Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/03/2018, n. 5097
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Nella compravendita di bene sottoposto a vincolo archeologico, l'eventuale inefficacia del vincolo, per inosservanza delle norme in tema di trascrizione e notificazione del relativo atto impositivo, non implica che il successivo esercizio della prelazione da parte della P.A. integri una fattispecie di carenza di potere in astratto - come tale determinante un'ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo per difetto assoluto di attribuzione - trattandosi, invero, di un'ipotesi di carenza di potere in concreto, in quanto attinente non all'"an" bensì al "quomodo" della potestà pubblica; ne consegue che la posizione fatta valere, sul presupposto di una tale inefficacia, dall'acquirente che abbia subito l'esercizio del diritto di prelazione, è di interesse legittimo oppositivo, e non di diritto soggettivo, ed in quanto tale devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Sul provvedimento
Testo completo
N°509 7-1 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROPRIETA' Vincolo RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - monumentale - Prelazione questione di giurisdizione STEFANO SCHIRO' - Presidente Sezione - Ud. 21/11/2017 - BRUNO BIANCHINI - Consigliere - PU R.G.N. 19959/2016 OS MA DI VIRGILIO - Consigliere - Cor. 5097 ULIANA ARMANO - Consigliere - Rep. еи ANTONIO MNN - Consigliere - PASQUALE D'ASCOLA - Rel. Consigliere - Consigliere - MA ACIERNO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19959-2016 proposto da: HI AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO POLI, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro n. 19959-16 D'Ascola rel D'A 721 in ROMA, CAPOBIANCO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata DELLA CORTE DI CASSAZIONE, presso la CANCELLERIA rappresentata e difesa dall'avvocato LEONZIO CAPOBIANCO;
SP UI (n. 18/8/1949), nella qualità di erede di OS DA, OS TA e LA RA TO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CELIA;
ALLIANZ S.P.A. (già R.A.S. Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende;
controricorrenti - nonchè
contro
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (già Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali), AS CL, AS OS, AS MA OSRIA, LU MA DEA, SP DORA, SP IO, SP LI, MO NN, AL MA, AL NI, AL AN, SP UI (n. 28/02/1950);
- intimati -
avverso la sentenza n. 422/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 25/06/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;
n. 19959-16 D'Ascola rel 2 uditi gli avvocati Roberto Poli ed Enrica Fasola per delega dell'avvocato Tommaso Spinelli Giordano.
Fatti di Causa
1) Con atto di compravendita del 26.05.1981, rogato dal notaio Giuseppina Capobianco, DA OS e TA OS vendevano all'avv. NC Chirico e ad AN MO, in comune ed in parti uguali, rispettivamente, il fondo sito in località Vignali del Comune di Ascea partita 4113, f. 11, particelle nn. 8, 22 e 23 ed il fondo - - individuato alla particella n.
7. Con successivo atto di compravendita del 26.01.1994, rogato dal notaio Buonocore, AN MO cedeva all'avv. Chirico la propria quota indivisa. Sull'immobile gravava un vincolo archeologico, costituito con d.m. 28.07.1975, emanato dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali in forza della I. n. 1089 del 1939. Entrambi i notai, al momento dei rogiti, omettevano di denunciare al Ministero i rispettivi atti, provvedendovi nel 1996. Il Ministero il 20.12.1996 esercitava il diritto di prelazione per le particelle n. 7 e 23 e notificava il relativo decreto ministeriale rispettivamente a TA OS e DA OS, in qualità di venditrici, all'avv. AL OT, nella veste di loro legale e procuratore speciale ed, infine, all'avv. NC Chirico, quale acquirente. L'avv. NC Chirico instaurava due cause parallele;
l'una dinanzi al giudice amministrativo;
l'altra innanzi al giudice ordinario. 1.1) Con ricorso n. 548/1997 adiva il TAR Campania per ottenere l'annullamento del decreto 20.12.1996 di esercizio del diritto di prelazione. Il TAR rigettava il ricorso con sentenza n. 1606/2008;
disattendeva i vizi formali di legittimità proposti avverso il provvedimento e dichiarava infondata la censura di eccesso di potere relativa al mancato riconoscimento dell'intervenuta usucapione n. 19959-16 D'Ascola rel DiM 3 speciale per i fondi rustici ex art. 1159-bis c.c., in quanto riteneva che, poiché la vendita del bene non era stata denunciata alla P.A., l'acquirente non ne poteva acquistare la proprietà per usucapione abbreviata, atteso che il negozio era inopponibile all'Amministrazione. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 2142/2010 confermava la decisione. La pronuncia del Consiglio di Stato veniva impugnata per revocazione, la quale veniva dichiarata in parte inammissibile e in parte infondata. 1.2) Parallelamente, con atto di citazione notificato il 20-21- 22.02.1997 l'avv. NC Chirico conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, TA e DA OS, AN MO e AL OT, per vedersi dichiarare pieno ed esclusivo proprietario delle porzioni di fondo indicate alle particelle nn. 7 e 23. L'attore, nel dettaglio, chiedeva la declaratoria di nullità/inefficacia della notifica del decreto del 20.12.1996 di esercizio della prelazione, nonché di accertare la carenza di potere del Ministero per intervenuta usucapione speciale. Veniva integrato il contraddittorio nei confronti di DO OS, MA CA EO, UI ES (28.02.1950), OV OS, MA DE IA, quale erede di CA OS, UI OS (18.8.1949), ET OS, quali eredi di NC OS, AR AS, SA AS e MA SAria AS, quali eredi di UI OS e di TO LA RA, quale ulteriore erede di NC OS. Il Ministero convenuto resisteva ed eccepiva il difetto di giurisdizione. La convenuta TA OS chiamava in causa il notaio Capobianco, per far accertare la sua responsabilità professionale per omessa denuncia della compravendita alla P.A. Il notaio Capobianco chiamava in garanzia la R.A.S. Assicurazioni ed eccepiva che dalle visure ipocatastali non aveva rilevato alcun n. 19959-16 D'Ascola rel 4 vincolo, poiché il Ministero avrebbe effettuato una trascrizione "assolutamente inefficace ed inopponibile". In conseguenza, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'avv. Chirico eccepiva l'inesistenza e la radicale inefficacia della notifica e della trascrizione del vincolo apposto con d.m. del 28.07.1975 nei confronti dei danti causa delle venditrici;
eccepiva, per connessione, la carenza di potere del Ministero ai fini dell'esercizio della