Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/08/2022, n. 30404

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/08/2022, n. 30404
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30404
Data del deposito : 2 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M MO nato a CIVITA CASTELLANA il 17/06/1958;

contro

: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso l'ordinanza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere F A;
lette/sentite le conclusioni del PG, GIUEPPE RICCIARDI, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, nel senso dell'inammissibilità o del rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Perugia, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di M M avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Perugia con riferimento a diversi reati. Per taluni di essi (estorsione, induzione e sfruttamento della prostituzione), come ha chiarito la Corte territoriale, il richiedente è stato prosciolto all'esito dell'udienza preliminare, per essersi gli stessi estinti per prescrizione, e per altri il richiedente è stato invece assolto, per insussistenza del fatto, con sentenza divenuta irrevocabile. In particolare, la Corte territoriale, ricostruiti i fatti processuali nei termini di cui innanzi, ha rigettato la richiesta ritenendo non configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione per prescrizione anche di solo taluni dei reati sottesi alla misura, escludendo l'ipotizzabilità nella specie di una c.d. «ingiustizia formale» ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen.

2. Avverso l'ordinanza della Corte territoriale Maggi ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Si deducono violazione e erronea applicazione di legge nonché i vizi di omessa, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, la Corte territoriale avrebbe errato nell'escludere la configurabilità del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione di taluni dei reati, per i quali è stata applicata la misura, per prescrizione dichiarata in sede d'udienza preliminare. Mancherebbe altresì, a detta del ricorrente, la motivazione in merito al rigetto dell'istanza con riferimento alla detenzione patita in ordine ai reati non dichiarati prescritti ma oggetto di sentenza assolutoria, non avendo la Corte dato conto della causa ostativa costituita dal dolo o dalla colpa grave del richiedente.

3. Hanno depositato conclusioni scritte la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Ricciardi, nel senso dell'inammissibilità del ricorso, e l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, che ha sollecitato una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, il suo rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Nella fattispecie in esame trova applicazione consolidato principio sancito dalla Suprema Corte, che in questa sede si intende ribadire.

2.1. In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, difatti, ove il provvedimento restrittivo della libertà, come nella specie, sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, salvo che per l'eventuale parte di custodia sofferta soverchiante la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il detto reato, essendo irrilevante il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi in ipotesi di c.d. «ingiustizia formale» (ex plurimis: Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, R, Rv. 279713;
Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, C, Rv. 258607;
Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, L, Rv. 257778;
Sez. 4, n. 27466 del 26/03/2009, M, Rv. 245108;
si veda sul punto si vedano altresì Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, P, Rv. 241855, nonché, anche per il riferimento al rilievo dell'eventuale «ingiustizia formale»: Sez. 4, n. 2058 del 15/02/2018, D;
Rv. 273264;
Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, D, Rv. 262396;
Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, C, Rv. 258086;
Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, M, Rv. 248076).
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