Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/06/2021, n. 15177

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L'art. 35 bis, comma 13 del d. lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato" e che "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima" richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso" nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente. La norma così interpretata non può considerarsi violativa: 1) della disciplina unionale, in relazione al principio di equivalenza e di effettività, considerato che non vi è alcuna materia regolata dal diritto interno, omogenea a quella della protezione internazionale e dell'asilo, che goda di una tutela maggiormente protettiva con riguardo alla proposizione del ricorso per cassazione, e che il principio di effettività deve ritenersi limitato al giudizio di primo grado; 2) dell'art. 6 CEDU, nella parte in cui riconosce il diritto all'accesso alla giustizia, valutato anche in combinato disposto con l'art. 14 che stabilisce il divieto di non discriminazione, poiché la norma persegue l'interesse ad un corretto e leale esercizio dell'amministrazione della giustizia, anche in relazione alle ripercussioni sul complessivo funzionamento della giurisdizione ordinaria di ultima istanza, interessi che il legislatore può legittimamente valorizzare, senza violare il principio di non discriminazione, poiché la norma riguarda solo coloro che, trovandosi in una posizione di incerto collegamento con il territorio nazionale, costituiscono un gruppo nettamente distinto rispetto a quello che ha invece con il nostro paese una stabile relazione territoriale; 3) degli artt. 3 e 24 Cost., quanto al principio di eguaglianza ed al diritto di difesa, considerato che la specifica regola processuale non ha come giustificazione la condizione di richiedente protezione internazionale, quanto, piuttosto, la specificità del ricorso per cassazione rispetto alle materie disciplinate dal d. lgs. n. 25 del 2008 in relazione alle quali il legislatore ordinario ha un'ampia discrezionalità, maggiormente accentuata nella disciplina degli istituti processuali dove vi è l'esigenza della celere definizione delle decisioni.

Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/06/2021, n. 15177
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15177
Data del deposito : 1 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 17066/2019 Numero sezionale 179/2021 Numero di raccolta generale 15177/2021 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Data pubblicazione 01/06/2021 IN NOME DEL POPOLO ITAIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IMMIGRAZIONE ANGELO SPIRITO - Primo Presidente f.f. - FELICE MANNA - Presidente di Sezione - Ud. 27/04/2021 – A TCE - Consigliere - U.P.cam. M FERRO - Consigliere - R.G.N. 17066/2019 LUIGI AESSANDRO SCARANO - Consigliere - Rep. E S - Consigliere - ABERTO GIUSTI - Consigliere - ADO CARRATO - Consigliere - R G C - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17066-2019 proposto da: O C, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e di- feso dall'avvocato A D N;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO;

- intimato -

Numero registro generale 17066/2019 Numero sezionale 179/2021 Numero di raccolta generale 15177/2021 avverso il decreto del TRIBUNAE di SAERNO (r.g. n. 8138/2018), Data pubblicazione 01/06/2021 emesso il 16/04/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere R G C;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale RENATO FINOC- CHI GHERSI, il quale chiede che la Corte dichiari l'inammissibilità del ricorso.

Fatti di causa

O C ha proposto ricorso per cassazione, contro il Ministero dell'Interno, impugnando il decreto del Tribunale di Sa- lerno, Sezione Specializzata in materia di Protezione internazionale, che ha rigettato la sua opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione In- ternazionale che aveva, a propria volta, disatteso le sue domande di riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria. Il Ministero dell'Interno non si è costituito. La prima Sezione civile della Cassazione, ritenendo prelimina- re rispetto all'esame dei motivi proposti la valutazione dell'ammissibilità del ricorso, in ragione del difetto di espressa cer- tificazione della data della procura speciale risultante (21.5.2019) rilasciata dal ricorrente all'avv. A. De Nunzio su foglio separato e congiunto materialmente al ricorso, ha evidenziato che detta pro- cura, seconza che risultasse la data di comunicaszione del decreto impugnato, recava unicamente l'autentica della firma del ricorrente – con la formula “Tale è” – e che non era certificata la data di rila- scio della procura. Dopo aver rilevato un contrasto all'interno della Corte in ordi- ne agli effetti della mancata specifica certificazione della data ap- posta sulla procura da parte del difensore e richiesta dall'art. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008, introdotto dall'art. 6, primo comma, lett. g), D.L. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, in legge n. 46/2017, la sezione prima, con ordinanza n. 5213/2021, ha rimes- so gli atti al Primo Presidente perché valutasse l'opportunità di as- 2 Numero registro generale 17066/2019 Numero sezionale 179/2021 Numero di raccolta generale 15177/2021 segnare il ricorso a queste Sezioni Unite, al fine di comporre il se- Data pubblicazione 01/06/2021 gnalato contrasto e di risolvere la questione di massima di partico- lare importanza circa l'interpretazione conforme ai parametri costi- tuzionali e dell'Unione europea dell'art.35 bis, c.13, del d.lgs.n.25/2008. Innanzi a queste Sezioni Unite sono stati trattati alla mede- sima udienza ulteriori procedimenti, uno dei quali rimesso a queste sezioni unite dalla medesima sezione prima - ordinanza n.5214/2021, relativa al procedimento proposto da A S – R.G. n. 17070/2019- e gli ulteriori rimessi dalla Sezione seconda civile, con le ordinanze interlocutorie nn. 28208/2020, 28209/2020, 29250/2020, 29251/2020, le quali hanno prospetta- to, nei giudizi di cassazione rispettivamente proposti da M A -R.G.n.26228/2019 – A C - R.G. n. 25481/2019- M O -R.G. n. 21971/2019- D D - R.G. n. 21970/2019-, analoghe questioni di massima di particolare importanza rispetto a quelle esposte nell'ordinanza interlocutoria n. 5213/2021, in quanto vertenti sui contenuti e sulle modalità di rila- scio al difensore della procura speciale nel ricorso per cassazione relativo a diniego di protezione internazionale. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Il ricorren- te ha depositato memoria RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Sono stati rimessi all'esame di queste Sezioni Unite diversi procedimenti, pendenti innanzi alla prima sezione civile ed alla se- conda sezione civile, accomunati dal presentare problemi interpre- tativi in ordine alle modalità di rilascio della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione in materia di protezione in- ternazionale e riconoscimento dello stato di rifugiato politico. Muovendo da quelle più risalenti nel tempo, le quattro ordi- nanze interlocutorie della seconda Sezione civile sopra indicate se- 3 Numero registro generale 17066/2019 Numero sezionale 179/2021 gnalano, con motivazioni fra loro sovrapponibili, il contrasto emer- Numero di raccolta generale 15177/2021 so all'interno della Corte in ordine agli effetti della mancata certifi- Data pubblicazione 01/06/2021 cazione della data di rilascio della procura da parte del difensore prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, c. 13, - inserito dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), convertito, con mo- dificazioni, in L. n. 46 del 2017, ed applicabile, giusta l'art. 21, comma 1, stesso D.L., alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso–, a tenore del quale "la procura alle liti per la pro- posizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato;
a tal fine il difensore certifica la data di rila- scio in suo favore della procura medesima".

2. La Sezione seconda ricorda che tale norma, e in special modo l'inciso finale relativo alla certificazione della data della pro- cura, ha dato luogo nella giurisprudenza delle sezioni di questa Corte a soluzioni divergenti, a volte riconoscendosi implicitamente la validità della procura in caso di certificazione unica da parte del difensore dell'autenticità della data e della firma del ricorrente, al- tre volte invece pervenendosi, esplicitamente, alla inammissibilità del ricorso in cui la procura era rilasciata su foglio materialmente congiunto al ricorso, recante una data successiva a quella del de- creto impugnato, ma priva di autonoma certificazione della data, ri- tenendo assente il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c. -Cass. n. 15211/2020-.

3. La seconda sezione ricorda ancora altre pronunzie di que- sta Corte che, per pervenire alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, hanno valorizzato l'assenza di data e, all'interno della procura, del riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ritenuti elementi idonei ad incidere sul re- quisito, essenziale, della specialità del giudizio di cassazione (Cass. n. 4069/2020, Cass. n. 16040/2020), evocando il generale indirizzo interpretativo che giunge a ritenere l'inammissibilità del ricorso per 4 Numero registro generale 17066/2019 Numero sezionale 179/2021 Numero di raccolta generale 15177/2021 cassazione in caso di procura contenente espressioni incompatibili Data pubblicazione 01/06/2021 con la proposizione di detta impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri gradi e fasi processuali (Cass. nn. 23381/04, 6070/05, 18257/17, 60711/18, 25177/18, 17708/19 e 4069/2023).

4. La Sezione seconda dà quindi atto dell'esistenza di un ter- zo filone interpretativo che, nel pervenire all'inammissibilità del ri- corso, ha ritenuto che la data in cui la procura è stata conferita va certificata dal difensore al fine di assolvere al requisito della poste- riorità alla comunicazione del decreto impugnato, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, né il citato requisite, potendo discendere dalla mera inerenza all'atto steso a fianco o dalla sequenza notificatoria (Cass. n. 1043/20;
conf. Cass. n. 12083/20).

5. Le ordinanze interlocutorie di cui si discute, nel dichiarare di condividere l'ultimo degli indirizzi testé ricordati, hanno espresso riserva sul secondo indirizzo, escludendo di poter ritenere che la certificazione autonoma della data intenda disciplinare il requisito della specialità della procura già previsto in generale per il ricorso per cassazione, non differendo nella materia della protezione inter- nazionale il ricorso per cassazione da quello regolato dal codice di procedura civile (art. 365 c.p.c.), se non per la contrazione del termine impugnatorio, ciò, peraltro, risultando confermato dalle modifiche apportate al testo contenuto dell'art. 6, lett. g) del d.l. n. 13/2017, nel quale il contenuto testuale -"(l)a procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata conferi- ta al momento della proposizione del ricorso innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo"-sembrava indicare la volontà del legislatore di incidere sulla possibilità di rilascio della procura su foglio separato ancorché congiunto al ricorso. Espressione che, una volta modifica- ta dal nuovo testo convertito nella l. n. 43/2017, non lascerebbe 5 Numero registro generale 17066/2019 Numero sezionale 179/2021 Numero di raccolta generale 15177/2021 dubbi in ordine alla ratio sottesa alla disposizione anzidetta, intesa Data pubblicazione 01/06/2021 ad attribuire al difensore la potestà certificativa “anche” della data di rilascio. Le ordinanze evidenziano, altresì, la diversità di discipli- na della disposizione di cui all'art. 35 bis, c. 13, cit.,

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