Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/11/2015, n. 23539
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La parte che decida di proseguire il processo innanzi al giudice ritenuto (da quello originariamente adito) munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda già proposta, mostra, inequivocamente, di preferire una pronuncia nel merito, con conseguente implicita rinuncia all'impugnazione della declinatoria ancora astrattamente ammissibile (o implicito abbandono di quella eventualmente già intrapresa), senza che possa dolersi del mancato esercizio, ad opera del secondo giudice, della facoltà discrezionale, allo stesso riservata, di sollevare conflitto, mirando la "traslatio iudicii" ex art. 59 della l. n. 69 del 2009 a tutelare l'ordinato svolgimento del processo, unitariamente considerato dalla domanda fino alla sua decisione finale, al fine di garantirne la sua ragionevole durata e di evitarne l'abuso.
Sul provvedimento
Testo completo
123539 15 Oggetto RPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Giurisdizione Corte di LA CORTE SUPRMA DI CASSAZIONE conti- Sezioni SEZIONI UNITE CIVILI riunite Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 28170/2013 Cron.23539 Dott. LUIGI ANIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. - Presidente Sezione R Dott. M FIARO ep. Presidente Sezione Ud. 22/09/2015 Dott. GVANNI AMOROSO Consigliere PU Dott. RNATO BERNABAI C.I. Consigliere Dott. GVANNI MAMMONE Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO - Rel. Consigliere Dott. A ASIO Consigliere- Dott. ANIO GRCO Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28170-2013 proposto da: COMUNE DI ISPICA, in persona del Sindaco pro-tempore, 2015 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, 375 presso ANIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, per delega a margine del ricorso;
ricorrente Oloy
contro
PROCURATOR RAPPRSENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRSSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro- tempore, PRSIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in del Consiglio pro-tempore, persona del Presidente UFFICIO TERRITORIALE DEL PRFETTURA DI RAGUSA GOVERNO, in persona del legale rappresentante pro- elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
nonchè
contro
CONSIGLIO COMUNALE DI ISPICA, CORTE DEI CONTI PER LA RGNE SICILIANA, CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA RGNE SICILIANA, CONFERNZA UNIFICATA PRSSO LA PRSIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CONFERNZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, FIDELIO CARMELO, GENOVESE GIAMBATTISTA, LAURTTA GVANNI;
- intimati -
avversO la sentenza n. 5/2013/SL della CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Day COMPOSIZIONE ROMA, depositata 1'11/10/2013;
udienza del 22/09/2015 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;
udito l'Avvocato Mario Antonio SCINO dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore PIERFELICE PRATIS, che ha concluso per Generale Dott. l'inammissibilità, quindi rigetto del ricorso. Дал SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Comune di Ispica (di seguito, brevemente, il Comune) è stato sottoposto alla procedura di dissesto guidato ex art. 6 co.2 del d.Lgs. n. 149 del 2011 e ai sensi dell'art. 243 quater del T.U.E.L. (introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 3, comma 1, lett. r, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) a seguito di deliberazione n.28 del 14.03.2013 assunta dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Sicilia in considerazione della mancata presentazione da parte del Comune del piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel termine di cui all'art. 243 bis dello stesso T.U.E.L.. In seguito a ciò, il Comune, con ricorso inoltrato per la notifica in data 01.06.2013, impugnava innanzi al T.A.R. Sicilia, sez. distaccata di Catania la deliberazione del dissesto adottata dal Consiglio comunale n. 41 in data 27.04.2013, unitamente alla deliberazione n. 28/2013 della Sezione di controllo della Corte dei conti e alla nota del 04.04.2013 con la quale il Prefetto di Ragusa (cui la suddetta deliberazione era stata trasmessa per gli adempimenti richiesti dall'art. 6 co. 2 D.Lgs. n. 149/2011) aveva assegnato termine al Consiglio comunale per deliberare lo stato di dissesto dell'ente, riservandosi altrimenti di nominare un commissario ad acta per provvedervi. Con sentenza n.1980 del 2013 il T.A.R. dichiarava inammissibile il ricorso, per difetto di giurisdizione del G.A., facendo applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza del 12.06.2013 n.2/EL. Il Comune di Ispica proseguiva, dunque, il giudizio, ai sensi dell'art. 11 co.2 C.P.A. innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, segnatamente deducendo l'illegittimità dei provvedimenti impugnati anche in relazione allo ius superveniens di cui al D.L. n. 35/2013, prevedente un allentamento del patto di stabilità per i comuni e le province, alle cui agevolazioni il Comune di Ispica aveva avuto accesso. Proponeva, altresì, appello avverso la sentenza del T.A.R. di Catania. La Corte dei conti- Sezioni Riunite, con sentenza n. 5/EL in data 11.10. 2013, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Sicilia e dei consiglieri comunali Carmelo Fidelio, G G e G L;
dichiarava, quindi, la propria giurisdizione;
dichiarava, infine, l'inammissibilità del ricorso, con 4 aсар condanna alle spese del ricorrente, ritenendo: a) infondato il dubbio di costituzionalità formulato dal P.G. in ordine alla composizione dell'organo giudicante;
b) insussistenti i presupposti di cui all'art. 295 cod. proc. civ. in relazione al giudizio di appello, pendente innanzi al C.G.A.R.S.;
c) sussistente il giudicato sulla giurisdizione della Corte dei conti, stante la preclusione all'appello, conseguente alla translatio iudicii;
d) comunque condivisibili le ragioni che avevano condotto alla declinatoria della giurisdizione, confermando l'interpretazione e la costituzionalità dell'attribuzione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in unico grado delle questioni attinenti al dissesto dei comuni;
e) tardivo il ricorso avverso la delibera della Sezione di controllo, sia avuto riguardo al termine di 30 gg. di cui all'art. 243 quater T.U.E.L., sia nell'ipotesi che si volesse applicare il termine di 60 gg per l'impugnativa davanti al T.A.R., con conseguente inammissibilità dell'impugnativa della nota prefettizia, non essendo stati denunciati vizi propri della stessa;
f) inammissibile anche l'impugnativa avverso la delibera consiliare per l'inammissibilità dei ricorsi interorganici. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 111 Cost., 360 n.1 e 362 cod. proc. civ., il Comune di Ispica, in persona del sindaco P R, il quale dichiara nel ricorso di agire, oltre che nella qualità di rappresentante dell'ente territoriale, quale componente della Giunta municipale e quale cittadino del comune di Ispica. Si è costituita per resistere al ricorso l'Avvocatura di Stato, depositando controricorso per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero dell'Interno, per la Prefettura di Ragusa-Ufficio Territoriale del Governo, nonché per il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Anche il P.G. presso la Corte dei conti ha depositato controricorso, concludendo per il rigetto del ricorso. Sono state depositate memorie di replica sia da parte dell'Avvocatura di Stato, sia da parte del Comune di Ispica che riferisce dell'intervenuta sospensione del giudizio di appello avverso la sentenza del T.A.R. sino all'esito della decisione sul presente ricorso e insiste in specie sul difetto di giurisdizione contabile per gli atti amministrativi, conseguenti alla delibera della sezione regionale della Corte dei conti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come già risulta essersi verificato nel giudizio innanzi alle Sezioni 5 седи riunite della Corte dei conti (cfr. pag. 44 della decisione impugnata), il Sindaco di Ispica, avv. P R, pur dichiarando di agire, oltre che quale rappresentante del Comune, anche quale componente della Giunta municipale e cittadino del medesimo Comune, ha poi conferito il mandato (solo) «nella qualità di Sindaco ... giusta delibera di G.M. n. 12 del 06/12/2013», con la conseguenza che la spendita delle altre qualità è assolutamente inconferente ai fini processuali.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia incostituzionalità dell'art. 244 quater T.U.E.L. nel testo introdotto dal D.L. n. 174 del 2012, conv. in L. n. 213/2012, ove fosse inteso applicarsi alle ipotesi di dichiarazioni di dissesto degli enti locali, incostituzionalità dell'attribuzione al giudice contabile di tale attribuzione e della relativa disciplina. Al riguardo parte ricorrente si duole che le Sezioni riunite della Corte dei conti abbiano affermato la giurisdizione contabile in unico grado, prevista per le deliberazioni di approvazione e/o di diniego dello stato di dissesto e/o di diniego del piano di rientro, anche con riguardo alle deliberazioni dello stato di dissesto in applicazione dell'art. 6 co.2 D.Lgs. n. 149 del 2011 quasi a fare applicazione analogica dell'art. 149 del 2011, nonchè agli atti amministrativi conseguenti per quanto adottati da soggetti diversi dai magistrati contabili;
lamenta che siffatta interpretazione produca un'eccessiva dilatazione dell'area di inconvenienti, consistenti in giurisdizione contabile in danno della giurisdizione amministrativa;
che integrerebbero altrettanti vizi di costituzionalità, risolventisi in difetti di giurisdizione e veri e propri vuoti di tutela;
e ciò vuoi perché il sistema del doppio grado costituirebbe un principio generale dell'ordinamento dal quale ragioni di ragionevolezza non consentirebbero di derogare (artt. 25 e 97 Cost);
vuoi perché la previsione di sezione specializzate avrebbe richiesto la partecipazione di «cittadini idonei estranei ai magistrati» (art. 102 Cost);
vuoi, ancora, perché la deliberazione del dissesto si inserisce in un procedimento amministrativo con conseguente regime diverso a seconda che l'impugnativa riguardi la delibera della Sezione di controllo o altri atti amministrativi riservati alla G.A. con la conseguenza che la previsione di un doppio sistema processuale pregiudicherebbe le esigenze di celerità del processo (art. 111 Cost);
vuoi, infine, perché la commistione di funzioni di controllo e di giurisdizione contrasterebbe con il principio costituzionale di 6 Da terzietà del giudice.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia difetto di giurisdizione della Corte dei conti, Sezioni riunite in composizione speciale, sulle dichiarazioni di dissesto dei