e 111 Cost. Violazione dell'art. 362, comma 1, c.p.c. e dell'art. 110 c.p.a., in relazione alla violazione degli artt. 34 c.p.a. e 112 c.p.c.». n 3. Dal canto suo, l'Avvocatura Generale dello Stato rimarca, con diffuse argomentazioni, l'inammissibilità di ognuno dei tre motivi, Ric. 2017 n. 25206 sez. SU - ud. 17-07-2018 -6- nessuno di quelli avendo coinvolto il superamento dei limiti esterni della giurisdizione.
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