Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/09/2022, n. 27746
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Testo completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28591-2021 proposto da: ABBASCIANO MARCO, CIVICA ROBERTA, STAROCCIA ROSELLA, ALCHIDI MAURO, BUCCARELLA CLAUDIO, CACCIAMANI ANTONELLA, CARLESI LUISA, BAIOCCO VINCENZO, CIOTTI ROSSELLA, D'AMICO MAURIZIO, FRANCESCANGELI STEFANO, IOMMI ALBERTO, FICO SALVATORE, LANERA MARIA DOMENICA, DI DONATO MARISA, BORRELLI STEFANO, BUSCHI GIOACCHINO, CESARINI ROSANNA, FORTINI FRANCA, LENTRICCHIA LILIANA, MORICO WALTER, MUNNO MARIA, FALLETTI ALESSANDRO, COCCARELLI LORENA, PACIFICI FRANCESCA, MARRONE SABRINA, MATTEI MASSIMO, RESTANTE SUSANA, DI TECCO PATRIZIA, TAMBURRINI CINZIA, ALLOGGIA IRENE, ASTA TERESA, BALERI GABRIELLA, BELLI FRANCO, BORELLA ALESSANDRO, BASTIANINI GUENDALINA, BONCOMPAGNI MAURIZIO, CAPPONI UGO, CECCHINI MAURIZIO, CECCHINI ROBERTO, CHINI BRUNELLA, CIACCIA ANGELA, DIONISI SANTINO, GRANATA SALVATORE, IANNACCONE PAOLA, IGNATOFF MARIA TERESA, PEZZOTTI MILENA, TROIANI BRUNO, COCCIA LUANA, CENTI FABIANA BIONDA, GIRALDI PATRIZIA, MOLLICA ELVIRA, MORETTI PAOLO, MUCCARI GIULIO, PARZIALE TIZIANA, CURSI EMILIO, NUCCETELLI MASSIMO, PALMERI ROBERTO, RICCI MARA, SCHIAVONI PATRIZIA, ALESSANDRINI NINFA, DI LORENZO AMBROGIO, FAITANINI LORENA, ADIB GAD ROUFAIL MAGDI, AUSILI ROBERTA, BATTISTI PATRIZIA, BUCCI ADRIANO, AGOSTINELLI GIANCARLO, FALSETTI MAURO, IMBRIALE MAURIZIO, LODDI PASQUALINO, TOFONE SERGIO, COSCI ADRIANA, BERNACCHI ANTONELLA, DE PAULIS ANTONELLA, LOPATRIELLO ANGELA, CIAMMARUGHI ANTONELLA, CIAVATTA MAURO, BORELLA LAURA, CELSI ANNA MARIA, D'AGOSTINO ANGELO, INVERSI LORENA, PERNARELLA PIERO ANTONIO, D'ANELLA GIORGIO, FALLOCCO ROBERTO, PALMA FRANCESCO, ROSA ALESSANDRA, BALDINO ROBERTA, BARTOLUCCI LUCA, BURLA ANTIMO, CAPPELLETTI LUCIA , BERNARDINI MARA, BAGNANI FLAVIANA, DOMINGO MASSIMO, IANNOTTA GIANFRANCO, CARRUBBA ROBERTA, RUFINI DORIANO, ZACCARIA LUISA, FERRI ELISABETTA, GIZZI ROMOLO, LATTANZIO FABIO, LINARDI MARCO, MAZZONI SANTINA, MECCARIELLO ANNA, BECCACECI DANIELA, MARTINELLO UMBERTO, MONDANI STEFANO, CONDELLO ROBERTO, AMICI ALESSANDRA, BERTOLINI STEFANIA, BOCCANERA SILVIA, BAGLIONI STEFANO, FATTORINI LUIGIA, GADALETA ANDREA, GRIMANI SARA, HARGITAY NIKOLETT GABRIELLA, TEMPESTA DANIELA, ZENNARO GIAMPIETRO, FERRERI GIANDOMENICO, FIGURETTI SILVANA, NARDELLA LUCIA, Ric. 2021 n. 28591 sez. SU - ud. 21-06-2022 -2- FILIPPI LUCIANO, FORNARINI ANTONIO, CIANCIO FRANCESCO, CAMPANELLA ALESSANDRO, GIOVAGNOLI SILVIA, GRANZAROLO ANTONELLA, GRAZIOSI ROMEO, MINASI GIUSEPPE, DETTI CATERINA, DI BATTISTA GIANNUZZI MICHELE, NICCOLINI ANTONELLA, LENTRICCHIA LIVIO, LOZZI MONICA, ROTONDI ANTONIO, GIULIANI CINZIA, LOMBARDI SILVANA, CLEMENTI DONATELLA, PITOCCO SERGIO, ALIVERNINI CLAUDIO, DE MARIS CINZIA, FALCONI MARIA, STENTELLA PATRIZIO, TEMPESTA SIMONETTA, CONTI LOREDANA, ALFERONI ALESSANDRO, ANGELICCHIO DANIELA, BECO MARIA ELISABETTA, CAGNOLI CARLA, CANDELORI ORESTE, CARAZZI MARISA, CARLOMUSTO CINZIA, CARSI FRANCO, BRUNI FRANCESA ROMANA, CAON NADIA, CAVALIERI VINCENZA, PROSDOCIMO GIULIA, GUIDA SERGIO, IORI GABRIELLA, CITTADINI PAOLA, BELLARDINI LUIGINA, BUDONI PAOLO, DE SANTIS GIACOMO, GINOBI FABIO, MOLINARO NICOLINO, MONTOTTI FRANCESCO, PERICOLI MONICA, CURTI CARMELINA, SOCCAVO PATRIZIA, DE ROSA SANTA, MAGRO ROMOLO, MEUCCI ARTURO, PRESEPI LEONARDO, DE SANTIS ENRICO, CONSOLE FABIO, ANTONINI DANILO, CAMPANA MARIA LUISA, CAMPI FRANCESCO, CAPOBIANCHI ANNA MARIA, CASO LUCIANO, BONGARZONE MARIA PIA, BONVETTI CLAUDIO, CAMPI CLAUDIO, CASTELLUCCI SIMONETTA, LOMBARDI MARCO, PETRICCA ALBERTO, CORONAS ALESSANDRA, BALDINI PATRIZIA, LUMINARI MAURA, SCURIATTI MARIA RITA, SILVESTRI WALTER, STEFANINI ANNA MARIA, ZUCHI ENZO, FOSSACECA MASSIMO, PASQUINI SERENELLA, COSTA SALVATORE, CROCE MARCO, COCCIA MARIA CARLA, DI COSMO LUCIANO, MAINAS SIMONA, MANCINI MARCELLO, OGLIETTI STEFANIA, PERINO MARIA GABRIELLA, LENTRICCHIA DANIELE, MARAONE PASQUALE, MARINO MASSIMO, DE SIMONE PAOLA, TAVERNESE SIMONETTA, AGOSTINI DANIELA, ARGENTI TERESA, BUZZI STEFANO, CASINI SIMONA, BONETTI MARIO , BUSSAGLIA ROBERTA, CAFFARI MARA, CAPPELLO NATALINO,
CHERUBINI
Ric. 2021 n. 28591 sez. SU - ud. 21-06-2022 -3- ALESSANDRA, CHICHI GAETANO, D'ANGELO LUIGI, FULLI CINZIA, PIA PATRIZIA, FELICIONI CARLA, FORTUNATI SALVATORE, BORZI SONIA, DONATI MARIA CRISTINA, CIANCI CARLO, D'AGOSTINA SONIA, NAPOLI STEFANIA, DI GIANVITO ANTONIO GABRIELE, DELPOPOLO FRANCESCO, DI BARTOLOMEO ROSINA, DI CLEMENTE ALESSANDRA, PIGLIACELLI GIANCARLO, MARCONI MARINA, NICOLETTI CARLO, NOVARINI MASSIMO, MARAVALLI TOMMASO, MASTRELLA ANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA
5, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PIO TORCICOLLO, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL
TEMPIO DI GIOVE
21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO RIZZO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3457/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 03/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere
FABRIZIA GARRI RILEVATO CHE
1. I lavoratori in epigrafe indicati, "Istruttori di Polizia Locale", Cat C, comparto Enti Locali, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma la datrice di lavoro Roma Capitale, per sentir accertare e dichiarare il loro diritto ad essere inquadrati, ai sensi dell'art. 63 comma 2 del T.U.P.I., nella categoria D, posizione economica D1, del contratto nel limite dei posti vacanti e disponibili entro la data di Ric. 2021 n. 28591 sez. SU - ud. 21-06-2022 -4- efficacia della graduatoria, in base all'attuale dotazione organica vigente, secondo l'ordine di precedenza nella graduatoria medesima.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1693 del 17.2.2014, poi passata in giudicato essendo stata tardivamente impugnata come definitivamente accertato dalla Cassazione con ordinanza n. 25725 del 2018, accolse la domanda.
3. Ciò nonostante il Comune, successivamente alla sentenza di primo grado e fino alla ordinanza della Cassazione che confermò la tardività dell'appello, rimase inadempiente agli obblighi nascenti dalla sentenza e, solo successivamente all'ordinanza richiamata, i ricorrenti furono nelle condizioni di agire per l'ottemperanza della sentenza di primo u gra o n giudicato sin dall'inutile decorso del termine per l'appello ( il 24.3.2014).
4. Dedussero in quella sede di aver subito un danno per effetto del mancato inquadramento nella categoria D posizione economica D1, con effetti giuridici ed economici a decorrere dal momento in cui certamente vi erano i "posti vacanti e disponibili" nella suddetta categoria, come indicato dal Giudice, ovvero, al più tardi, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza in data 24.03.2014. 4.1. Denunciarono che per effetto dell'inadempimento non avevano potuto ottenere le differenze retributive tra la categoria D e la categoria C che sarebbero maturate, ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinamento della Polizia Locale, con l'attribuzione dell'incarico di "Responsabile di singola o più attività di Reparto" oltre che dell'indennità prevista dal C.C.I. del Comune.
4.2. Aggiunsero che ove tempestivamente inquadrati, alla data del 31 dicembre 2016, essi avrebbero maturato gli anni di permanenza nella posizione D1 che gli avrebbe consentito il passaggio alla posizione economica D2, come previsto dall'avviso di selezione del 12.10.2017 alla quale non poterono partecipare. Esposero, inoltre, che fu loro precluso il conseguimento delle differenze retributive che sarebbero Ric. 2021 n. 28591 sez. SU - ud. 21-06-2022 -5- maturate dal 1 gennaio del 2012 (per un primo gruppo di 213 ricorrenti) e dal 1 gennaio 2013 (per un secondo gruppo di 114 ricorrenti) - 10 giorno successivo alla maturazione del diritto all'inquadramento in cat. D (con decorrenza, rispettivamente, "dal 31 dicembre 2011" e "dal 31 dicembre 2012": date in cui vi erano i "posti disponibili") ad oggi - quale conseguenza dei "superiori incarichi" di lavoro propri della qualifica superiore ad essi spettante.
4.3. Allegarono di aver diffidato il Comune di Roma il 5.11.2018, successivamente alla conclusione del giudizio di cassazione, per ottenere in esecuzione del giudicato la ricostruzione integrale della carriera, come lo stesso Ente si era impegnato a fare con la nota del 20.11.2017, e che tuttavia il Comune si era limitato a comunicare che "per ogni esigenza assunzionale relativa al profilo di Funzionario Polizia Locale, questo ufficio ricorrerà alla graduatoria di che trattasi, nel rispetto delle condizioni e dei presupposti di cui al dispositivo ed alla normativa in materia di pubblico impiego" così dimostrando di non "ottemperare" alla sentenza che aveva accertato il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati senza che residuasse in capo all'amministrazione alcuna "discrezionalità" per l'Ente in ordine alla decisione "se" coprire i posti vacanti e disponibili in categoria D.
4.4. Conseguentemente i lavoratori agirono in giudizio davanti al TAR del Lazio per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma più sopra richiamata.
5. Roma Capitale, nel costituirsi, sostenne che non vi era alcun obbligo di inquadrare i ricorrenti in quanto la sentenza del Tribunale di Roma si era limitata a stabilire la ulteriore vigenza, per effetto della proroga, della graduatoria. L'espressione "nei limiti dei posti vacanti e disponibili" doveva perciò essere intesa nel senso che il diritto all'assunzione era "condizionato" alla "volontà" dell'Ente, da esprimere con successivi "piani assunzionali", di "coprire" effettivamente i posti "vacanti", che solo così diventavano perciò anche "disponibili". Allegò Ric. 2021 n. 28591 sez. SU - ud. 21-06-2022 -6- che dopo la sentenza, non vi era stata alcuna "pianificazione occupazionale" da cui desumere la volontà di coprire i posti vacanti e, pertanto, i ricorrenti non potevano vantare alcun diritto ad essere inquadrati, non essendosi verificato il presupposto di fatto a cui era ancorato l'accertamento del
CHERUBINI
Ric. 2021 n. 28591 sez. SU - ud. 21-06-2022 -3- ALESSANDRA, CHICHI GAETANO, D'ANGELO LUIGI, FULLI CINZIA, PIA PATRIZIA, FELICIONI CARLA, FORTUNATI SALVATORE, BORZI SONIA, DONATI MARIA CRISTINA, CIANCI CARLO, D'AGOSTINA SONIA, NAPOLI STEFANIA, DI GIANVITO ANTONIO GABRIELE, DELPOPOLO FRANCESCO, DI BARTOLOMEO ROSINA, DI CLEMENTE ALESSANDRA, PIGLIACELLI GIANCARLO, MARCONI MARINA, NICOLETTI CARLO, NOVARINI MASSIMO, MARAVALLI TOMMASO, MASTRELLA ANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA
5, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PIO TORCICOLLO, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL
TEMPIO DI GIOVE
21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO RIZZO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3457/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 03/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere
FABRIZIA GARRI RILEVATO CHE
1. I lavoratori in epigrafe indicati, "Istruttori di Polizia Locale", Cat C, comparto Enti Locali, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma la datrice di lavoro Roma Capitale, per sentir accertare e dichiarare il loro diritto ad essere inquadrati, ai sensi dell'art. 63 comma 2 del T.U.P.I., nella categoria D, posizione economica D1, del contratto nel limite dei posti vacanti e disponibili entro la data di Ric. 2021 n. 28591 sez. SU - ud. 21-06-2022 -4- efficacia della graduatoria, in base all'attuale dotazione organica vigente, secondo l'ordine di precedenza nella graduatoria medesima.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1693 del 17.2.2014, poi passata in giudicato essendo stata tardivamente impugnata come definitivamente accertato dalla Cassazione con ordinanza n. 25725 del 2018, accolse la domanda.
3. Ciò nonostante il Comune, successivamente alla sentenza di primo grado e fino alla ordinanza della Cassazione che confermò la tardività dell'appello, rimase inadempiente agli obblighi nascenti dalla sentenza e, solo successivamente all'ordinanza richiamata, i ricorrenti furono nelle condizioni di agire per l'ottemperanza della sentenza di primo u gra o n giudicato sin dall'inutile decorso del termine per l'appello ( il 24.3.2014).
4. Dedussero in quella sede di aver subito un danno per effetto del mancato inquadramento nella categoria D posizione economica D1, con effetti giuridici ed economici a decorrere dal momento in cui certamente vi erano i "posti vacanti e disponibili" nella suddetta categoria, come indicato dal Giudice, ovvero, al più tardi, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza in data 24.03.2014. 4.1. Denunciarono che per effetto dell'inadempimento non avevano potuto ottenere le differenze retributive tra la categoria D e la categoria C che sarebbero maturate, ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinamento della Polizia Locale, con l'attribuzione dell'incarico di "Responsabile di singola o più attività di Reparto" oltre che dell'indennità prevista dal C.C.I. del Comune.
4.2. Aggiunsero che ove tempestivamente inquadrati, alla data del 31 dicembre 2016, essi avrebbero maturato gli anni di permanenza nella posizione D1 che gli avrebbe consentito il passaggio alla posizione economica D2, come previsto dall'avviso di selezione del 12.10.2017 alla quale non poterono partecipare. Esposero, inoltre, che fu loro precluso il conseguimento delle differenze retributive che sarebbero Ric. 2021 n. 28591 sez. SU - ud. 21-06-2022 -5- maturate dal 1 gennaio del 2012 (per un primo gruppo di 213 ricorrenti) e dal 1 gennaio 2013 (per un secondo gruppo di 114 ricorrenti) - 10 giorno successivo alla maturazione del diritto all'inquadramento in cat. D (con decorrenza, rispettivamente, "dal 31 dicembre 2011" e "dal 31 dicembre 2012": date in cui vi erano i "posti disponibili") ad oggi - quale conseguenza dei "superiori incarichi" di lavoro propri della qualifica superiore ad essi spettante.
4.3. Allegarono di aver diffidato il Comune di Roma il 5.11.2018, successivamente alla conclusione del giudizio di cassazione, per ottenere in esecuzione del giudicato la ricostruzione integrale della carriera, come lo stesso Ente si era impegnato a fare con la nota del 20.11.2017, e che tuttavia il Comune si era limitato a comunicare che "per ogni esigenza assunzionale relativa al profilo di Funzionario Polizia Locale, questo ufficio ricorrerà alla graduatoria di che trattasi, nel rispetto delle condizioni e dei presupposti di cui al dispositivo ed alla normativa in materia di pubblico impiego" così dimostrando di non "ottemperare" alla sentenza che aveva accertato il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati senza che residuasse in capo all'amministrazione alcuna "discrezionalità" per l'Ente in ordine alla decisione "se" coprire i posti vacanti e disponibili in categoria D.
4.4. Conseguentemente i lavoratori agirono in giudizio davanti al TAR del Lazio per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma più sopra richiamata.
5. Roma Capitale, nel costituirsi, sostenne che non vi era alcun obbligo di inquadrare i ricorrenti in quanto la sentenza del Tribunale di Roma si era limitata a stabilire la ulteriore vigenza, per effetto della proroga, della graduatoria. L'espressione "nei limiti dei posti vacanti e disponibili" doveva perciò essere intesa nel senso che il diritto all'assunzione era "condizionato" alla "volontà" dell'Ente, da esprimere con successivi "piani assunzionali", di "coprire" effettivamente i posti "vacanti", che solo così diventavano perciò anche "disponibili". Allegò Ric. 2021 n. 28591 sez. SU - ud. 21-06-2022 -6- che dopo la sentenza, non vi era stata alcuna "pianificazione occupazionale" da cui desumere la volontà di coprire i posti vacanti e, pertanto, i ricorrenti non potevano vantare alcun diritto ad essere inquadrati, non essendosi verificato il presupposto di fatto a cui era ancorato l'accertamento del
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