Cass. pen., sez. II, sentenza 02/05/2023, n. 18255

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/05/2023, n. 18255
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18255
Data del deposito : 2 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO GENNARO SALVATORE nato a Pompei il 20/12/1981 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia M T;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale G R, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. C O e Avv. A D M, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni consequenziale effetto di legge;
udite le conclusioni dell'Avv. D C, in sostituzione dell'Avv. G G, per Associazione Fai Antiracket coordinamento Campania, A R.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato, per quanto qui di interesse in ordine alla posizione dell'E, la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 07/07/2020, con la quale lo stesso è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 629, comma secondo, cod. pen.).

2. E Gennaro Salvatore ha proposto due distinti ricorsi per cassazione, a mezzo dei propri difensori, deducendo diversi motivi di di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Ricorso Avv. Ciro Ottobre. Con un unico motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria o manifestamente illogica;
la Corte di appello ha ritenuto erroneamente sussistente il delitto di estorsione piuttosto che quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
nei motivi di appello la difesa aveva dimostrato la ricorrenza di un rapporto di credito debito tra la F e l'E, con l'intermediazione dell'Avetrano, specificando che non poteva assolutamente ritenersi ricorrente una relazione usuraria tra gli stessi;
dunque, quando l'E aveva minacciato con la pistola l'A aveva agito non per la riscossione di interessi usurari, ma per ottenere la restituzione dei soldi prestati senza alcun interesse alla F, agendo in relazione ad un ordinario rapporto di credito debito. Difatti la Procura non ha mai contestato l'usura in danno della F, sicché si deve ritenere la mancanza del reato presupposto dell'estorsione e la minaccia esercitata con la pistola non può essere considerata elemento costitutivo dell'estorsione, mancando un prestito a monte.

2.2. Ricorso Avv. De Martino.

2.3. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, oltre che vizio della motivazione in relazione alle attività di intercettazione tra presenti confluite nel rit 434/19, in considerazione del disposto degli art. 266, 267, 271 e 191 cod. proc. pen. La difesa dopo un ampio richiamo al materiale captativo, ad atti del procedimento e alla elaborazione giurisprudenziale sul tema, ha rilevato come il locale presso la tipografia, erroneamente riferito all'Avetrano, dovesse ritenersi contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, con motivazione illogica e contraddittoria, luogo di privata dimora, con conseguente inutilizzabilità delle captazioni ivi realizzate.

2.4. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento agli art. 12, 371, comma 2, lett. b) e 191 cod. proc. pen;
la difesa, con un ampio richiamo alla motivazione della sentenza di appello, ha contestato che il motivo proposto negli stessi termini, quanto alla posizione e ruolo dell'A, e conseguente utilizzabilità delle sue dichiarazioni, potesse essere effettivamente ritenuto inammissibile;
dall'insieme degli elementi acquisiti era difatti emerso senza alcun dubbio che lo stesso aveva svolto attività di mediazione usuraria, concorrendo nel reato di usura perpetrato in danno della F A;
questi elementi erano emersi in modo univoco dalle s.i.t. rese in diverse occasioni dall'A;
dopo un ampio richiamo ad atti del procedimento (s.i.t. della F in particolare) ed alle conversazioni captate la difesa ha, dunque, sottolineato come fosse da ritenere inequivoca l'attività di intermediazione usuraria svolta dall'A per cui doveva essere esclusa la sua posizione di persona offesa.

2.5 Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione all'art. 62-bis del cod. pen.in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per mancata confessione o resipiscenza, nonostante queste attività, richiamate dalla Corte di appello, dovessero essere ritenute frutto di scelte difensive, così come irrilevante doveva essere ritenuto il richiamo alla assenza di fonti di reddito. 2.6 È stato inoltre proposto un motivo aggiunto con il quale si è nuovamente criticata la declaratoria di inammissibilità per aspecificità.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere rigettati perché proposti con motivi infondati, non consentiti e generici. In via preliminare occorre evidenziare come entrambi i ricorsi si siano limitati a reiterare, seppure approfonditamente e con richiami giurisprudenziali, i motivi di appello, con argomentazioni del tutto sovrapponibili, senza confrontarsi con l'ampia motivazione della Corte di appello sul punto tra l'altro del tutto conforme alla sentenza di primo grado, con argomentazioni logiche, persuasive e del tutto prive di aporie. In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01;
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01;
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).

2. Nel riproporre pedissequamente i motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. Va poi ricordato che, nel caso in esame, in presenza di una doppia affermazione conforme sulla responsabilità del ricorrente, la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191229;
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595;
Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615;
da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.). Pertanto, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593;
Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841;
da ultimo v. Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini, non mass.).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi