Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2022, n. 01133
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MILANI ROBERTO nato a BASSANO DEL GRAPPA il 21/04/1976 avverso l'ordinanza del 09/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;lette/se e le conclusioni del PG 0.,20, cuzi.4.-,.. ye, ji W (4'019 j — 21.ttex. - lt, 7 .....),... i ouZle 'i RITENUTO IN FATTO 1. L' Avvocato D L, nella qualità di difensore di fiducia di M R impugna l'ordinanza ex art. 464-quater c.p.p. pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti, che ha ammesso l'imputato alla messa alla prova con sospensione del processo ( in relazione al reato di corruzione tra privati, 2635 c.c., in danno della società i-Fast Container Logistics s.p.a. ) . Rappresenta che come questione preliminare aveva eccepito anche nel corso dell'udienza preliminare il difetto di una valida e tempestiva querela, respinta dal G.u.p. prima di ammettere l'imputato alla messa alla prova. In particolare, assume che la querela a suo tempo sporta dalla costituita parte civile sia stata presentata da soggetto non legittimato e per di più tardivamente. Su tale presupposto, ritenendo in buona sostanza illegittimo il rigetto della eccezione - cui accoglimento avrebbe dovuto comportare l'emissione di sentenza di improcedibilità dell'azione penale ex art. 129 codice di rito - , impugna l'ordinanza ammissiva della messa alla prova per omessa pronuncia ex art. 129 e 464-quater codice di rito di sentenza di non doversi procedere per difetto della condizione di improcedibilità ( e cita ai riguardo la sentenza delle Sezioni Unite del 29.7.16 n. 33216). 2. Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. 3.11 difensore della parte civile ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché non ritualmente proposto;in ogni caso dichiararsi lo stesso inammissibile perché manifestamente infondato. 4.11 difensore dell'imputato con memoria pervenuta il 29.9.21 ha replicato agli argomenti spesi dal P.G. e nell'interesse della parte civile, osservando, quanto alla ritualità della proposizione del ricorso, che la norma di cui all'art. 24 co. 6 ter del D.L. 137/2020, che ha consentito in "epoca Covid" per la prima volta ia trasmissione a mezzo pec degli atti di impugnazione, è evidentemente ispirata al cd. favor impugnationis. La previsione secondo cui non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, co. 2, c.p.p. è riferita soltanto alle trasmissioni telematiche degli atti di impugnazione ( che, pertanto, devono essere inviati esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato e non anche a quello potenzialmente individuato dall'art. 582 co. 2 c.p.p.). Il legislatore non ha voluto abrogare l'art. 582 co. 2 c.p.p. (che sarebbe la conseguenza dalla tesi avversaria).Quanto agli argomenti contenuti nella requisitoria del P.G, osserva che l'indicazione di una determinata qualifica e della fonte dei poteri non esime dalla possibilità di verificare se la qualifica spesa ed i poteri indicati corrispondano (o meno) alla situazione sottostante, secondo le previsioni di legge e dello statuto. Nel caso di specie la querela è stata sporta da C M G che si qualifica amministratore delegato della I-Fast Container Logistics s.p.a., in virtù della procura generale rilasciata dalla società. La questione è quindi se il C, in qualità di Amministratore Delegato di i-FAST Container Logistic e/o in virtù della Procura Generale rilasciata dall'Azienda potesse o meno sporgere la querela per conto di iFAST, considerato che l'art. 337 co. 3 c.p.p. prevede che la querela sia sporta dal legale rappresentante della persona giuridica. È pacifico che C M G non fosse il legale rappresentante perché secondo l'art. 13 dello Statuto della società la legale rappresentanza spettava al Presidente (C non lo era) ed eventualmente agli amministratori delegati, ma esclusivamente nell'ambito e nell'esercizio dei loro poteri. Ebbene, a C M G non è mai stato conferito il potere di proporre querele;né nella "delega" - che perimetra (ai sensi del citato art. 13 dello Statuto) i poteri dell'Amministratore Delegato - è stato mai conferito il potere di sporgere querela. A seguire la tesi qui avversata, si finisce per svuotare totalmente di significato le previsioni dello Statuto della società. - Quanto alla tardività della querela, il Procurato Generale richiama il costante orientamento di questa Corte, secondo cui il termine per la proposizione della querela "scatta" dal momento in cui il soggetto ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. Nulla quaestio, rispetto a tale orientamento. Tuttavia è proprio nell'esposto orale presentato in data 17.7.2018 che sono indicati compiutamente - da personale di FCA (che controlla al 100% i-Fast) - tutti gli elementi che sono poi stati trasfusi nella successiva denuncia-querela del 4.2.2019. Ne consegue la tardività della successiva querela del 4.2.2019. Indi, il ricorrente insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, con annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, con conseguente declaratoria di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, ovvero - in subordine - con rinvio, con ogni ulteriore conseguente provvedimento.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e merita il rigetto. 1.Preliminarmente va disattesa la eccezione di inammissibilità sollevata dal difensore della parte civile. Come osserva il difensore del ricorrente, il legislatore non ha voluto abrogare l'art. 582 co. 2 c.p.p.;l'utilizzo dell'espressione «non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, co. 2, c.p.p.» induce a ritenere che la inapplicabilità della norma non sia disposta in via generale (altrimenti si tratterebbe di un'abrogazione), ma esclusivamente in relazione alla situazione prevista dal medesimo art. 24 del d.l. n. 137 dei 2020, convertito con modifiche dalla dalla legge n. 176 del 2020„ ossia alla trasmissione telematica dell'impugnazione;resta pertanto ferma la modalità di presentazione del ricorso mediante il deposito cartaceo dell'atto. Ciò emerge dallo stesso disposto di cui all'art. 4 che nello stabilire al comma 4 che « Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e' consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 >>, lascia chiaramente intendere che trattasi di modalità alternativa e non obbligatoria di presentazione dell'atto ( cfr. al riguardo Cassazione Penale, Sez. VI, 24 giugno 2021 (ud. 11 maggio 2021), n. 24714 in cui si definisce, appunto, alternativa la possibilità di procedere al deposito di qualsivoglia atto di impugnazione, anche cautelare, tramite l'invio dell'atto medesimo mediante pec)_ 2.Ciò posto, appare opportuno altresì premettere che l'ordinanza ammissiva della messa alla prova è suscettibile di impugnazione col mezzo di gravame proposto. Ed invero, come hanno avuto modo di affermare le Sezioni Unite di questa Corte - Sez. U, Sentenza n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237 - 01 - l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464- quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione dei procedimento con la messa alla prova.Le Sezioni Unite nell'affermare il principio testé indicato hanno anche precisato che è il comma 7 che disciplina il regime delle impugnazioni, stabilendo che contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa e che l'impugnazione non sospende il procedimento, e che la circostanza che il comma 7 dell'art. 464-quater cod. proc. pen. menzioni l'imputato tra i soggetti legittimati a ricorrere per cessazione non è un argomento dirimente, in grado di far prevalere la tesi dell'immediata impugnabilità dell'ordinanza di rigetto, in quanto non può certo escludersi che l'imputato possa avere interesse a contestare l'ordinanza che lo ha ammesso alla prova, e nell'affermare ciò adducono come esempio proprio il caso in cui l'imputato possa dolersi del mancato proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., imposto al giudice dall'art. 464-quater, comma 1, cod. proc. pen.. Concludono quindi le Sezioni Unite che certamente la norma consente l'impugnabilità diretta ed autonoma del provvedimento con il quale, in accoglimento dell'istanza dell'imputato, il giudice abbia disposto la sospensione del procedimento - non anche del provvedimento di rigetto della richiesta - giacché in tal caso alle parti non sarebbe altrimenti consentito alcun rimedio avverso la decisione assunta;e ciò evidentemente anche nel caso in cui l'ammissione al rito speciale abbia comportato il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 codice di rito e sia di questo che l'imputato si dolga. D'altronde, osserva questo Collegio, è lo stesso art. 464-quater cod. proc. pen., che regola anche la fase decisoria, a prevedere, innanzitutto, che il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti, ovvero in apposita udienza in camera di consiglio da fissare a tale scopo;esso lascia chiaramente intendere che si tratti di una decisione nel suo complesso unitaria costituendo il mancato rilevamento di una delle ipotesi di cui all'art. 129 codice di rito la premessa per l'ammissione del rito della messa alla prova ( mancato rilevamento che non perde la sua diretta inerenza al provvedimento ammissivo nel caso in cui costituisca oggetto di autonomo provvedimento di rigetto emesso - come nel caso di specie - in conseguenza della proposizione da parte dell'imputato di preliminare eccezione ai sensi dell'art. 129 codice di rito ).
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