Cass. civ., SS.UU., ordinanza 03/05/2022, n. 13990

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 03/05/2022, n. 13990
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13990
Data del deposito : 3 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21367-2021 proposto da: M L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ISOLE DEL CAPO VERDE

26, presso lo studio dell'avvocato A D B, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO (già Consorzio di Bonifica Integrale del Ferro e dello Sparviero), REGIONE CALABRIA;
F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 21367/2021 Numero sezionale 145/2022 Numero di raccolta generale 13990/2022 - intimati Data pubblicazione 03/05/2022- per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra l'ordinanza del TRIBUNALE DI CASTROVILLARI (r.g. n. 970/2012) depositata il 03/09/2016 e la sentenza n. 2661/2010 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA depositata il 05/11/2010. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere ANNALISA DI PAOLANTONIO.

FATTI DI CAUSA

1. Luigi Melito, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, cod. proc. civ., ha proposto ricorso per conflitto reale negativo di giurisdizione tra la sentenza n. 2661/2010 del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, depositata il 5 novembre 2010, e l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Castrovillari il 23 settembre 2016 nel procedimento iscritto al n. 970/2012 R.G., con la quale è stato definito il procedimento di cognizione sommaria ex art. 702 bis cod. proc. civ.. Tanto il giudice amministrativo che il giudice ordinario hanno declinato la giurisdizione sulla domanda del Melito, proposta nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino (già Consorzio di Bonifica Integrale del Ferro e dello Sparviero) nonché della Regione Calabria, volta ad ottenere il pagamento delle differenze asseritamente spettanti a titolo di compenso per l’incarico di Commissario Straordinario ricoperto dal 1° luglio 2000 al 31 ottobre 2001. 2. Il Melito aveva agito in giudizio rappresentando che con delibera di Giunta n. 1892/1995 la Regione Calabria, applicando analogicamente l’art. 9, comma 1, della Legge n. 816/1995, aveva determinato l’indennità dovuta ai Commissari dei Consorzi in misura pari al 65% di Ric. 2021 n. 21367 sez. SU - ud. 22-03-2022 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 21367/2021 Numero sezionale 145/2022 Numero di raccolta generale 13990/2022 quella percepita dal Sindaco del Comune più popoloso del Data pubblicazione 03/05/2022 comprensorio, sicché egli avrebbe dovuto percepire l’importo mensile di € 3.759,80, e non la minor somma di € 1.730,03, perché l’indennità andava determinata in misura proporzionale tenendo conto di quella attribuita al Sindaco del Comune di Cosenza. Ciò perché il Consiglio Regionale, con delibera n. 370 del 1999, aveva esteso il comprensorio del Consorzio ed aveva ricompreso temporaneamente nello stesso anche quello del Consorzio di Bonifica Sibari – Crati che, per il dissesto finanziario, si trovava nell’impossibilità di garantire il servizio. Il ricorrente aveva dedotto anche che doveva essere riconosciuta in suo favore la maggiorazione prevista dall’art. 9, comma 4, della legge n. 816/1985 per i Presidenti di Consorzi che non svolgevano attività lavorativa di natura subordinata o che erano stati collocati in aspettativa non retribuita, maggiorazione già riconosciuta dalla Giunta regionale con decreto n. 2/2000 in favore del precedente Commissario del Consorzio S C.

3. Il Tribunale Amministrativo ha declinato la giurisdizione sul rilievo che era stato azionato un diritto patrimoniale e, pertanto, l’inerzia dell’amministrazione a fronte della richiesta di adempimento non integrava silenzio rifiuto impugnabile ex art. 2 della legge n. 241/1990. 4. Il Tribunale di Castrovillari, escluso che il rapporto intercorso fra il Melito ed il Consorzio potesse essere qualificato di pubblico impiego, ha evidenziato che il compenso dovuto al funzionario onorario, che ha natura indennitaria e non retributiva, resta affidato a libere scelte dell’autorità che procede all’investitura, di fronte alle quali il titolare dell’incarico ha un mero interesse legittimo, non un diritto soggettivo.

5. Il ricorso domanda alla Corte di Cassazione, ex art. 362, comma 2, cod. proc. civ., «di risolvere il denunciato conflitto reale negativo di giurisdizione e dichiarare a quale
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