Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2019, n. 09397

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2019, n. 09397
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09397
Data del deposito : 4 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FREDDUCCI PAOLO, n. il 22/01/1961;
avverso l'ordinanza n. 19/2018 del Tribunale di Firenze del 13/03/2018;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. A E;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Maria Fran- cesca Loy, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tri- bunale di Firenze limitatamente alla quantificazione della pena;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di applicazione della continuazione proposta da F P, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati di cui alle seguenti sentenze irrevocabili: 1) sentenza del Tribunale di Firenze del 09/10/2012 di applicazione ,ex art. 444 cod. proc. pen., della pena di mesi nove di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 477 e 488 cod. pen. (mesi dieci, aumentata ex art. 81 cod. pen. ad anni uno di reclusione;
ridotta per il rito a mesi nove di reclusione);
2) sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino del 28/06/2013 di applicazione,ex art. 444 cod. proc. pen., della pena di anni uno di reclusione ed euro quattrocento di multa per i reati di cui agli artt. 476, 482 e 640 cod. pen. (pena detentiva così deter- minata: pena base di anni uno per il reato di cui al capo b;
aumentata ex art. 81 cod. pen. di mesi uno per il reato di cui al capo a;
aumentata per i reati di falso di cui alla sentenza del Tribunale di Firenze del 09/10/2012 di mesi cinque di reclusione);
ri- dotta per il rito ad anni uno di reclusione;
3) sentenza emessa a seguito di giudizio ordinario dal Tribunale di Firenze in data 26/05/2015 di condanna per i reati di cui agli artt. 81, 477 e 482 cod. pen. alla pena di anni uno di reclusione, aumentata di mesi due di reclusione ex art. 81 cod. pen.. Il giudice dell'esecuzione ha premesso di aver posto a fondamento della propria decisione la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547), secondo cui «l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.». Il Tribunale ha effettuato il seguente calcolo di pena: - pena base per il reato di cui agli artt. 48 e 648 cod. pen. di cui alla sentenza sub 2): anni uno di reclusione ed euro quattrocento di multa;
- aumentata di mesi uno di reclusione ed euro cento di multa per l'ulteriore reato di cui alla sentenza sub 2);
- aumentata di mesi cinque di reclusione ed euro cento di multa per i reati di falso di cui alla sentenza sub 1);
- ridotta per il rito ad anni uno di reclusione ed euro quattrocento di multa;
- aumentata per il reato di falso di cui alla sentenza sub 3) di mesi sette e giorni quindici di reclusione ed euro centocinquanta di multa (al riguardo, il Tribunale ha espressamente fissato tale aumento in misura corrispondente a quello di mesi cinque di reclusione linflitto per i reati di cui alla sentenza sub 1);
Ck\--- - pena finale complessiva di anni uno, mesi sette e giorni quindici di reclusione ed euro cinquecentocinquanta di multa.
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